Rifiuti

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 12 maggio 2009

Finanziamento gestione Raee

La vigenza del presente decreto ministeriale, adottato in attuazione del Dlgs 151/2005, è stata fatta salva (nelle parti in cui non risulti incompatibile con la nuova disciplina) dall'articolo 42 del neo Dlgs 49/2014 sui Raee, che nell'abrogare il predetto decreto legislativo ha lasciato in vita le norme da cui il regolamento in parola discende.

Ultima versione disponibile al 08/05/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 12 maggio 2009

(Gu 2 luglio 2009 n. 151)

Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo economico

e

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti";

Visto in particolare l'articolo 10, comma 4, del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, siano individuate le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione elettriche rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1A al medesimo decreto da parte dei produttori delle apparecchiature stesse;

Decreta:

Articolo 1

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti delle apparecchiature di illuminazione di cui all'allegato 1A, punto 5, e all'allegato 1B, punto 5, del medesimo decreto legislativo, da parte dei produttori delle apparecchiature stesse.

Articolo 2

Finanziamento della gestione dei rifiuti delle apparecchiature di illuminazione

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005, il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature di illuminazione di cui all'allegato 1A, punto 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dalla origine domestica o professionale delle stesse.

Articolo 3

Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchi di illuminazione di cui all'allegato 1B, punto 5.1, del decreto legislativo n. 151 del 2005

1. I produttori di apparecchi di illuminazione di cui all'allegato 1B, punto 5.1, del decreto legislativo n. 151 del 2005, adempiono all'obbligo di finanziamento della gestione dei rifiuti di tali apparecchi attraverso l'adesione ad un sistema collettivo adeguato.

2. Il contributo dovuto dai produttori di apparecchi di illuminazione di cui al comma 1 per il finanziamento della gestione dei rifiuti da essi derivati, è determinato in proporzione alla quota di mercato, nell'anno solare di riferimento, di ciascun produttore, calcolata dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 151 del 2005 in base al numero e al peso degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato nazionale, comunicati al registro nazionale di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo secondo quanto indicato nel decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 8, dello stesso decreto legislativo, nonché in base a quanto indicato nei commi 4 e 5.

3. Ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 3, per quanto riguarda il parametro peso gli apparecchi di illuminazione sono suddivisi nelle seguenti fasce:

a) fascia 1: < o uguale a 2 kg;

b) fascia 2: > 2 kg e < 8 kg;

c) fascia 3: > 8 kg.

4. I produttori di apparecchi di illuminazione comunicano al registro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 151 del 2005, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la fascia o le fasce di appartenenza, indicando altresì, nel caso di appartenenza a più fasce, il numero di pezzi immessi sul mercato nazionale per ciascuna fascia.

5. Le fasce di cui al comma 4 possono essere aggiornate sulla base dell'esperienza acquisita, decorso almeno un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4

Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di tubi fluorescenti e sorgenti luminose di cui all'allegato 1B, punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 del decreto legislativo n. 151 del 2005

1. I produttori di tubi fluorescenti e sorgenti luminose di cui all'allegato 1B, punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 del decreto legislativo n.151 del 2005, adempiono all'obbligo di finanziamento della gestione dei rifiuti attraverso l'adesione ad un sistema collettivo adeguato.

2. Il contributo dovuto dai produttori di tubi fluorescenti e sorgenti luminose per il finanziamento della gestione dei rifiuti da essi derivati, è determinato in proporzione alla quota di mercato, nell'anno solare di riferimento, di ciascun produttore, calcolata dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 151 del 2005 in base al numero di pezzi immessi sul mercato nazionale, comunicati al registro nazionale di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo secondo quanto indicato nel decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 8, dello stesso decreto legislativo.

Articolo 5

Possibilità di indicare all'acquirente i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti delle apparecchiature di illuminazione

1. I produttori di apparecchi di illuminazione, tubi fluorescenti e sorgenti luminose possono avvalersi della facoltà di indicare separatamente i costi di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2005, fino al 13 febbraio 2011.

Roma, 12 maggio 2009

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