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Normativa Vigente

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Dm Ambiente 29 maggio 1991

Regolamentazione raccolta differenziata rifiuti solidi

Ultima versione disponibile al 19/05/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 29 maggio 1991

(Gu 12 giugno 1991 n. 136)

Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visti gli articoli 1, 2, 6, 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e 3 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Considerato che l'art. 9-quater del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, prevede che il Ministero dell'ambiente fissi gli indirizzi generali sulla base dei quali le regioni provvedono a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559, contenente i criteri per l'elaborazione e la predisposizione dei piani regionali per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto il decreto del 19 luglio 1989 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerata la necessità di ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire e favorire la valorizzazione degli stessi anche incentivando le attività di recupero esistenti;

Decreta:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si definisce:

per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;

per rifiuti urbani pericolosi, quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni;

per frazione umida, i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;

per frazione secca, i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;3

per rifiuti ingombranti, quelli così definiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

per frazioni recuperabili, le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;

per recupero, ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.

Articolo 2

Finalità

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:

a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;

b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;

e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Articolo 3

Indirizzi generali

1. L'attuazione della raccolta differenziata deve essere programmata e realizzata tenendo conto:

delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;

delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;

del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;

del sistema di conferimento e raccolta;

dei sistemi di recupero;

dei sistemi di smaltimento finale;

della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;

delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;

della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;

della individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

2. L'organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare sia in fase di conferimento che in fase di raccolta:

a) una efficace separazione della frazione umida composta dai rifiuti di provenienza alimentare e dagli scarti di prodotti vegetali o animali e finalizzata alla valorizzazione attraverso la produzione di compost e biogas, dalla frazione secca valorizzabile attraverso la selezione per il recupero di materie prime secondarie e/o energia;

b) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in modo da consentire il recupero di beni rempiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica;

c) l'attivazione dei circuiti di raccolta differenziata relativa ai contenitori ed imballaggi in vetro, metallo, plastica, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni stipulate con i consorzi nazionali obbligatori, nonché relativa a tutte le frazioni che, con riferimento alle condizioni di mercato, sono suscettibili di recupero.

3. Restano in vigore le norme per i rifiuti urbani pericolosi così come previsto dal comma 1, articolo 3, della legge n. 441/87.

Articolo 4

Attività regionale

1. Tenuto conto degli indirizzi generali fissati dal presente decreto e in attuazione dei piani di smaltimento dei rifiuti, le regioni provvedono a regolamentare la raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti solidi urbani previste dalle norme vigenti e dal presente decreto.

2. La regolamentazione regionale in particolare deve:

favorire l'integrazione della raccolta differenziata di frazioni di rifiuti solidi urbani con la raccolta differenziata delle uguali tipologie di rifiuti speciali presenti nel territorio;

prevedere una corretta correlazione tra lo sviluppo delle forme separate di conferimento e raccolta e la realizzazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di raccolta differenziata per le diverse frazioni, la possibilità di limitare inizialmente i servizi a parte del territorio comunale in relazione alla presenza di punti di maggior produzione delle diverse tipologie di rifiuti, nonché i termini entro i quali eventualmente i servizi dovranno essere estesi all'intero territorio comunale;

definire nella pianificazione del sistema della raccolta differenziata, obiettivi di economicità, valutati anche sulla base dei costi promozionali e di tutti i vantaggi diretti e indiretti.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, incentivano e sviluppano le attività di ricerca e di informazione per lo studio di prodotti e per l'impiego di tecnologie che:

a) consentano il prolungamento della vita dei beni di consumo;

b) diano luogo ad una riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, compresi quelli tossici e nocivi;

c) migliorino la loro trattabilità;

d) consentano un maggiore recupero;

e) semplifichino il loro smaltimento finale.

4. Le regioni altresì favoriscono il reimpiego degli oggetti recuperati nonché l'impiego dei beni prodotti con materie prime provenienti da operazioni di recupero.

5. Le regioni devono procedere alla raccolta sistematica e alla diffusione delle informazioni relative ai servizi di raccolta differenziata pubblicando sintesi, aggiornamenti, proiezioni sui diversi aspetti della raccolta differenziata e del recupero con particolare riguardo ai rendimenti, ai costi, alle modalità di esercizio, all'informazione ed al grado di coinvolgimento degli utenti e dell'industria.

6. Le regioni che hanno già adottato provvedimenti in materia di raccolta differenziata e di recupero provvedono ad adeguare le rispettive normative alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Articolo 5

Pianificazione regionale

1. Le regioni provvedono ad adeguare i propri strumenti di pianificazione conformemente alle nuove esigenze derivanti dall'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata e delle attività di recupero nell'ambito del sistema integrato dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, sulla base delle seguenti indicazioni.

1.1. Analisi dei bacini di raccolta:

definizione del bacino: estensione territoriale, rete di trasporto, numero utenti, quantità di rifiuti prodotti di diversa origine;

attuale sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, organizzazione del sistema di conferimento, raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio dei rifiuti raccolti; destinazione dei rifiuti raccolti;

previsioni di interventi nel bacino nel medio periodo.

1.2. Oggetto della raccolta differenziata:

caratteristiche delle frazioni di cui si intende organizzare la raccolta;

stima delle quantità da raccogliere;

modalità di recupero con indicazione delle caratteristiche dell'impianto;

capacità e condizioni di stoccaggio della frazione raccolta da inviare alla fase di recupero;

capacità e condizioni di stoccaggio delle frazioni residue da inviare allo smaltimento finale.

1.3. Analisi di fattibilità del recupero:

domanda dei materiali recuperati, dalle materie prime secondarie e dall'energia derivanti da attività di recupero;

distribuzione sul territorio degli utilizzatori;

costi di conferimento, raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, recupero suddivisi in gestione e ammortamento;

benefici diretti ed indiretti;

programma di investimenti e stime di recupero a copertura del costo capitale.

1.4. Programma degli interventi relativi allo:

sviluppo delle attività di conferimento, raccolta e stoccaggio separato;

sviluppo e realizzazione dei sistemi di recupero.

1.5. Programmazione delle iniziative di formazione, informazione, educazione e delle azioni di coinvolgimento degli utenti, tramite l'impiego di mezzi radiotelevisivi e pubblicitari, nonché di azione educativa presso la scuola.

1.6. Programmazione delle iniziative di coinvolgimento dell'industria nella promozione e sviluppo delle attività di rempiego, riciclaggio e riutilizzazione.

Articolo 6

Adeguamento del regolamento comunale

1. I comuni provvedono ad adeguare il proprio regolamento comunale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, in base agli obiettivi nel presente decreto e secondo i seguenti orientamenti.

1.1. Tipologia di servizi.

a) Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi.

Il servizio dovrà essere esteso e perfezionato, per aumentare il rendimento delle fasi di conferimento e raccolta nonché per garantire un migliore smaltimento. Potrà essere previsto il coinvolgimento di soggetti che svolgono attività commerciali, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.

b) Raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani.

Il servizio sarà avviato a cominciare da utenze collettive quali mense e mercati secondo programmi ed obiettivi finalizzati alla valorizzazione della componente organica, energetica e delle materie prime secondarie contenute nel rifiuto ed in correlazione al programma di realizzazione e attivazione dei previsti impianti a tecnologia complessa. A tal fine, la raccolta presso le utenze dovrà essere organizzata in modo da perseguire il conferimento separato della frazione umida dalle restanti.

c) Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti.

Il regolamento, tenendo conto dei sistemi utilizzati di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani individua idonee forme di ritiro dei rifiuti ingombranti al fine del loro recupero o smaltimento in condizioni di sicurezza.

d) Raccolta differenziata dei contenitori in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche.

Il regolamento disciplinerà la installazione dei contenitori opportunamente contrassegnati, in modo da agevolare il conferimento da parte degli utenti.

e) Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani.

Il regolamento dovrà prevedere che la raccolta dei rifiuti prodotti nei centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare ivi comprese le attività di ristorazione collettive nonché da uffici, attività artigianali e commerciali operata a seguito di convenzioni, avvenga sulla base dei principi della raccolta differenziata.

1.2. Modalità del servizio.

Il regolamento comunale dovrà tra l'altro fissare le modalità per determinare:

la localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti solidi urbani;

la tipologia dei contenitori in cui verrà conferita la frazione da raccogliere;

le modalità di conferimento da parte degli utenti;

la frequenza della raccolta in funzione della frazione da raccogliere nonché delle condizioni climatiche legate al luogo e alla stagione;

la frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori;

le modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare;

le sanzioni.

1.3. Informazioni.

Il regolamento comunale dovrà prevedere che, al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, i gestori dei medesimi informino l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Articolo 7

Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra i comuni e i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'articolo 9-quater, comma 2, della legge n. 475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui all'articolo 9-quater, comma 4, della legge citata.

2. Tale convenzione definirà, in particolare, i seguenti aspetti:

a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;

b) la copertura degli oneri relativi;

c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Articolo 8

Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del comune.

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