Inquinamento (altre forme di)

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Campania 3 aprile 2009, n. 1721

Elettrosmog - Impianti telefonia mobile - Divieto installazione - Intero centro abitato - Illegittimità

Tar Campania

Sentenza 3 aprile 2009, n. 1721

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 4878 del 2008, proposto da:

(omissis);

 

contro

 

il Comune di Orta di Atella (Ce),

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

— della nota prot. n. 1090 del 5 giugno 2008, che respinge la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto tecnologico (stazione radio base) di telefonia mobile;

— della relazione istruttoria del 30 aprile 2008, prot. n. 9013;

— della delibera di Consiglio comunale n. 34 del 13 settembre 2008, recante modifiche al regolamento comunale in materia di apparecchiature elettromagnetiche per la telefonia mobile;

— della delibera di Giunta municipale n. 159 del 11 agosto 2005 con la quale si propone al Consiglio di “proibire ogni insediamento di antenne ed apparecchiature elettromagnetiche all’interno del perimetro urbano e, comunque, in tutte le zone interessate da insediamenti urbanistici…..”;

— di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, ivi compresi gli atti e le relazioni richiamate nell’atto impugnato;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12/02/2009 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto e Diritto

1- A mezzo del ricorso in esame, notificato il 14 settembre 2008 e depositato il successivo giorno 29 dello stesso mese, (...) ha impugnato, in una agli atti presupposti e connessi, innanzi indicati, il provvedimento prot. n. 1090 del 5 giugno 2008, cui tramite il Responsabile del settore urbanistica del Comune di Orta di Atella (Ce) ha rigettato l’istanza di autorizzazione da essa (...) presentata per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile su di un’area ubicata alla via San Donato, n. 61, del territorio cittadino. Ragione del diniego “il mancato versamento dei diritti istruttori, la mancata presentazione della cartellina edilizia”, in una al fatto che “inoltre, l’intervento è in contrasto con il Piano comunale per la tutela dai campi elettromagnetici, ovvero ricade entro il perimetro urbano”.

2- Nella prospettazione attorea siffatta determinazione è affetta da violazioni di legge (Dlgs 259 del 2003; l. 241 del 1990) e da eccesso di potere sotto più profili.

In primo luogo, non sarebbe stato preceduto né da avviso di avvio del procedimento, nè da previa comunicazione del diniego, quali imposti dall’articolo 7 e ss. della legge sul procedimento n. 241 del 1990; di poi, le prescrizioni regolamentari che, nell’intimato Comune di Orta di Atella, precludono l’installazione degli impianti di che trattasi all’interno del perimetro urbano sono già state annullate da questa Sezione con sentenza n. 16557/2007; la normativa di settore non prevede il deposito di alcuna “cartellina edilizia”; infine, ma “per solo scrupolo difensivo” ad esser censurati sono tutta una serie di articoli del regolamento di cui il Comune si è datato in subjecta materia.

3- Il Comune di Orta di Atella, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

4- Con ordinanza collegiale n. 2789 del 29 ottobre 2008 la Sezione ha concesso ingresso all’invocata misura cautelare disponendo, per l’effetto, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e, in parte qua, del presupposto Regolamento nella considerazione “che le doglianze attoree si appalesano fondate alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza in subjecta materia (cfr., in particolare, la pronuncia di questa stessa Sezione n. 16557 del 5 dicembre 2007, che si è occupata proprio del regolamento anche qui oggi denunciato)”.

5- Orbene, non resta al Collegio che rendere definitive in questa sede le statuizione rese nella sede interinale.

5a- Ed invero anche nella presente fattispecie, che vede in evidenza le medesime previsioni già ritenute illegittime dalla Sezione con la ricordata pronuncia, deve concludersi in primo luogo che “come da giurisprudenza ormai consolidata, è illegittimo il divieto di istallazione delle stazioni radio base in tutto il centro abitato; infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “è consentito alle regioni ed ai comuni, ciascuno per la propria competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti radioelettrici per la telefonia mobile ciò nell'ambito della funzione di definizione degli “obiettivi di qualità” consistenti nei criteri localizzativi di cui all'articolo 3 comma 1 lett. d) ed all'articolo 8 commi 1 lett. e) e 6 legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36, ma che non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione. In altre parole sono “criteri localizzativi “legittimi (ancorché espressi in negativo) i divieti di installazione su “specifici” edifici (su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido); sono “limitazioni alla localizzazione”, perciò vietate, previsioni recanti criteri distanziali “generici ed eterogenei”, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuali come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi” (Consiglio di Stato, VI, n. 3452/2006); orbene, se i criteri distanziali generici ed eterogenei sono da ritenersi limiti alla localizzazione non consentiti, a maggior ragione tale dovrà essere considerato il divieto generalizzato di istallazione nell’intero centro abitato; giova inoltre ricordare che è stato lo stesso Comune a precisare, nel regolamento, di aver adottato tali misure per prevenire danni ai cittadini, e la tutela della salute rientra nell'esclusiva competenza dello Stato, non potendosi concepire una tutela differenziata del bene salute da Comune a Comune” (Tar Campania, questa sezione settima, sentenza n. 16557 del 5 dicembre 2007).

5b- E deve poi estendersi l’accoglimento anche alle doglianze rivolte alle restanti ragioni indicate dall’amministrazione come ostative, posto che fra i possibili ulteriori adempimenti imponibili –ad ammettersi che una lettura coordinata della normativa speciale consenta di imporne di diversi rispetto a quelli specificamente dalla stessa indicati— non vi è comunque spazio per richieste di documentazione che afferiscano direttamente a previsioni regolamentari dettate per le vicende puramente edilizie: ovvero, per ottenere il rilascio del permesso di costruire o per accompagnare la denuncia di inizio attività sempre in campo edilizio (titoli distinti che, per consolidato orientamento della giurisprudenza, non possono essere richiesti nelle fattispecie di cui ci si sta occupando), né per imporre oneri esclusi dall’articolo 93 del Codice delle telecomunicazioni che, per l’appunto, pone il divieto di imporre nuovi oneri “che non siano stabiliti dalla legge”, fra i quali, quindi, non appaiono potersi fa ricadere “diritti istruttori” non meglio specificati.

6- In definitiva, il ricorso va accolto con quanto ne consegue: ossia con l’annullamento del provvedimento n. 1090 del 5 giugno 2008 e dell’allegata relazione istruttoria, senza necessità di reiterare il già disposto annullamento delle previsioni regolamentari a monte, poiché, per la parte che anche qui interessa, già disposto.

Quanto alle spese di giudizio può comunque disporsene la compensazione, avuto conto di alcuni profili della vicenda.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione settima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, nei sensi e per quanto innanzi precisato, annulla l’impugnato provvedimento n. 1090 del 5 giugno 2008 e l’allegata relazione istruttoria.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 03/04/2009

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