Rifiuti

Normativa Vigente

print

Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Commissione delle Comunità europee

Decisione 20 aprile 2009, n. 2009/335/Ce

(Guue 21 aprile 2009 n. L 101)

Decisione  della Commissione del 20 aprile 2009 relativa alle linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria conformemente alla direttiva 2006/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce, in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) Allo scopo di garantire modalità comuni a tutti gli Stati membri ai fini della costituzione della garanzia finanziaria di cui all’articolo 14 della direttiva 2006/21/Ce, occorre definire una base comune minima per il calcolo di detta garanzia, segnatamente per quanto riguarda le informazioni di cui tener conto ed il metodo di calcolo della garanzia stessa.

(2) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/Ce,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

1. Ai fini del calcolo della garanzia finanziaria di cui all’articolo 14 della direttiva 2006/21/Ce, gli Stati membri e le autorità competenti tengono conto di quanto segue:

a) probabili ripercussioni sull’ambiente e sulla salute umana della struttura di deposito dei rifiuti;

b) definizione del ripristino, ivi compreso l’uso successivo della struttura di deposito dei rifiuti;

c) norme ed obiettivi ambientali applicabili, compresa la stabilità fisica della struttura di deposito dei rifiuti, norme minime di qualità per le risorse idriche e il suolo e tassi di emissione massimi degli agenti inquinanti;

d) misure tecniche necessarie per conseguire gli obiettivi ambientali, in particolare misure volte a garantire la stabilità della struttura di deposito e a limitare i danni ambientali;

e) misure necessarie a conseguire tali obiettivi durante e dopo la chiusura della struttura, ivi compreso il ripristino del terreno, il trattamento successivo alla chiusura e il monitoraggio se necessario, e, ove siano pertinenti, misure volte a ristabilire la biodiversità;

f) durata prevista delle ripercussioni ambientali negative e delle misure correttive necessarie;

g) valutazione dei costi necessari per il ripristino del terreno, la chiusura e la fase successiva ad essa, ivi compreso l’eventuale monitoraggio della chiusura o il trattamento degli agenti inquinanti.

2. La valutazione di cui alla lettera g) è eseguita da terzi indipendenti e titolari di qualifiche idonee e tiene conto di un’eventuale chiusura imprevista o precoce.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2009.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598