Disposizioni trasversali/Aua

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Calabria 9 febbraio 2009, n. 122

Informazione ambientale - Limitazione ai dati attinenti a valori che l'ordinamento imputa all'ambiente come bene giuridico distinto - Sussiste

L’informazione ambientale ha ad oggetto esclusivamente i dati attinenti a valori che l’Ordinamento giuridico imputa all’ambiente come bene giuridico distinto dalle sue componenti ambientali.
Il diritto al libero ed incondizionato accesso all’informazione ambientale garantito a tutti i soggetti dal Dlgs 195/2005 obbliga dunque la Pubblica amministrazione a rendere disponibili i soli dati che rientrano in tale definizione, e non altri.
A delimitare l’ambito di operatività della normativa sull’accesso alle ecoinformazioni è il Tribunale amministrativo della Calabria, che con sentenza 9 febbraio 2009 n. 122, ed allineandosi a precedenti pronunce (Tar Bari, 265/2006; Tar Pescara, 450/2007), ha ritenuto non attinenti all’informazione ambientale — in virtù della delineata nozione — i documenti relativi al procedimento di gara per un’opera pubblica, riconoscendo invece compatibilità agli elaborati progettuali ed alle delibere di approvazione dei medesimi.

Tar Calabria

Sentenza 9 febbraio 2009, n. 122

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso n. 1057/2008, proposto da (...);

contro

il Comune di Scalea, (...);

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato sull’atto di significazione ricevuto in data 1 luglio 2008, recante domanda di "accesso ai documenti", ex decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/Cee concernente l’accesso del pubblico alle informazioni ambientali) ed ai sensi della legge n. 108 del 2001 di recepimento della Convenzione di Aarhus sull’informazione e partecipazione del pubblico in materia di ambiente;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scalea;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2008 il Cons. Giovanni Iannini ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

Fatto e diritto

Con nota in data 26 giugno 2008 il Presidente del (...) ha inviato al Comune di Scalea richiesta di accesso agli atti amministrativi ai sensi del Dlgs 19 agosto 2005 n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/Cee concernente l’accesso del pubblico alle informazioni ambientali) ed ai sensi della legge n. 108 del 2001 di recepimento della Convenzione di Aarhus sull’informazione e partecipazione del pubblico in materia di ambiente, chiedendo di visionare ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento amministrativo relativo alla realizzazione di porto turistico intorno alla Torre Talao.

Essa, in particolare, ha richiesto di esercitare il diritto di accesso, anche mediante estrazione di copia, in relazione ai seguenti atti:

— bando di gara di affidamento della progettazione, costruzione e gestione del porto turistico in località Torre Talao nel Comune di Scalea;

— delibera n. 81 del 16 maggio 2007 relativa alla realizzazione del porto turistico di Scalea;

— progetto preliminare e delibera di approvazione;

— progetto esecutivo; verbali conferenza di servizi presso la Regione;

— pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari alla realizzazione del porto turistico;

— atti relativi alla procedura amministrativa inerente alla realizzazione del porto in questione.

Essendo spirato il termine di trenta giorni di cui all’articolo 3, comma 2, del Dlgs n. 195/2005, l’Associazione odierna ricorrente ha adito questo Tribunale, chiedendo che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Scalea sulla richiesta di accesso e che sia ordinato allo stesso Comune l’esibizione ed il rilascio degli atti richiesti.

La ricorrente ha dedotto, al riguardo, la violazione degli articoli 22, 24 e 25 della legge n. 241/ 1990, degli articoli 2, 3 e 5 del Dlgs n. 195/2005 e della legga n. 108/2001.

Si è costituito il Comune di Scalea l’inammissibilità e l’infondatezza delle pretese avversarie, sottolineando che gli atti richiesti non concernono la materia ambientale, che non sussiste un generale diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all’attività amministrativa, in quanto l’accesso non è uno strumento di controllo sistematico e generalizzato sulla gestione di un ente pubblico, e che, comunque, l’istanza di accesso non può riguardare gli atti attinenti al memento procedimentale contrattuale.

Il ricorso è in parte fondato.

Il Dlgs n. 195/2005, com’è noto, nel dare attuazione alla direttiva 28 gennaio 2003 n. 2003/4/Ce, ha inteso garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio (articolo 1, lett. a).

L’articolo 3 del decreto prevede che l’autorità pubblica rende disponibile l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne facci richiesta, senza che debba dichiarare il proprio interesse. Non si applica, pertanto, il principio di carattere generale per il quale l’accesso ai documenti amministrativi è consentito solo allorché esso sia strumentale ad un interesse diretto, concreto ed attuale. Non è fondata, quindi, l’eccezione sollevata dal Comune di Scalea riguardo alla mancata motivazione dell’istanza di accesso all’informazione ambientale, che sarebbe stata motivata solo col ricorso giurisdizionale.

L’articolo 2 fornisce una definizione di informazione ambientale, stabilendo che, per essa, deve intendersi qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

“1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi — benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).”

L’informazione ambientale, pertanto, riguarda qualsiasi informazione circa lo stato dell’ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull’ambiente stesso (Tar Abruzzo, Pescara, 11 aprile 2007 n. 450).

Non ogni dato inerente l’ecosistema, peraltro, può costituire oggetto dell’istanza di informazione ambientale, ma solo quelle attinenti a valori che l’ordinamento imputa all’ambiente come bene giuridico distinto dalle sue componenti materiali (in questi termini, Tar Puglia, Bari, Sezione II, 27 gennaio 2006 n. 265, che ha escluso che l’istituto in questione possa comprendere la raccolta di informazione riguardanti la manutenzione dei canili ed il randagismo).

Discende da quanto sopra che esulano dall’informazione ambientale gli atti ed i documenti riguardanti un procedimento di gara relativo all’esecuzione di un’opera pubblica. Le relative informazioni, infatti, non attengono propriamente alla materia ambientale, nel senso sopra delineato (Tar Abruzzo, Pescara, Pescara, 11 aprile 2007 n. 450, cit.).

Per ragioni analoghe deve considerarsi non attinente all’oggetto dell’informazione ambientale la richiesta relativa ai pareri e nulla osta acquisiti ed in genere agli altri atti del procedimento, fatta eccezione per i pareri, nulla osta ed autorizzazioni attinenti alla tutela ambientale.

Per le parti indicate la domanda di parte ricorrente deve essere, pertanto, rigettata.

La stessa va accolta, invece, per la parte concernente la richiesta di accesso agli elaborati progettuali ed alle relative delibere di approvazione, nonché alla delibera n. 81 del 16 maggio 2007.

Gli elaborati progettuali, infatti, delineando le caratteristiche dell’opera da eseguire, concernono aspetti che coinvolgono in modo diretto la tutela dell’ambiente, consentendo di prendere contezza dell’impatto che l’opera stessa è destinata a sortire sull’ecosistema.

In conclusione, il ricorso va accolto nella parte relativa alla richiesta di accesso a pareri, nulla osta ed autorizzazioni attinenti alla tutela ambientale, agli elaborati progettuali ed alle relative delibere di approvazione, nonché alla delibera n. 81 del 16 maggio 2007. In conseguenza deve ordinarsi al Comune di Scalea, in persona del Sindaco in carica, di consentire l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti e documenti di cui sopra. Per il resto il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, accoglie in parte il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Comune di Scalea, in persona del Sindaco in carica, di consentire l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti e documenti indicati nella parte motiva e, per il resto, lo rigetta.

 

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2008 con l'intervento dei Signori Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 06/02/2009

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