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Ministero dell'economia e delle finanze

Risoluzione 19 marzo 1999, n. 45/E

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Tassabilità di cantine e solai - Quesito

 

Dipartimento delle entrate

 

Con la nota sopradistinta codesto Comune, premesso che la tassazione anche di cantine e solai ha determinato l'insorgere di un vasto contenzioso con i contribuenti rappresentati da alcune associazioni conclusosi con sentenze discordanti e considerato l'ampliamento della potestà regolamentare in materia tributaria previsto dall'articolo 52 del Dlgs n. 446 del 1997, chiede se sia in facoltà dei comuni ritenere tassabili o meno i locali come le cantine, i solai e le autorimesse che per le loro particolari tipologie di destinazione d'uso si differenziano notevolmente dalle abitazioni in quanto incidono marginalmente sulla produzione di rifiuti.

Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che la sentenza n. 113 del 8 luglio 1998 della sezione nona della Commissione tributaria provinciale di Parma (peraltro non confermata dalle sentenze n. 586 e n. 587 del 30 settembre 1998 di altra sezione della stessa Commissione) ha escluso la sussistenza del presupposto di tassabilità dei solai, cantine e garage asserendo che l'uso di tali locali è saltuario e che in essi la presenza dell'uomo non è collegata all'"intensità" della vita familiare cioè alla costante attività primaria determinata dalle "quotidiane esigenze della vita privata". L'infondatezza dell'interpretazione dell'articolo 62, comma 2, del Dlgs n. 507 del 1993 consiste nell'aver affermato, da un lato, l'esistenza di un "uso" sia pure saltuario dei locali e, dall'altro, di aver considerato totalmente assente il presupposto della tassabilità, mentre la circolare n. 95/E del 22 giugno 1994, nel menzionare quale causa limite di esclusione la presenza "sporadica" dell'uomo, deve intendersi riferita a superfici caratterizzate da usi meramente occasionali e nettamente distanziati nel tempo e pertanto diversi da quelli domestici, peraltro non obiettivamente rilevabili nella loro frequenza ed "intensità". Tuttavia la possibilità per l'ente impositore di effettuare per tale tipologia di superfici la presunzione di rifiuti non preclude all'utente di dimostrare nel caso concreto, ai sensi del citato articolo 62, comma 2, l'inidoneità del locale a produrre apprezzabili rifiuti (inversione dell'onere della prova).

È il caso, infine, di osservare che la tariffa relativa alle abitazioni è già una tariffa media, poiché viene determinata tenendo conto della circostanza che possono far parte di esse ripostigli, cantine, solai o comunque locali con minore potenzialità di produzione di rifiuti; pertanto anche se, in ipotesi, fosse possibile escludere tali superfici dalla tassazione, i comuni potrebbero essere costretti, per motivi di gettito, ad elevare le tariffe relative alle abitazioni stesse.

In ordine alla possibilità dei comuni di prevedere o meno la tassabilità di solai, cantine e garage, si precisa che in sede di esercizio della potestà regolamentare il Comune non può stabilire l'esclusione dalla tassazione di fattispecie imponibili senza superare uno dei limiti (definizione della fattispecie imponibile) posti dall'articolo 52 del Dlgs n. 446 del 1997, mentre può prevedere con regolamento criteri di migliore articolazione tariffaria (ad es. sottocategorie per abitazioni con garage) ovvero agevolazioni nel concorso di condizioni meritevoli di considerazione (ad es. soggetti in disagio economico-sociale o organismi non lucrativi).

 

Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446

Dlgs 15 novembre 1993, n. 507

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