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Ministero dell'economia e delle finanze

Risoluzione 15 settembre 1998, n. 147/E

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Tassazione arenili stabilimenti balneari - Quesito

 

Dipartimento delle entrate

 

Con la nota sopradistinta, codesto Comune fa presente di aver notificato entro il 31 dicembre 1997, a seguito di un censimento delle superfici impositive insistenti nel territorio comunale, avvisi di accertamento per omessa o infedele denuncia per gli anni 1994-95-96-97 a 40 stabilimenti balneari e per una somma complessiva di circa 4.800.000.000 applicando la tariffa di 4.400 al mq, senza tener conto della riduzione del 30% prevista dal regolamento comunale per le attività stagionali stante l'annualità della licenza per l'esercizio dell'attività, secondo conformi pronunce dell'Intendenza di Finanza e della Direzione regionale delle entrate.

I destinatari dei suddetti avvisi di accertamento hanno eccepito il difetto di motivazione degli stessi (che indicano le superfici assoggettate a imposizione e la tariffa applicata), la sproporzione tra importo accertato e spesa sostenuta per la raccolta dei rifiuti prodotti ed il mutamento dell'orientamento dell'Amministrazione comunale, che in passato non aveva mai tassato gli arenili, quali superfici accessorie e pertinenziali, sulla base del regolamento approvato in data 24 febbraio 1984. Nel nuovo regolamento, approvato con delibera del 20 dicembre 1995 è stata prevista la riduzione del 50% delle superfici riguardanti le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite (ai sensi dell'articolo 66 del Dlgs n. 507 del 1993) e la riduzione per stagionalità del 30% della tariffa in base allo stesso articolo, per cui, tenendo conto anche dei chiarimenti forniti dalla risoluzione ministeriale n. 8/474 del 8 luglio 1989, il Comune ha ritenuto di applicare un'unica misura tariffaria all'intero complesso e dunque anche agli arenili, che costituiscono parte integrante degli stabilimenti balneari, pur riconoscendo che la tariffa originaria, riferita ai locali ed ora applicata all'intero complesso, appare eccessiva tenuto conto che la tassazione è riferita a più ampi spazi aventi minore potenzialità di produzione di rifiuti.

Rilevato che la Commissione tributaria provinciale ha accolto l'istanza di sospensione riconoscendo l'esistenza del fumus boni iuris, codesto Ente ritiene di poter addivenire alla conciliazione non sulla base della proposta informale dei ricorrenti di applicazione della tariffa di lire 4.400 al mq, limitatamente alla superficie coperta degli stabilimenti, e della tariffa di lire 650 (prevista per le aree scoperte ad uso privato) all'arenile, ma applicando per gli anni 1994-95 e 96 l'imposizione dell'arenile ridotta al 50% della sua superficie e la riduzione del 30% della tariffa per l'attività stagionale in base all'articolo 66, comma 3, del Dlgs n. 507 del 1993 e per l'anno 1997 soltanto quest'ultima riduzione, stante l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 66 citato, disposta dall'articolo 2, comma 4-bis, del Dl 25 novembre 1996, n. 599, convertito nella legge n. 5 del 24 gennaio 1997, come sostituito dall'articolo 6 del Dl 29 settembre 1997, n. 328, convertito nella legge 29 novembre 1997, n. 410, da estendere anche al 1998 in via di autotutela con la relativa riduzione delle somme iscritte a ruolo.

Tutto ciò premesso, codesto Ente chiede di conoscere:

1) se sia possibile applicare, nel caso in esame ed al fine di conciliare le vertenze in corso, la doppia tariffa "Stabilimenti balneari" per le superfici coperte propriamente riconducibili allo stabilimento e "Aree scoperte ad uso privato" per quanto concerne l'arenile;

2) se sia comunque preferibile ridurre del 50% la superficie dell'arenile per gli anni 1994, 1995 e 1996 (articolo 66, comma 2, Dlgs n. 507 del 1993 vigente fino a tutto il 1996 e articolo 8, comma 1, del vigente regolamento) applicando altresì, per gli stessi anni ed anche per l'anno 1997, la riduzione del 30% prevista per le attività stagionali ancorché la licenza rilasciata dalla Capitaneria di Porto sia pluriennale, in quanto tale atto si riferisce alla stagione balneare, la cui durata è limitata dalla stessa Capitaneria al periodo maggio-settembre ed in presenza di autorizzazione sanitaria limitata al periodo stagionale di apertura;

3) se analoghe riduzioni possano essere applicate nel caso di colonia marina gestita da religiosi, per la quale non viene rilasciata licenza commerciale;

4) se, nei casi di esercenti che avevano presentato dichiarazione limitata alla superficie coperta, sia possibile riconoscere l'esistenza di errore non determinato da colpa in modo da escludere l'irrogazione delle sanzioni e limitare il recupero al tributo ed ai soli interessi, posto che il Comune aveva sempre ritenuto di limitare le superfici imponibili ai locali coperti così inducendo i contribuenti in errore.

In ordine al primo punto si conferma quanto chiarito con la risoluzione ministeriale n. 8/474 del 4 luglio 1989, cioè che l'arenile forma parte essenziale del compendio destinato al servizio di balneazione, per cui occorre applicare una tariffa unica per l'intero complesso, in quanto le diverse attività (bar interno, cabine, piattaforma, arenile, ecc.) anche se svolte in locali o aree aventi specifica destinazione non hanno rilevanza autonoma ed esterna rispetto al servizio globale reso al complesso unitario.

Non appare accettabile pertanto la soluzione prospettata basata sull'applicazione di differenti tariffe alle aree coperte o scoperte, soluzione che sarebbe prospettabile soltanto nell'ipotesi in cui sulla superficie dello stabilimento insistano esercizi chiaramente adibiti ad attività estranee, anche se contigue, interferenti o svolte dallo stesso gestore (ad es. ristoranti, edicole, negozi di abbigliamento ecc.) poiché, trattandosi di attività diverse che comportano una differente attitudine a produrre rifiuti, sono assoggettabili a distinte misure tariffarie.

Riguardo al secondo punto è opportuno precisare che non è possibile ridurre del 50% la superficie dell'arenile per gli anni 1994-95-96, come prospettato dal Comune, in quanto la relativa disciplina prevista dall'articolo 66, comma 2 (rectius comma 1), del Dlgs n. 507 del 1993 e successive modificazioni, non ha mai trovato applicazione. Infatti l'originaria disciplina dell'articolo 66, commi 1 e 2, è stata dapprima prorogata da vari decreti legge decaduti (Dl n. 530 del 7 settembre 1994; Dl n. 619 del 7 novembre 1994; Dl n. 3 del 7 gennaio 1995; Dl n. 373 del 9 settembre 1995 e Dl n. 463 del 8 novembre 1995 i cui effetti sono stati confermati dalla legge n. 575 del 1996), poi modificata con l'articolo 3, comma 68, lett. f), della legge n. 549 del 1995, prorogata con l'articolo 2, comma 4-bis, del Dl 25 novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge n. 5 del 24 gennaio 1997 ed infine eliminata, come evidenziato dal codesto Comune, con l'articolo 6 del Dl 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, confermando "per il 1997 e il 1998 l'imponibilità delle superfici scoperte operative...". In definitiva per tutto il periodo dal 1994 ad oggi ha continuato ad operare, per effetto delle proroghe intervenute e poi dell'abrogazione predetta, la previgente disciplina di tassabilità per intero delle superfici scoperte operative e di esonero totale soltanto per le superfici scoperte accessorie e pertinenziali.

In ordine alla riduzione del 30% della tariffa, prevista dal più volte richiamato articolo 66, comma 3, qualora risultasse confermato quanto asserito nel quesito che cioè, sebbene riguardi una concessione pluriennale, questa è riferita per ciascun anno alla stagione balneare ufficialmente limitata dall'Autorità competente ad un determinato periodo, potrebbe ritenersi sussistente la stagionalità formale che legittima la riduzione in questione.

Peraltro, essendo evidente la sproporzione della tariffa applicata rispetto alla potenzialità di produzione di rifiuti delle superfici tassate, trattandosi di tariffa a suo tempo determinata in funzione delle sole aree coperte, senza tener conto della presenza degli arenili a bassa attitudine a produrre rifiuti, rientra nella competenza di codesto Ente apportare, con effetto retroattivo e in via di autotutela, modifiche alla deliberazione tariffaria che presenta vizi di legittimità sotto il profilo della sproporzione tariffaria e quindi sarebbe suscettibile di disapplicazione in sede di ricorso presso le commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 7 del Dlgs n. 546 del 1992 (anche se decorso il termine di impugnazione per l'annullamento presso la giurisdizione amministrativa). In riferimento al punto 3), si può affermare, che analogo trattamento va riservato alle colonie marine gestite da religiosi, in quanto è ininfluente il fatto che non venga rilasciata una licenza commerciale, dovendosi avere riguardo soltanto all'atto di concessione demaniale. Rimane comunque fermo il potere di codesto Comune di prevedere con il regolamento eventuali apposite agevolazioni.

Infine, con riferimento all'ultimo punto, si conviene sulla possibilità di escludere l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs n. 472 del 18 dicembre 1997 in quanto gli esercenti gli stabilimenti balneari sono stati indotti a presentare una dichiarazione limitata alla superficie coperta, dal comportamento dell'Amministrazione comunale stessa che ha sempre tassato solo tali superfici avvalorato dalla mancata revisione delle tariffe eccessive se riferite anche all'arenile. Pertanto, anche nel caso di penalità irrogate anteriormente all'entrata in vigore del Dlgs n. 472 del 1997, può essere riconosciuta l'esimente dell'errore scusabile indotto dalla P.a., tenuto conto che l'articolo 25, comma 2, del predetto decreto legislativo, prevede l'applicabilità ai "procedimenti in corso" al 1° aprile 1998 delle disposizioni sopramenzionate, costituenti peraltro espressione di un generale principio di diritto punitivo.

Tanto si chiarisce in via di massima sui vari punti prospettati, rimettendo alle concrete valutazioni di codesto Comune la definizione dei singoli rapporti o vertenze.

 

Dl 28 settembre 1997, n. 328

Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472

Dlgs 15 novembre 1993, n. 507

Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546

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