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Ministero dell'economia e delle finanze

Risoluzione 5 marzo 1998, n. 14/E

Ministero delle finanze

Dipartimento delle entrate

Risoluzione 5 marzo 1998, n. 14/E

Correlazione costi-ricavi relativa a prestazioni di smaltimento di rifiuti tossico-nocivi — Istanza

Con istanza del 27 giugno 1997 il professionista indicato in oggetto ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito alla corretta rilevazione dei costi e dei ricavi connessi all'esercizio dell'attività di smaltimento di rifiuti industriali da parte di imprese che provvedono al ritiro, al trasporto, allo stoccaggio e allo smaltimento dei rifiuti in questione.

In particolare, viene fatto presente che dette imprese, al momento del ritiro dei rifiuti, fatturano ai clienti l'importo pattuito per la prestazione, atteso che, per effetto dell'articolo 10 del Dlgs 5 febbraio 97, n. 22, le imprese smaltitrici, all'atto del ritiro, subentrano ai conferenti nella proprietà dei rifiuti e nelle responsabilità civili e penali in ordine al loro effettivo e corretto smaltimento. Infatti, le predette imprese smaltitrici, all'atto del ritiro dei rifiuti, rilasciano ai conferenti una apposita attestazione comprovante il ritiro stesso, al fine di esonerare questi ultimi da ogni responsabilità relativamente all'effettivo e corretto smaltimento di quanto da essi conferito.

Le imprese smaltitrici, peraltro, dopo il ritiro dei rifiuti, non sono tenute a dare alcuna comunicazione ai soggetti conferenti in merito all'avvenuto smaltimento.

Al termine dell'esercizio accade che, relativamente alla parte dei rifiuti ritirata presso i clienti ma non ancora smaltita dall'impresa, viene meno la specifica correlazione ricavi-costi, in quanto i primi sono stati tutti interamente contabilizzati al momento del ritiro di detti rifiuti, mentre i costi per il loro smaltimento non sono stati ancora sopportati.

Al riguardo, l'istante ha fatto altresì presente, supportando le proprie argomentazioni con esempi esplicativi, che le procedure e le caratteristiche tecniche delle lavorazioni di smaltimento sono tali da far perdere l'evidenza dei rifiuti stessi, sia con riferimento alle massi di essi, sia con riferimento ad ogni singolo conferente e quindi la correlabilità dei ricavi conseguiti dai singoli conferenti con i costi relativi ai materiali di risulta ancora da smaltire.

Pertanto, l'istante medesimo rileva che non si rende praticabile, nel caso in esame, il differimento all'esercizio successivo dei ricavi relativi ai rifiuti per i quali, ala data di chiusura dell'esercizio in cui i medesimi sono stati ritirati, non sono stati ancora sostenuti i costi per il loro smaltimento.

Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere, in particolare, se risulta corretta, da parte dell'impresa smaltitrice, al termine dell'esercizio, l'adozione del seguente comportamento:

— determinazione delle giacenze dei rifiuti sulla scorta delle rilevazioni inventariali da effettuare mediante l'apposito registro di carico-scarico dei rifiuti vidimato dalle competenti autorità;

— stanziamento in bilancio dei costi di smaltimento determinati in base alle tariffe praticate da altri operatori — nel caso lo smaltimento venga affidato a questi ultimi — ovvero in base ai costi industriali interni di smaltimento, determinati secondo il costo medio dell'anno, direttamente riscontrabile e, occorrendo, in contraddittorio con l'Ufficio tecnico erariale.

In merito a quanto sopra la scrivente rileva, preliminarmente, che ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917), i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi ... concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obbiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Con riferimento alla citata disposizione, la scrivente ha già avuto modo di esprimere il proprio parere, per quanto riguarda la correlazione dei costi con i ricavi, relativamente ad una fattispecie simile a quella sopra rappresentata, con risoluzione n. 9/1940 del 22 ottobre 1981, nella quale è stato affermato che il carattere della competenza scaturisce dalla considerazione che nel caso in cui manchino i ricavi non può parlarsi di produzione del reddito, facendo da ciò scaturire il principio secondo il quale sono i costi che devono seguire i ricavi.

Nel confermare in questa sede i contenuti dell'orientamento espresso con la citata risoluzione, si ritiene che, nel caso in esame, la certezza dell'obbligo allo smaltimento dei rifiuti ritirati e del conseguente sostenimento del relativo costo, sorge nell'esercizio in cui avviene il ritiro medesimo, atteso che, secondo quanto esposto nell'istanza, esso discende dagli impegni contrattualmente assunti con i conferenti dei rifiuti nonché dalle disposizioni contenute nell'articolo 10 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina gli obblighi posti a carico dell'impresa smaltitrice in base all'autorizzazione amministrativa rilasciata dalla Regione competente.

Inoltre, tenuto conto che non vi è dubbio sull'esistenza del requisito dell'inerenza dei costi in questione, in quanto sostenuti nell'esercizio dell'impresa e con riferimento ad un'attività dalla quale derivano ricavi che concorrono a formare il reddito d'impresa, per quanto concerne l'altro requisito richiesto dall'articolo 75 del Tuir (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917), consistente nell'obiettiva determinabilità dei costi stessi non ancora effettivamente sostenuti, si ritiene che anch'esso sussista, in quanto, relativamente ai costi per l'affidamento a terzi dello smaltimento dei rifiuti, l'impresa può fare riferimento ai prezzi dai medesimi praticati, mentre, per la quantificazione dei costi da sostenere per lo smaltimento in proprio dei detti rifiuti, l'impresa stessa potrà correttamente calcolarli tenuto conto del costo medio sostenuto nell'anno, dimostrabile sulla base di idonea documentazione.

È appena il caso di rilevare che l'impresa interessata dovrà essere sempre in grado di fornire specifici elementi di raccordo tra gli ammontari di costo precedentemente contabilizzati e quelli realmente sostenuti.

Si prega codesta Direzione regionale di portare a conoscenza dell'istante il contenuto della presente.

 

Dlgs 7 febbraio 1997, n. 22

Dpr 22 dicembre 1986, n. 917

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