Rischio incidenti rilevanti (Seveso)

Normativa Vigente

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Commissione delle Comunità europee

Decisione 2 dicembre 2008, n. 2009/10/Ce

(Guue 10 gennaio 2009 n. L 6)

Decisione della Commissione che definisce un modulo per la comunicazione degli incidenti rilevanti ai sensi della direttiva 96/82/Ce del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

1

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/82/Ce del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose2 , in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 22 della direttiva, considerando quanto segue:

(1) L'articolo 14 della direttiva 96/82/Ce stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché, non appena possibile dopo che si sia verificato un incidente rilevante, il gestore sia tenuto a informare l'autorità competente. L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che gli Stati membri informano non appena possibile la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondano ai criteri dell'allegato VI della direttiva. L'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva stabilisce che raccolte le informazioni di cui all'articolo 14, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni in merito a misure preventive da adottare in futuro.

(2) Le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, devono essere comunicate per mezzo di un modulo definito e aggiornato in base alla procedura di cui all'articolo 22 della direttiva.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 96/82/Ce sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, è adottato il modulo per la comunicazione degli incidenti rilevanti definito nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

A decorrere dal 1° dicembre 2008, gli Stati membri inviano relazioni contenenti le informazioni in conformità dell'allegato utilizzando lo schedario e il sistema informativo previsti dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 96/82/Ce.

Articolo 3

L'applicazione definitiva del modulo per la comunicazione degli incidenti rilevanti definito in allegato è preceduta da un periodo di prova di 5 mesi che avrà inizio il 1° dicembre 2008.

Articolo 4

Se dal periodo di prova emergerà la necessità di modificare il modulo per la comunicazione degli incidenti rilevanti definito in allegato, la presente decisione sarà modificata ai sensi della procedura stabilita all'articolo 22 della direttiva.

Articolo 5

Le informazioni riservate sono trattate conformemente alla decisione 2001/844/Ce, Ceca, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione.

Articolo 6

Le relazioni inviate dagli Stati membri contengono unicamente le informazioni disponibili alle autorità competenti.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2008.

Allegato

Informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 96/82/Ce

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 356 KB


Note ufficiali

1.

Notificata con il numero C(2008) 7530.

Testo rilevante ai fini del See

2.

Gu L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

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