Imballaggi

Normativa Vigente

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Ultima versione disponibile al 26/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 15 luglio 1998

(Supplemento ordinario n. 136 alla Gu 12 agosto 1998, n. 187)

Approvazione dello statuto del "Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno"

Il Ministro dell'ambiente

e

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

 

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visti in particolare l'articolo 37, commi 1 e 4, l'articolo 38, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, e l'articolo 40 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto che lo statuto del "Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno" costituito con atto del 28 ottobre 1997, n. 124078 di repertorio e n. 21391 di raccolta, a rogito Dott. Antonio Porfiri, notaio in Cesena, trasmesso ai fini dell'approvazione ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con nota del 10 dicembre 1997;

Considerata la rappresentatività delle imprese aderenti al predetto Consorzio;

Considerato che ai fini degli obiettivi e del rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché per assicurare il necessario coordinamento con le disposizioni statutarie che disciplinano l'attività del Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 ottobre 1997, si rendono indispensabili alcune modificazioni ed integrazioni al suddetto statuto del "Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno";

Ritenuto di dover assicurare un congruo termine entro il quale il "Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno" dovrà provvedere a modificare ed integrare lo statuto vigente ai fini e per gli effetti dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Decreta:

Articolo 1

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, lo statuto del "Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno" allegato al presente decreto sotto la lettera "A".

2. Gli organi consortili provvederanno ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni allo statuto vigente del "Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno", di cui all'atto 28 ottobre 1997, n. 124078 di repertorio e n. 21391 di raccolta, a rogito Dott. Antonio Porfiri, notaio in Cesena, per conformarlo allo statuto di cui all'allegato "A", entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Presidente del "Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno" provvederà ad inviare al ministero dell'ambiente e al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copia dello statuto integrato e modificato in conformità al presente decreto.

4. Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta ufficiale per la pubblicazione.

Allegato "A"

Statuto

Titolo I

Struttura ed attività del consorzio

 

Articolo 1

Natura, sede e durata del Consorzio

1. È costituito con sede in ..............., il Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno denominato "Consorzio Nazionale Rilegno" ai fini dell'art.40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata qualora allo spirare di tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.

3. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti indicati nel comma 2 vengano meno prima dello scadere del suddetto termine di durata, previo parere del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile.

5. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica dello Statuto.

Articolo 2

Consorziati

1. Devono partecipare al Consorzio le imprese produttrici di imballaggi di legno che ne abbiano l'obbligo ai sensi dell'art.38, commi 3 e 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

2. Hanno diritto di partecipare al Consorzio gli utilizzatori che importano imballaggi in legno pieni, gli utilizzatori che provvedono direttamente alla produzione e al riempimento di imballaggi in legno, gli enti e le imprese che riciclano rifiuti di imballaggio in legno.

3. Ai fini del presente statuto le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono distinte nelle seguenti categorie:

a) fornitori di materiali per imballaggio in legno;

b) fabbricanti di imballaggi ortofrutticoli in legno;

c) fabbricanti di pallets in legno;

d) fabbricanti di imballaggi industriali in legno;

e) importatori di materiali per imballaggio e di imballaggi di legno vuoti;

f) utilizzatori che importano imballaggi in legno pieni o utilizzatori che provvedono direttamente alla produzione e al riempimento di imballaggi in legno;

g) enti ed imprese che riciclano rifiuti di imballaggio in legno.

4. A ciascuna delle categorie di consorziati di cui alle lettere f) e g) del comma 3 è riservata una quota di partecipazione pari al 15%.

5. Le imprese produttrici di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano al Consorzio ai sensi dei commi 1 e 2 qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta sia costituito dal legno secondo criteri e modalità determinati con apposito regolamento. Possono partecipare al Consorzio anche i produttori di materiali compositi nei quali il legno non costituitsca materiale prevalente.

6. Le imprese che esercitano le attività proprie alle diverse categorie di consorziati indicate nel precedente comma 3 sono inquadrate in dette categorie secondo i criteri e le modalità determinati con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'articolo 16 del presente Statuto.

7. Il Consorzio può consentire l'adesione di altri operatori economici, anche non ricompresi nelle categorie di cui al comma 3. I requisiti per l'individuazione di tali operatori economici, nonché le modalità della relativa partecipazione al consorzio, vengono definiti con apposito regolamento consortile.

8. Il numero dei consorziati è illimitato.

Articolo 3

Oggetto del Consorzio

1. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è costituito per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi in legno immessi sul mercato nazionale. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce e promuove:

a) la ripresa degli imballaggi usati;

b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in legno secondari e terziari su superfici private o ad esse equiparate;

c) il ritiro dei rifiuti di imballaggi in legno conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (Conai) di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in legno.

2. Il Consorzio assicura il ritiro ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le modalità ed i criteri previsti nell'ambito del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Promuove, inoltre, d'intesa con il Conai, l'informazione degli utenti di imballaggi in legno, ed in particolare dei consumatori, che riguarda, tra l'altro:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in legno;

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi di legno;

d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in legno.

3. Al fine della migliore razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonchÈ al fine di ottimizzare le forme di raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi in legno conferiti al servizio pubblico in sinergia con le altre frazioni merceologiche e di promuovere il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in legno ed il mercato delle materie prime e dei prodotti recuperati dai rifiuti stessi, il Consorzio svolge anche tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e/o comunque connesse. Pone in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti.

4. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali e può svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Il Consorzio può inoltre stipulare, coordinandosi con il Conai, anche ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 22 specifici accordi e contratti di programma con:

a) il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

b) i comuni, loro aziende municipalizzate, loro concessionari ed enti pubblici o provati;

c) consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali.

5. Il Consorzio informa la propria azione ai principi e metodi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

6. Il Consorzio si può avvalere, nello svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati.

7. Il Consorzio con riferimento agli imballaggi di legno mette a punto e trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

8. Il Consorzio entro il 31 Marzo di ogni anno, trasmette al Conai l'elenco dei consorziati e una relazione sulla gestione comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in legno. Nella relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali o eventuali proposte di adeguamento della normativa.

9. Il Consorzio può presentare per i consorziati le comunicazioni previste dall'art. 37 comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

10. Il Consorzio può raccogliere deleghe dei consorziati e rappresentarli ai fini della loro adesione al Conai o della loro partecipazione e voto all'assemblea del Conai.

11. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/Ce.

12. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio in legno regolarmente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, integrazioni e norme attuattive.

Articolo 4

Quote di partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partecipazione ed il loro valore unitario sono determinati dall'Assemblea.

2. Le quote di partecipazione sono ripartite fra le diverse categorie di consorziati di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) in proporzione al volume di affari conseguito dagli stessi relativamente al materiale di imballaggio in legno, agli imballaggi in legno e relativi semilavorati immessi al consumo. A ciascuna delle categorie di consorziati di cui all'articolo 2, comma 3, lette f) e g) è riservata una quota di partecipazione pari al 15%.

3. Nell'ambito di ciascuna delle categorie di consorziati di cui all'articolo 2, le quote di partecipazione sono assegnate ai singoli consorziati in base al rapporto tra la quantità di materiale di imballaggio in legno e di imballaggi in legno e relativi semilavorati o di materiale in legno riciclato dai rifiuti che, sulla base delle fatture emesse, risulta immessa al consumo o riciclata sul territorio nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è presentata domanda di ammissione, e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

4. La determinazione della quota di partecipazione da assegnare in caso di adesione di un nuovo socio avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati appartenenti alla medesima categoria di cui all'articolo 2.

5. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

6. Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio di amministrazione, dichiarando di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 2, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili adottati e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati.

7. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.

Articolo 5

Finanziamento delle attività del Consorzio

1. Il Consorzio finanzia lo svolgimento delle proprie attività mediante:

a) le somme versate al Consorzio ai sensi dell'art.14, comma 1 lett. g) dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) da destinarsi ai fini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera h, e 14, comma 1, del predetto Statuto del Conai;

b) eventuali proventi della cessione, a prezzo di mercato, dei rifiuti di imballaggio;

c) i proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie e i proventi della gestione patrimoniale;

d) gli eventuali contributi versati dai consorziati;

e) l'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui al successivo art. 17;

f) eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e privati;

g) dalle somme, diverse da quelle di cui all'articolo 14 dello statuto del Conai, versate al Consorzio dal Conai per le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera o) del predetto statuto del Conai.

Articolo 6

Diritti e obblighi dei consorziati

1. Le deliberazioni degli Organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente Statuto sono vincolanti per tutti i consorziati.

2. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio e dei soggetti di cui al precedente articolo 3, comma 4.

3. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla partecipazione al Consorzio.

4. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento consortile, da adottarsi a norma dell'articolo 16 vengono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento.

5. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) versare il contributo annuo deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera K). Tale contributo è determinato in misura percentuale sul volume di affari relativo alla materia prima per forniture destinate alla produzione di imballaggi per il mercato interno e agli imballaggi destinati al medesimo mercato, prodotti o importati.

c) trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei consorziati;

e) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

f) favorire gli interessi del Consorzio.

6. I consorziati sono tenuti ad aderire al Conai ai sensi dell'articolo 41, del decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22, sono obbligati ad indicare al Conai che il Consorzio è il soggetto associativo costituito ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, al quale partecipano.

7. Il Consorzio comunica all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Conai i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

Titolo II

Organi

Articolo 7

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori contabili.

Articolo 8

Composizione e funzioni dell'assemblea

1. All'assemblea del Consorzio partecipano tutti i consorziati. L'assemblea :

a) elegge i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili;

b) approva il bilancio;

c) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;

d) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;

e) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio dei singoli consorziati;

f) approva la ripartizione delle quote di partecipazione;

g) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi;

h) delibera le proposte di modifica dello statuto;

i ) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al presidente ed al vicepresidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del consiglio di amministrazione ed ai revisori contabili;

j ) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

k) delibera il contributo annuo di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b).

Articolo 9

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

2. La convocazione ha luogo a mezzo di raccomandata o di telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

3. In alternativa alla disposizione di cui al comma 2, la convocazione può avvenire mediante avviso, da depositare presso la sede del Consorzio affinchÈ i Consorziati possano prenderne visione e da pubblicare su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

4. L'assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio o dal Collegio dei revisori contabili. In tali casi il Consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro dieci giorni a norma del comma 2.

5. Ogni consorziato partecipa all'assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato, non sono ammesse più di cinque deleghe.

6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono più della metà delle quote consortili complessive. In seconda convocazione qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti.

7. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'articolo 16 sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.

8. Salvo quanto previsto al comma 9 l'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei partecipanti.

9. È necessaria la maggioranza dei due terzi dei partecipanti per l'approvazione dei regolamenti consortili e relative modifiche nonché per l'approvazione delle eventuali proposte di modifica dello statuto. Tali deliberazioni sono successivamente sottoposte all'approvazione del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

10. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente ovvero dal Consigliere più anziano.

11. Per quanto non espressamente disciplinato dalle precedenti disposizioni si applicano alle assemblee, compatibilmente con la natura del Consorzio e del presente statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del codice civile.

Articolo 9-bis

Rappresentanza nell'Assemblea

1. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, contenente espressa indicazione della persona delegata, da conservarsi da parte del Consorzio.

2. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai revisori contabili e ai dipendenti del Consorzio.

4. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di cinque consorziati; tale limite non si applica alle associazioni imprenditoriali di categoria.

Articolo 10

Composizione e funzioni del Consiglio d'Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di tredici membri eletti dall'assemblea con modalità di voto tali da riservare alla categoria dei fornitori di materiali per imballaggio due amministratori, ai fabbricanti di imballaggi ortofrutticoli quattro amministratori, ai fabbricanti di pallets tre amministratori, ai fabbricanti di imballaggi industriali un amministratore, agli importatori di materiali per imballaggio e di imballaggi vuoti un amministratore, agli utilizzatori un amministratore ed ai riciclatori un amministratore.

2. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono. Con apposito regolamento da adottarsi a norma dell'articolo 16 sono determinate le modalità ed i sistemi di voto.

3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano il Collegio dei revisori dei conti e, con funzioni consultive, il direttore generale del Consorzio.

4. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:

a) elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente e/o amministratore delegato;

b) salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 2, determina le funzioni del Presidente, Vice Presidente e/o dell' amministratore delegato;

c) convoca l'assemblea;

d) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;

e) definisce le ripartizioni delle quote in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto e le sottopone all'assemblea per l'approvazione;

f) redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, nonché la relazione afferente quest'ultimo;

g) determina l'entità dei contributi, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea;

h) predispone la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi in legno;

i) propone all'assemblea le candidature per l'elezione del Consiglio di Amministrazione del Conai;

j) adotta gli schemi di regolamenti consortili, e le relative modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, incluso quello di cui all'articolo 2, comma 7;

k) adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del consorzio;

l) delibera sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui all'art. 3 comma 4;

m) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;

n) delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3 ;

o) nomina il direttore generale del Consorzio;

p) determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;

q) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando il percepimento delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata e comunicata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti;

r) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del consorzio e determina l'entità delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 4;

s) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del consorzio;

t) trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Conai il programma, il bilancio preventivo e consuntivo, la relazione e l'elenco indicati nell'articolo 3, commi 7 e 8;

u) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto e le sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

v) delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con l'Amministrazione Pubblica, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, il Conai, gli altri consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 38 e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

z) delibera sull'esclusione dei consorziati. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e dovrà essere comunicata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed al Conai.

5. Il consiglio di amministrazione può avvalersi del supporto consultivo delle Associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati.

Articolo 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di tre volte.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il Consiglio di Amministrazione nominato alla costituzione del consorzio durerà in carica per il periodo determinato dall'assemblea, comunque non superiore al termine di cui al predetto comma 1.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo con apposita deliberazione nel rispetto del criterio di rappresentatività indicato nell'articolo 10, comma 1. Il Consigliere cooptato cessa dall'ufficio in occasione dell'Assemblea successiva.

4. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto. In tal caso, su iniziativa del collegio dei revisori contabili ovvero di un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio, viene immediatamente convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

5. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giustificato motivo.

6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invito scritto dal Presidente ed, in caso di assenza od impedimento dal Vice Presidente tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

7. La convocazione è fatta per iscritto (raccomandata o fax) e deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza; nei casi urgenti, deve avvenire con mezzi idonei in modo che i consiglieri ne siano informati almeno due giorni prima.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio.

11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Articolo 12

Presidente e Vice Presidente e/o amministratore delegato

1. Il Presidente ed il Vice Presidente e/o amministratore delegato del Consorzio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte.

2. Spetta al presidente:

a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio;

b) la firma sociale;

c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

3. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

4. In caso di assenza dichiarata od impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

5. I compiti e le funzioni del Vice Presidente e/o amministratore delegato sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Collegio dei revisori contabili

1. Il collegio dei revisori contabili è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. I Componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea con voto limitato a due preferenze fra i professionisti iscritti nell'albo dei revisori contabili.

3. Il Collegio dei revisori contabili provvede alla nomina del Presidente tra i propri componenti.

4. I revisori contabili durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

5. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione avrà luogo a mezzo dei revisori supplenti. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del collegio di cui è entrato a far parte.

6. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'assemblea.

7. Il Collegio dei revisori contabili:

a) controlla la gestione del Consorzio;

b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio preventivo, nonché alle scritture contabili ed ai libri consortili;

c) accerta la regolare tenuta della contabilità;

d) redige annualmente la relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo.

8. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono intervenire a quelle dell'assemblea. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

9. All'attività del Collegio dei revisori contabili si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

10. Ai revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Articolo 14

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato.

3. Le funzioni del direttore generale sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo III

Disposizioni generali, finanziarie, transitorie e finali

 

Articolo 15

Esercizio finanziario e Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere predisposto entro il 30 settembre dell'anno precedente cui si riferisce.

3. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

4. Contestualmente al bilancio annuale di previsione, il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio triennale, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio.

5. I documenti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione.

6. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto finanziario e dalla situazione patrimoniale del Consorzio.

7. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili almeno 20 giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

8. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite con apposito regolamento adottato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 16

Regolamenti consortili

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il Consiglio di Amministrazione adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, e li sottopone all'assemblea per l'approvazione.

2. I regolamenti consortili e le relative modifiche devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato che possono chiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi.

Articolo 17

Fondo consortile

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero delle quote di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del Consorzio è determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma deve essere reintegrato nell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli per la formazione e il mantenimento del fondo consortile sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il Conai.

2. Entro il 31 Marzo di ciascun anno il consorzio trasmette al Conai e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti una relazione sulla gestione comprendente:

a) il programma specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

3. Nella relazione di cui al comma precedente possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

4. Entro il 31 Marzo di ciascun anno, il Consorzio comunica al Conai e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti l'elenco dei propri partecipanti; inoltre il Consorzio comunica senza indugio al Conai e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti i nominativi degli operatori economici che hanno cessato di fare parte del Consorzio.

Articolo 19

Rapporti con gli altri consorzi , con gli utilizzatori e loro organizzazioni

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi ed i soggetti associativi di cui agli articoli 38, comma 3 e 40 del decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22; in particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori.

2. Il Consorzio collabora altresì con gli utilizzatori e/o loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

Articolo 20

Ingresso e recesso dei consorziati

1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'articolo 2 del presente statuto, possono chiedere di aderire al Consorzio inviando la domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione. Sono considerate valide anche le richieste presentate attraverso le Associazioni rappresentative del settore imprenditoriale di riferimento.

2. Il Consiglio di Amministrazione, previa indicazione dei dati che l'aspirante deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta solo in presenza di giustificate e comprovate ragioni e deve essere comunicata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

3. I consorziati possono recedere dal Consorzio previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale.

4. I consorziati nei cui confronti sia in corso una procedura di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di liquidazione volontaria possono chiedere di essere sospesi dall'adempimento degli obblighi consortili. Su tale richiesta delibera il Consiglio di Amministrazione, il quale può respingerla solo in presenza di gravi motivi.

5. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

Articolo 21

Rapporti con l'osservatorio nazionale sui rifiuti ed obblighi di partecipazione al Consorzio

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ( di seguito anche "Osservatorio" ); in particolare , il Consorzio comunica all'Osservatorio i nominativi dei soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'articolo 2, comma 3, del presente statuto, che non hanno aderito al Consorzio. Tale comunicazione si intende finalizzata allo scopo di consentire all'Osservatorio di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.

2. Nell'ipotesi in cui risulti che tali soggetti giuridici non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 38 del decreti legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Consiglio di Amministrazione invia loro l'intimazione ad aderire al Consorzio.

3. In caso di mancata adesione, tali soggetti sono inseriti d'ufficio tra i partecipanti al Consorzio, il quale provvede al recupero dei contributi pregressi nelle forme di legge.

Articolo 22

Liquidazione e Scioglimento del Consorzio

1. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

Articolo 23

Vigilanza

1. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove constatino gravo irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. in caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione del Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Articolo 24

Norma Finale

1. Per tutto quanto non espressamente disposto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

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