Imballaggi

Normativa Vigente

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Ultima versione disponibile al 28/03/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 15 luglio 1998

(Supplemento ordinario n. 136 alla Gu 12 agosto 1998, n. 187)

Approvazione dello statuto del 'Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi usati in Acciaio'

Il Ministro dell'ambiente

e

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visti in particolare l'articolo 37, commi 1 e 4, l'articolo 38, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, e l'articolo 40 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto lo statuto del "Consorzio Nazionale per il riciclo ed il recupero degli imballaggi usati di acciaio (in breve Consorzio Nazionale Acciaio)", costituito con atto del 18 novembre 1997, n. 15358 di repertorio e n. 4819 di raccolta, a rogito Dott. Antonio Marsala, notaio in Milano, trasmesso ai fini dell'approvazione ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con note del 2 dicembre 1997 e del 3 marzo 1998;

Considerata la rappresentatività delle imprese aderenti al predetto Consorzio;

Considerato che ai fini degli obiettivi e del rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché per assicurare il necessario coordinamento con le disposizioni statutarie che disciplinano l'attività del Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 ottobre 1997, si rendono indispensabili alcune modificazioni ed integrazioni al suddetto statuto del "Consorzio Nazionale per il riciclo ed il recupero degli imballaggi usati di acciaio (in breve Consorzio Nazionale Acciaio)";

Ritenuto di dover assicurare un congruo termine entro il quale il "Consorzio Nazionale per il riciclo ed il recupero degli imballaggi usati di acciaio (in breve Consorzio Nazionale Acciaio)" dovrà provvedere a modificare ed integrare lo statuto vigente ai fini e per gli effetti dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Decreta:

Articolo 1

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, lo statuto del "Consorzio Nazionale per il riciclo ed il recupero degli imballaggi usati di acciaio (in breve Consorzio Nazionale Acciaio)" allegato al presente decreto sotto la lettera "A".

2. Gli organi consortili provvederanno ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni allo statuto vigente del "Consorzio Nazionale per il riciclo ed il recupero degli imballaggi usati di acciaio (in breve Consorzio Nazionale Acciaio)", di cui all'atto del 18 novembre 1997, n. 15358 di repertorio e n. 4819 di raccolta, a rogito Dott. Antonio Marsala, notaio in Milano, per conformarlo allo statuto di cui all'allegato "A", entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Presidente del "Consorzio Nazionale per il riciclo ed il recupero degli imballaggi usati di acciaio (in breve Consorzio Nazionale Acciaio)" provvederà ad inviare al ministero dell'ambiente e al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copia dello statuto integrato e modificato in conformità al presente decreto.

4. Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta ufficiale per la pubblicazione.

Allegato "A"

Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio (Consorzio Nazionale Acciaio)

Statuto

Titolo I

Struttura ed attività del consorzio

 

Articolo 1

Natura, sede e durata del Consorzio

1. È costituito con sede a Milano, Via Pirelli 27, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero del rifiuti di imballaggi in acciaio, ai fini di cui all'articolo 38, comma 3, lett. b) e dell'articolo 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in seguito chiamato Consorzio Nazionale Acciaio.

2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme di cui agli articoli 2602 e seguenti del Codice civile.

3. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata qualora allo spirare di tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.

4. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti dell'oggetto del Consorzio vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 1, previo parere del ministero dell'ambiente e del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 2

Consorziati

1. Devono partecipare al Consorzio le imprese produttrici di imballaggi in acciaio che ne abbiano l'obbligo ai sensi dell'articolo 38, commi 3 e 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Hanno diritto di partecipare al Consorzio gli utilizzatori che producono imballaggi in acciaio e provvedono al loro riempimento, e gli utilizzatori che importano imballaggi in acciaio pieni.

3. Ai fini del presente statuto le imprese di cui al comma 1 sono:

a) i produttori e gli importatori di materiale di acciaio destinato alla fabbricazione di imballaggi (banda stagnata — banda nera — banda cromata — lamierino ecc.);

b) i trasformatori di acciaio, quali i fabbricanti di imballaggi o relativi semilavorati (tappi corona — capsule — coperchi — maniglie — anelli — fascette e cravatte ecc.);

c) gli importatori di imballaggi in acciaio vuoti.

4. Il Consorzio può consentire l'adesione di altri operatori economici, anche non ricompresi nelle categorie di cui ai precedenti commi 1 e 2. I requisiti per l'individuazione di tali operatori economici nonché le modalità della relativa partecipazione al Consorzio vengono definiti con apposito regolamento da adottarsi a norma dell'articolo 21 del presente statuto.

5. Le imprese produttrici e gli utilizzatori di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano al Consorzio ai sensi dei commi 1, 2 e 3 qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta o utilizzata sia costituito da acciaio, secondo criteri e modalità determinati con apposito regolamento. Possono partecipare al Consorzio anche i produttori di materiale compositi nei quali l'acciaio non costituisca materiale prevalente.

6. Le imprese che esercitano le attività proprie alle diverse categorie di consorziati sopra indicate sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'articolo 2l.

7. Il numero dei consorziati è illimitato.

Articolo 3

Oggetto del Consorzio

1. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è costituito per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi in acciaio immessi sul mercato nazionale. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce e promuove:

a) la ripresa degli imballaggi usati;

b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in acciaio secondari e terziari su superfici private o ad esse equiparate;

c) il ritiro dei rifiuti di imballaggi in acciaio conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio.

2. Il Consorzio assicura il ritiro ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in acciaio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo i criteri e le modalità precisati dal programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Promuove, inoltre, d'intesa con il Conai, l'informazione degli utenti di imballaggi in acciaio, ed in particolare dei consumatori, che riguarda, tra l'altro:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in acciaio;

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in acciaio;

d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in acciaio.

3. Al fine della migliore razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonché al fine di ottimizzare le forme di raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi in acciaio conferiti al servizio pubblico in sinergia con le altre frazioni merceologiche e di promuovere il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in acciaio ed il mercato delle materie prime e dei prodotti recuperati dai rifiuti stessi, il Consorzio svolge anche tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e/o comunque connesse. Pone in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti.

4. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali e può svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Il Consorzio può inoltre coordinandosi con il Conai stipulare, anche ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 specifici accordi e contratti di programma con:

a) il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

b) i Comuni, loro aziende municipalizzate, loro concessionari e Enti pubblici o privati;

c) Consorzi, società, Enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali.

5. Il Consorzio informa la propria azione ai principi e metodi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

6. Il Consorzio si può avvalere, nello svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati.

7. Il Consorzio con riferimento agli imballaggi in acciaio mette a punto e trasmette all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e al Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

8. Il Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consorzio Nazionale Imballaggi l'elenco dei consorziati e una relazione sulla gestione comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in acciaio. Nella relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali o eventuali proposte di adeguamento della normativa.

9. Il Consorzio può presentare per i consorziati le comunicazioni previste dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

10. Il Consorzio può raccogliere deleghe dei consorziati e rappresentarli ai fini della loro adesione al Consorzio Nazionale Imballaggi o della loro partecipazione e voto nell'assemblea del Conai.

11. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/Ce.

12. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio in acciaio regolarmente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, integrazioni e norme attuative.

Articolo 4

Categorie di consorziati

1. I consorziati partecipano al Consorzio distinti nelle seguenti categorie di appartenenza:

a) fabbricanti di imballaggi di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b);

b) produttori ed importatori di materiale in acciaio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), e importatori di imballaggi in acciaio vuoti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c);

c) utilizzatori che producono imballaggi in acciaio e provvedono al loro riempimento e utilizzatori che importano imballaggi in acciaio pieni di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 5

Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati

1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4 del presente statuto, possono chiedere di aderire al Consorzio inviando la domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione unitamente al versamento delle quote di partecipazione nell'ammontare stabilito dal Consiglio di Amministrazione a norma del presente statuto. Nella domanda di adesione il richiedente indicherà di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni. Sono considerate valide anche le richieste presentate attraverso le Associazioni rappresentative del settore imprenditoriale di riferimento. Tali Associazioni in ogni caso non sono tenute a rispondere degli inadempimenti di qualsivoglia natura — e finanziari in particolare — addebitabili agli aderenti rappresentanti.

2. Il Consiglio di Amministrazione, previa indicazione dei dati che l'aspirante deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta

La richiesta di adesione può essere respinta solo in presenza di giustificate e comprovate ragioni. In caso di ammissione provvederà a pubblicare la modifica della compagine consortile. L'eventuale reiezione della domanda deve essere comunicata all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti.

3. I consorziati possono recedere dal Consorzio previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale.

4. I consorziati nei cui confronti sia in corso una procedura di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di liquidazione volontaria possono chiedere di essere sospesi dall'adempimento delle obbligazioni consortili. Su tale richiesta delibera il Consiglio di Amministrazione, il quale può respingerla solo in presenza di gravi motivi.

5. Il Consiglio d'Amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

6. L'esclusione ha effetto immediato, salvo ricorso al Collegio dei probiviri, e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

8. Il Consorzio comunica all'Osservatorio Nazionale su rifiuti ed al Conai i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

Articolo 6

Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate dall'Assemblea dei consorziati.

2. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite tra le categorie di consorziati di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), e b) in base al rapporto tra il fatturato dell'anno precedente relativo al materiale di imballaggio o agli imballaggi in acciaio immessi sul mercato di ciascuna delle suddette categorie di consorziati e quello complessivo dei consorziati appartenenti a tutte le categorie. Alla categoria di consorziati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è riservata una quota di partecipazione al Consorzio pari al 15%.

3. All'interno di ciascuna categoria di consorziati le quote sono ripartite in proporzione al fatturato dell'anno precedente relativo al materiale di imballaggio o agli imballaggi in acciaio prodotti o importati.

4. La determinazione delle quote di partecipazione da assegnare in caso di adesione di un nuovo socio avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria, da adottarsi nella prima Assemblea utile.

5. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.

6. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

Articolo 7

Fondo consortile — Fondo di riserve

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di partecipazione di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del Consorzio è determinata dall'Assemblea.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

4. L'assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione.

Articolo 8

Finanziamenti e attività del Consorzio

1. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività del Consorzio sono assicurati mediante:

a) le somme versate al Consorzio ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), dello statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) da destinarsi ai fini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera h, e 14, comma 1, del predetto statuto del Conai;

b) i proventi delle attività svolte in attuazione delle disposizioni di legge e statutarie;

c) i contributi dei consorziati di cui al successivo articolo 9, comma 2 bis, lettera b);

d) i proventi della gestione patrimoniale;

e) l'eventuale utilizzazione dei fondi di riserva;

f) l'eventuale utilizzazione del fondo consortile, previa espressa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

g) dalle somme, diverse da quelle di cui all'articolo 14 dello statuto del Conai, versate al Consorzio dal Conai per le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera o) del predetto statuto del Conai.

Articolo 9

Obblighi e diritti dei consorziati

1. Le deliberazioni degli organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al Consorzio.

2. I consorziati hanno il diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio e delle articolazioni ed emanazioni di cui al precedente articolo 3, comma 4.

2-bis. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) versare il contributo annuo deliberato dall'Assemblea. Tale contributo è determinato in misura percentuale sul fatturato o valore di materia prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi in acciaio per il mercato interno o di imballaggi destinati al medesimo mercato prodotti o importati;

c) trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la massima riservatezza dei dati dei consorziati;

e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

f) favorire gli interessi del Consorzio.

3. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla loro partecipazione al Consorzio.

4. Ogni violazione degli obblighi di cui al comma 3 viene sanzionata con il pagamento di una penale. Con apposito regolamento, da adottarsi a norma dell'articolo 21, vengono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento.

5. I consorziati tenuti ad aderire al Conai ai sensi dell'articolo 41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono obbligati ad indicare al Conai che il Consorzio è il soggetto associativo costituito ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al quale partecipano.

6. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di acciaio destinato alla trasformazione in imballaggio nel territorio nazionale o di imballaggi in acciaio pieni e vuoti e relativi semilavorati sono tenuti a trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.

Articolo 10

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea dei consorziati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori contabili;

e) il Collegio dei probiviri.

Articolo 11

Composizione e funzione dell'Assemblea

1. All'Assemblea del Consorzio partecipano tutti i consorziati. L'Assemblea del Consorzio:

a) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei revisori contabili e del Collegio dei probiviri;

b) approva il bilancio;

c) approva i programma di attività e di investimento del Consorzio;

d) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio;

e) delibera le proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;

f) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al Presidente ed ai vice presidenti, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta dei membri del Consiglio di Amministrazione ed ai revisori contabili ed ai probiviri;

g) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente statuto ovvero sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

h) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al fondo dei singoli consorziati;

i) delibera in ordine ai contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).

Articolo 12

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea del Consorzio è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

2. La convocazione ha luogo a mezzo di raccomandata o di telefax almeno 15 giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.

3. L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio o dal collegio dei revisori contabili. In tali casi il Consiglio di Amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 10 giorni, a norma del precedente comma 2.

4. Ogni consorziato può partecipare all'Assemblea attraverso un proprio delegato; non sono ammesse più di due deleghe. Possono essere conferite deleghe alle associazioni rappresentative del settore imprenditoriale di riferimento dei consorziati; in tal caso il numero delle deleghe è illimitato.

5. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono più della metà delle quote consortili complessive. In seconda convocazione, qualunque sia la percentuale di quote consortile rappresentate dai partecipanti.

6. Ogni consorziato esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione.

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei partecipanti.

8. È necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti dei partecipanti per l'approvazione dei regolamenti consortili e delle relative modifiche nonché per l'approvazione delle eventuali proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo. Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei vice presidenti o dal consigliere più anziano.

10. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano alle Assemblee, compatibilmente con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del Codice civile.

Articolo 13

Composizione e funzioni del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra dodici e quindici; i membri sono eletti dall'assemblea in rappresentanza dei consorziati, che ne determina il numero.

2. Ciascuna categoria di consorziati ha diritto ad esprimere almeno un consigliere di amministrazione.

3. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede mediante votazione distinte per ciascuna categorie di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria a cui appartengono. Con apposito regolamento sono determinate le modalità e i sistemi di voto.

4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale del Consorzio, ove nominato, nonché il collegio dei revisori contabili.

5. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge tra i propri membri, il Presidente, i due Vice Presidenti, di cui uno con delega per il sud Italia, e l'amministratore delegato;

b) determina le funzioni del Presidente, dei Vice-Presidenti e/o dell'amministratore delegato;

c) convoca l'assemblea;

d) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;

e) definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento determina l'entità dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; determina, inoltre, l'eventuale aggiornamento delle quote di partecipazione in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto e le sottopone all'assemblea per l'approvazione;

f) redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale, nonché la relazione afferente quest'ultimo;

g) predispone la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi in acciaio;

h) delibera le candidature per l'elezione del Consiglio di Amministrazione del Conai;

i) propone all'assemblea gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'approvazione del ministero dell'ambiente e del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che possono chiedere modifiche ed integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi;

j) adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del Consorzio;

k) delibera sulle proposte eventuale articolazione regionale ed interregionale del Consorzio, sulla costituzione di eventuali sezioni speciali e sulle proposte di accordi e convenzioni di cui all'articolo 3, comma 4;

l) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;

m) delibera su tutte le materie di cui al precedente articolo 3;

n) nomina il direttore generale del Consorzio, se necessario;

o) determina l'organico del personale del Consorzio;

p) nomina, se del caso, il Comitato Esecutivo;

q) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio. L'eventuale rigetto dovrà essere motivato e comunicato all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti;

r) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'entità delle sanzioni di cui all'articolo 9, comma 4;

s) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio.

6. Il Consiglio di Amministrazione può:

a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati;

b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo svolgimento di determinate funzioni.

Articolo 14

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di due volte.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione ha luogo esclusivamente tramite elezione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore; a tale fine viene convocata un'assemblea dei consorziati entro trenta giorni del momento in cui il Consiglio di Amministrazione sia venuto a conoscenza della cessazione. Il consigliere nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale è entrato a far parte.1

3. Qualora, per qualunque ragione, vengano a cessare dalla carica la metà dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'assemblea per la ricostituzione dell'organo è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giustificato motivo.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invito scritto dal Presidente ed, in caso di assenza o impedimento, da uno dei vice-presidenti, tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare; oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione è fatta per iscritto (raccomandata, telefax od altro), deve contenere l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza; nei casi urgenti, deve avvenire con mezzi idonei in modo che i consiglieri ne siano informati almeno due giorni prima.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della metà dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice-presidenti o dal Consigliere all'uopo nominato dallo stesso consiglio.

10. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

11. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario del Consiglio d'Amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

Articolo 15

Presidente — Vice Presidenti e Amministratore delegato

1. Il Presidente, i Vice Presidenti e l'amministratore delegato del Consorzio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione per il periodo massimo della loro durata e sono rieleggibili.

2. Spetta al Presidente:

a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio;

b) la firma sociale;

c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea;

d) la rappresentanza del Consorzio con le Pubbliche amministrazioni.

3. In caso di assoluta urgenza e conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di Amministrazione il Presidente può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tale caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

4. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte da uno dei Vice Presidenti.

5. I compiti e le funzioni dei Vice Presidenti e dell'Amministratore delegato sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Collegio dei revisori contabili

1. Il Collegio dei revisori contabili è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea, con voto limitato a due preferenze, fra i professionisti iscritti nell'Albo dei revisori contabili.

3. Il Collegio dei revisori contabili provvede alla nomina del Presidente fra i propri componenti.

4. I revisori contabili durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

5. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione avrà luogo a mezzo dei revisori supplenti. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del collegio di cui è entrato a far parte.

6. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giustificato motivo.

7. Il Collegio dei revisori contabili:

a) controlla la gestione del Consorzio;

b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio preventivo, nonché alle scritture contabili ed ai libri consortili;

c) accerta la regolare tenuta della contabilità;

d) redige annualmente la relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo.

8. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'assemblea, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

9. All'attività del Collegio dei revisori contabili si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.

10. Ai revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Articolo 17

Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri e due supplenti, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I probiviri eleggono il proprio Presidente.

2. I probiviri:

a) decidono le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto;

b) decidono, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie in materia organizzativa, o di qualunque altra natura, che siano di interesse dei consorziati e che non siano state definite bonariamente;

c) decidono, pro bono et aequo, su qualunque altra controversia che i consorziati sottopongono al collegio.

3. I probiviri prendono le proprie decisioni sulla base delle norme statutarie e dei criteri di natura deontologica consortile.

4. Le decisioni dei probiviri sono impugnabili nelle forme di legge.

5. Ai probiviri spetta il rimborso delle spese di trasporto e soggiorno, fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lett. f).

Articolo 18

Direttore generale

1. L'incarico di Direttore generale, ove necessario, è conferito tra persone che abbiano maturato significative esperienze di tipo dirigenziale.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato.

3. Le funzioni del direttore generale sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

Comitato esecutivo

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, nel proprio seno, un Comitato esecutivo composto sino a un massimo di quattro membri, oltre il Presidente ed un vice-presidente che ne fanno parte di diritto.

2. Il Comitato esecutivo dura in carica per la durata massima del Consiglio.

3. Il Comitato esecutivo delibera sulle materie stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed esercita le funzioni delegate da quest'ultimo.

4. Per la validità delle deliberazioni del Comitato esecutivo è necessario il voto favorevole delle metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Titolo III

Disposizioni generali, finanziarie transitorie e finali

Articolo 20

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere predisposto entro il 30 settembre dell'anno precedente cui si riferisce. 2

3. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente;

c) la nota integrativa.

4. Contestualmente al bilancio annuale di previsione, il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio triennale, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio.

5. I documenti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione.

6. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo è costituito dalla relazione sulla gestione, lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.3

7. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

8. Le norme specifiche di amministrazione finanziaria e contabilità sono definite con apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

9. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono trasmessi all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti.

10. È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio alle imprese consorziate.

Articolo 21

Regolamenti

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea appositi regolamenti.

2. I regolamenti consortili e le relative modifiche devono essere sottoposti all'approvazione del ministero dell'ambiente e dal ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato che possono richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi.

Articolo 22

Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il Conai.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consorzio trasmette al Conai e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti una relazione sulla gestione, comprendente:

a) il programma specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

3. Nella relazione di cui al comma precedente possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consorzio comunica al Conai e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti l'elenco dei propri partecipanti; inoltre il Consorzio comunica senza indugio al Conai e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti i nominativi degli operatori economici che hanno cessato di far pare del Consorzio.

Articolo 23

Rapporti con altri Consorzi, con organismi preesistenti, con gli utilizzatori e loro organizzazioni

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con i soggetti associativi e gli altri Consorzi di cui agli articoli 38, comma 3, e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; in particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, con le modalità più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori.

2. Il Consorzio collabora altresì con gli utilizzatori e/o loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

Articolo 24

Rapporti con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed obblighi di partecipazione al Consorzio

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di seguito anche "Osservatorio"); in particolare, il Consorzio comunica all'Osservatorio oltre quanto indicato all'articolo 23, commi 2 e 4, i nominativi dei soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'articolo 2, comma 3, del presente statuto che non hanno aderito al Consorzio. Tale comunicazione si intende finalizzata allo scopo di consentire all'Osservatorio di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Nell'ipotesi in cui risulti che tali soggetti giuridici non hanno adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 38, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Consiglio di Amministrazione invia loro l'intimazione ad aderire al Consorzio.

3. In caso di mancata adesione, tali soggetti sono inseriti d'ufficio tra i partecipanti al Consorzio, il quale provvede al recupero dei contributi pregressi nelle forme di legge.

Articolo 24-bis

Liquidazione — Scioglimento

1. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

Articolo 24-ter

Vigilanza

1. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Articolo 25

Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disposto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

Note redazionali

1.

Il Consiglio d'Amministrazione del 22 aprile 1999 ha deliberato la seguente modifica del comma 2:
"2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione ha luogo esclusivamente tramite elezione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore; a tale fine viene convocata un'assemblea dei consorziati entro trenta giorni dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sia venuto a conoscenza della cessazione. all'interno della stessa categoria di appartenenza attraverso "cooptazione" da adottare con voto a "maggioranza assoluta" dei Consiglieri della categoria. In caso di mancata cooptazione, si procede attraverso "Referendum" fra tutti i Consorziati della categoria.
La sostituzione deve avvenire non oltre i 20 giorni dal momento in cui il C.d.A. sia venuto a conoscenza della cessazione.

Il consigliere nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale è entrato a far parte".

2.

Il Consiglio d'Amministrazione del 22 aprile 1999 ha deliberato la seguente modifica al comma 2:
"2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere predisposto entro il 30 settembre entro il 30 novembre dell'anno precedente cui si riferisce".

3.

Il Consiglio d'Amministrazione del 22 aprile 1999 ha deliberato la seguente modifica al comma 6:
"6. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo è costituito dalla relazione sulla gestione, lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.
Nella stessa adunanza l'Assemblea approva il bilancio annuale e triennale".

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