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Commissione delle Comunità europee

Decisione 18 novembre 2008, n. 2008/889/Ce

(Guue 28 novembre 2008 n. L 318)

Decisione recante modifica delle decisioni 2002/747/Ce, 2003/31/Ce, 2005/342/Ce, 2005/344/Ce e 2005/360/Ce al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti

1 , 2

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/747/Ce della Commissione, del 9 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche e modifica la decisione 1999/568/Ce, si applica fino al 28 febbraio 2009.

(2) La decisione 2003/31/Ce della Commissione, del 29 novembre 2002, che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/Ce, si applica fino al 31 dicembre 2008.

(3) La decisione 2005/342/Ce della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti, si applica fino al 31 dicembre 2008.

(4) La decisione 2005/344/Ce della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari, si applica fino al 31 dicembre 2008.

(5) La decisione 2005/360/Ce della Commissione, del 26 aprile 2005, che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti, si applica fino al 31 maggio 2009.

(6) In conformità del regolamento (Ce) n. 1980/2000 è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalle decisioni sopraelencate.

(7) Poiché il processo di riesame di dette decisioni si trova in fasi diverse, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti previsti dalle decisioni 2003/31/Ce, 2005/342/Ce e 2005/344/Ce per un periodo di 24 mesi e delle decisioni 2002/747/Ce e 2005/360/Ce per un periodo di 14 mesi.

(8) Poiché l'obbligo di riesame in conformità del regolamento (Ce) n. 1980/2000 riguarda unicamente i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e di verifica, è opportuno che le decisioni 2002/747/Ce, 2003/31/Ce, 2005/342/Ce, 2005/344/Ce e 2005/360/Ce restino in vigore.

(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2002/747/Ce, 2003/31/Ce, 2005/342/Ce, 2005/344/Ce e 2005/360/Ce.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (Ce) n. 1980/2000,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'articolo 5 della decisione 2002/747/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti 'lampade elettriche' e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 30 aprile 2010."

Articolo 2

L'articolo 5 della decisione 2003/31/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti 'detersivi per lavastoviglie' e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 dicembre 2010."

Articolo 3

L'articolo 3 della decisione 2005/342/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti 'detersivi per piatti' e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2010."

Articolo 4

L'articolo 3 della decisione 2005/344/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti 'detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari' e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2010."

Articolo 5

L'articolo 4 della decisione 2005/360/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti 'lubrificanti' e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 luglio 2010."

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2008.

Note ufficiali

1.

Notificata con il numero C(2008) 6941.

2.

Testo rilevante ai fini del See.

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