Rifiuti

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Provvedimento abrogato. Versione coordinata con modifiche. Testo vigente fino al 12/12/2010

Consiglio dell'Unione europea

Direttiva 16 giugno 1975, n. 1975/

(Guue 25 luglio 1975 n. L 194)

Direttiva concernente l'eliminazione degli oli usati

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per ciò che concerne l'eliminazione degli oli usati può creare disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi necessario procedere, in questo settore, al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità per raggiungere con una più ampia regolamentazione uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente; che occorre quindi prevedere a tal fine talune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato i poteri d'azione necessari a tal fine, occore fare ricorso all'articolo 235 del trattato;

considerando che ogni regolamento in materia di eliminazione degli oli usati deve avere fra i suoi obiettivi principali la protezione dell'ambiente contro gli effetti nocivi dello scarico, del deposito o del trattamento di detti oli;

considerando che la riutilizzazione degli oli usati può contribuire ad una politica d'approvvigionamento di combustibili;

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale sottolinea l'importanza del problema dell'eliminazione degli oli usati senza conseguenze nocive per l'ambiente;

considerando che le quantità di oli usati, ed in particolare delle emulsioni, sono aumentate nella Comunità;

considerando che un sistema efficace e coerente di trattamento di questi oli, tale da non ostacolare gli scambi intracomunitari e da non alterare le condizioni di concorrenza, dovrebbe essere applicato a tutti questi prodotti, compresi quelli composti soltanto in parte di olio, e prevederne il trattamento innocuo a condizioni economicamente soddisfacenti;

considerando che un tale sistema dovrebbe regolare il trattamento, lo scarico, il deposito e la raccolta degli oli usati e prevedere un meccanismo di autorizzazione delle imprese che eliminano tali oli, nonché, in taluni casi, la raccolta e/o l'eliminazione obbligatoria di questi oli e le idonee procedure di controllo;

considerando che, qualora determinate imprese fossero tenute a procedere alla raccolta e/o all'eliminazione degli oli usati, la parte delle spese da esse sostenute e non coperte dalle loro entrate dovrebbe poter essere compensata da indennità che possono tra l'altro, essere finanziate da una tassa sugli oli nuovi o rigenerati,

 

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

Nell'applicazione della presente direttiva, per oli usati si intende qualsiasi prodotto usato, fluido o liquido, composto interamente o parzialmente di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterne, i miscugli di acqua e olio e le emulsioni.

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva s'intende per:

— olio usato:

qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine e comandi idraulici;

— eliminazione:

il trattamento oppure la distruzione degli oli usati nonché il loro immagazzinamento o deposito sul o nel suolo;

— trattamento:

le operazioni destinate a consentire la riutilizzazione degli oli usati, vale a dire la rigenerazione e la combustione;

— rigenerazione:

qualunque procedimento che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, prodotti di ossidazione e additivi contenuti in tali oli;

— combustione:

utilizzazione degli oli usati come combustibile, con recupero adeguato del calore prodotto;

— raccolta:

il complesso delle operazioni che consentono di trasferire gli oli usati dai detentori alle imprese di eliminazione degli oli.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta e l'eliminazione innocua degli oli usati.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni della direttiva 78/319/Cee, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta e l'eliminazione degli oli usati senza che ne derivino danni evitabili per l'uomo e l'ambiente.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per quanto possibile, l'eliminazione degli oli usati avvenga mediante riutilizzazione ( rigenerazione e/o combustione a scopi diversi dalla distruzione ).

Articolo 3

1. Per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione.

2. Qualora, a causa dei vincoli di cui al paragrafo 1, non si proceda alla rigenerazione degli oli usati, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché qualsiasi trattamento degli oli usati mediante combustione sia effettuato secondo modalità accettabili dal punto di vista ambientale, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, purché tale combustione sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e organizzativo.

3. Qualora, a causa dei vincoli di cui ai paragrafi 1 e 2, non si proceda né alla rigenerazione né alla combustione degli oli usati, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire la distruzione innocua o l'immagazzinamento o deposito controllati degli oli usati.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano vietati :

1. qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque costiere e nelle canalizzazioni;

2. qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbiano effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultanti dalla trasformazione di oli usati;

3. qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano vietati:

a) qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;

b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbiano effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultanti dal trattamento degli oli usati;

c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti.

Articolo 5

Qualora gli obiettivi previsti negli articoli 2, 3 e 4 non possano essere conseguiti diversamente, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, affinché una o più imprese effettuino la raccolta e/o l'eliminazione dei prodotti offerti dai detentori, eventualmente nella zona loro assegnata dall'amministrazione competente.

Articolo 5

1. Se necessario ai fini degli obiettivi della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 2, gli Stati membri attuano programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di incitamento affinché gli oli usati siano, per quanto possibile, adeguatamente immagazzinati e raccolti.

2. Qualora gli obiettivi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non possano essere conseguiti diversamente, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché una o più imprese effettuino la raccolta e/o l'eliminazione dei prodotti offerti dai detentori, eventualmente nella zona loro assegnata dalle autorità competenti.

3. Per conseguire gli obiettivi previsti dagli articoli 2 e 4, gli Stati membri possono decidere di destinare gli oli usati a uno dei metodi di trattamento indicati all'articolo 3. A tal fine, essi possono instaurare i controlli appropriati.

4. Per garantire l'osservanza delle misure adottate a norma dell'articolo 4, le imprese che raccolgono gli oli usati debbono essere sottoposte a registrazione e ad adeguato controllo da parte delle autorità nazionali competenti, compreso eventualmente un sistema di autorizzazioni.

Articolo 6

In osservanza delle misure previste dall'articolo 4, le imprese che eliminano gli oli usati debbono ottenere un'autorizzazione.

Tale autorizzazione è concessa dall'amministrazione competente, previo esame degli impianti, ove necessaria; essa impone le condizioni richieste dai progressi della tecnica.

Articolo 6

1. In osservanza delle misure adottate a norma dell'articolo 4, le imprese che eliminano gli oli usati debbono ottenere un'autorizzazione. Ove necessario, quest'ultima è concessa previo esame degli impianti.

2. Salve restando le condizioni previste dalle disposizioni nazionali e comunitarie con riferimento ad un obiettivo diverso da quello considerato dalla presente direttiva, l'autorizzazione può essere concessa alle imprese che effettuano la rigenerazione degli oli usati o li utilizzano come combustibile soltanto qualora l'autorità competente si sia accertata che sono state adottate tutte le adeguate misure di protezione della salute e dell'ambiente, compreso il ricorso alla migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi.

Articolo 7

Chiunque detenga oli usati, se non è in grado di rispettare le misure indicate nell'articolo 4, deve tenerli a disposizione di una o delle imprese di cui all'articolo 5.

Articolo 7

Qualora gli oli usati siano rigenerati, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che:

a) il funzionamento dell'impianto di rigenerazione non causi all'ambiente un danno che potrebbe essere evitato.

A tal fine gli Stati membri assicurano che i rischi connessi con la quantità di rifiuti della rigenerazione e con la loro tossicità e nocività siano ridotti al minimo e che i rifiuti in questione siano eliminati in conformità dell'articolo 9 della direttiva 78/319/Cee;

b) gli oli di base ottenuti dalla rigenerazione non costituiscano rifiuti tossici e nocivi di cui all'articolo 1, lettera b), della direttiva 78/319/Cee e non contengano policlorodifenili e policlorotrifenili (Pcb/Pct) in concentrazioni superiori ai limiti previsti all'articolo 10.

Gli Stati membri comunicano dette misure alla Commissione. In base a tali informazioni la Commissione sottoporrà al Consiglio, entro cinque anni dalla notifica della presente direttiva, una relazione accompagnata, se del caso, da proposte appropriate.

Articolo 8

I detentori di determinate quantità di oli usati contenenti impurità che superino determinate percentuali, debbono raccoglierli e immagazzinarli separatamente.

Le autorità competenti stabiliranno, eventualmente per categoria di prodotti, le quantità e le percentuali di cui al primo comma.

Articolo 8

1. Salve le disposizioni della direttiva 84/360/Cee e dell'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, qualora gli oli usati siano utilizzati come combustibile, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che il funzionamento dell'impianto non provochi nessun inquinamento apprezzabile dell'aria, in particolare mediante l'emissione di sostanze elencate nell'allegato. A tal fine:

a) gli Stati membri si accertano che nel caso di combustione degli oli in impianti di potenza termica assorbita pari ad almeno 3 MW riferiti al potere calorifico inferiore (Pci) siano rispettati i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato.

Gli Stati membri possono in qualunque momento fissare valori limite più rigorosi di quelli indicati nell'allegato. Essi possono altresì fissare valori limite per sostanze e parametri diversi da quelli elencati nell'allegato;

b) gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per assicurare che la combustione di oli usati in impianti aventi una potenza termica assorbita inferiore a 3 MW riferiti al potere calorifico inferiore (Pci) sia soggetta ad un adeguato controllo.

Essi comunicano dette misure alla Commissione. In base a tali informazioni la Commissione sottoporrà al Consiglio, entro cinque anni dalla notifica della presente direttiva, una relazione accompagnata, se del caso, da proposte appropriate.

2. Gli Stati membri si assicurano inoltre che:

a) i rifiuti della combustione degli oli usati siano eliminati in conformità dell'articolo 9 della direttiva 78/319/Cee;

b) gli oli usati utilizzati come combustibile non costituiscano rifiuti tossici e nocivi di cui all'articolo 1, lettera b), della direttiva 78/319/Cee e non contengano Pcb/Pct in concentrazioni superiori a 50 PPM.

3. Il rispetto dei valori limite figuranti in allegato può alternativamente essere assicurato mediante un sistema appropriato di controllo preventivo delle concentrazioni di sostanze inquinanti negli oli usati o nelle miscele di oli usati e di altri combustibili liquidi destinate alla combustione, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto.

Nel caso di impianti in cui emissioni di sostanze elencate nell'allegato possono derivare addizionalmente dal riscaldamento dei prodotti, gli Stati membri assicurano mediante un sistema di controllo prestabilito che la proporzione di tali sostanze derivante dalla combustione degli oli usati non superi i valori limite fissati nell'allegato.

Articolo 9

Le imprese che raccolgono e/o eliminano gli oli usati debbono svolgere tali operazioni in modo da evitare conseguenze dannose all'acqua, all'aria o al suolo.

Articolo 9

Chiunque detenga oli usati, se non è in grado di rispettare le misure indicate nell'articolo 4, deve tenerli a disposizione di una o delle imprese di cui all'articolo 5.

Articolo 10

Gli stabilimenti che producono, raccolgono e/o eliminano una quantità di olio usato maggiore di quella da determinarsi da ogni Stato membro in misura comunque non superiore a "500 litri all'anno", devono:

— tenere un registro contenente indicazioni sui quantitativi, sulla qualità, sull'origine, sull'ubicazione nonché sulla cessione e sul ricevimento, specificando in particolare la data di questi ultimi

e/o

— notificare tali informazioni all'amministrazione competente, a richiesta di quest'ultima.

Gli Stati membri sono autorizzati a determinare, in conformità del primo comma, la quantità degli oli usati, in funzione dell'equivalente in olio nuovo calcolato secondo un ragionevole coefficiente di conversione.

Articolo 10

1. Al momento dell'immagazzinamento e della raccolta, i detentori e le imprese di raccolta non devono mescolare oli usati con Pcb e Pct ai sensi della direttiva 76/403/Cee né con rifiuti tossici e pericolosi ai sensi della direttiva 78/319/Cee.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, le disposizioni della direttiva 76/403/Cee si applicano agli oli usati contenenti oltre 50 PPM di Pcb/Pct.

Gli Stati membri adottano inoltre le speciali misure tecniche necessarie ad assicurare che gli oli usati contenenti Pcb/Pct siano eliminati senza danni evitabili per l'uomo e l'ambiente.

3. La rigenerazione degli oli usati contenenti Pcb o Pct può essere consentita se i procedimenti di rigenerazione permettono di distruggere i Pcb o i Pct oppure di ridurli in modo che gli oli rigenerati non contengano Pcb/Pct oltre un limite massimo che non può comunque superare 50 PPM.

4. Il metodo di riferimento per la misurazione del contenuto di Pcb/Pct degli oli usati è fissato dalla Commissione previa consultazione del Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 78/319/Cee.

4. Il metodo di riferimento per la misurazione del contenuto di Pcb/Pct degli oli usati è fissato dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti.

5. Gli oli usati contaminati da sostanze che rientrano nella definizione di rifiuti tossici e nocivi di cui all'articolo 1, lettera b), della direttiva 78/319/Cee devono essere eliminati conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

Articolo 11

Ogni impresa che elimina oli usati deve comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, qualsiasi informazione riguardante l'eliminazione o il deposito di oli usati oppure dei loro residui.

Articolo 11

Gli stabilimenti che producono, raccolgono e/o eliminano una quantità di olio usato maggiore di quella da determinarsi da ogni Stato membro in misura comunque non superiore a 500 litri all'anno, devono:

— tenere un registro contenente indicazioni sui quantitativi, sulla qualità, sull'origine, sull'ubicazione nonché sulla cessione e sul ricevimento, specificando in particolare la data di questi ultimi

e/o

— notificare tali informazioni all'amministrazione competente, a richiesta di quest'ultima.

Gli Stati membri sono autorizzati a determinare, in conformità del primo comma, la quantità degli oli usati, in funzione dell'equivalente in olio nuovo calcolato secondo un ragionevole coefficiente di conversione.

Articolo 12

Le imprese di cui all'articolo 6 sono controllate periodicamente dall'amministrazione competente, soprattutto per quanto riguarda l'osservanza delle condizioni di autorizzazione.

Articolo 12

Ogni impresa che raccoglie, detiene e/o elimina oli usati deve comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, qualsiasi informazione in ordine alla raccolta e/o all'eliminazione di oli usati oppure dei loro rifiuti.

Articolo 13

Quale contropartita degli obblighi che gli Stati membri impongono alle imprese di raccolta e/o di eliminazione, ai sensi dell'articolo 5, queste ultime possono beneficiare di indennità per i servizi resi. Queste indennità non devono superare le spese annuali delle imprese non coperte ed effettivamente accertate, tenuto conto di un ragionevole utile.

L'importo di tali indennità non deve creare distorsioni di concorrenza di un certo rilievo né correnti artificiali di scambi di prodotti.

Articolo 13

1. Le imprese di cui all'articolo 6 sono sottoposte a controlli periodici ad opera dello Stato membro, segnatamente per quanto riguarda l'osservanza delle condizioni inerenti all'autorizzazione.

2. Le autorità competenti seguono l'evoluzione dello stato della tecnica e/o dell'ambiente al fine di sottoporre a revisione, se del caso, l'autorizzazione concessa ad un'impresa in conformità della presente direttiva.

Articolo 14

Le indennità possono essere tra l'altro finanziate mediante una tassa riscossa sui prodotti che, dopo la loro utilizzazione, sono trasformati in oli usati, o sugli oli usati.

Il finanziamento delle indennità deve essere conforme al principio di "chi inquina paga".

Articolo 14

Quale contropartita degli obblighi che gli Stati membri impongono alle imprese di raccolta e/o di eliminazione, ai sensi dell'articolo 5, queste ultime possono beneficiare di indennità per i servizi resi. Queste indennità non devono superare le spese annuali delle imprese non coperte ed effettivamente accertate, tenuto conto di un ragionevole utile.

L'importo di tali indennità non deve creare distorsioni di concorrenza di un certo rilievo né correnti artificiali di scambi di prodotti.

Articolo 15

Ciascuno Stato membro comunica periodicamente alla Commissione le proprie conoscenze tecniche nonché l'esperienza ed i risultati che derivano dall'applicazione delle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva.

La Commissione trasmette agli Stati membri un resoconto generale di tali informazioni.

Articolo 15

Le indennità possono essere tra l'altro finanziate mediante una tassa riscossa sui prodotti che, dopo la loro utilizzazione, sono trasformati in oli usati, o sugli oli usati.

Il finanziamento delle indennità deve essere conforme al principio di "chi inquina paga".

Articolo 16

Gli Stati membri redigono ogni tre anni una relazione sulla situazione dell'eliminazione degli oli usati nei loro paesi e la trasmettono alla Commissione.

Articolo 16

Gli Stati membri possono adottare, nell'osservanza delle disposizioni del trattato, misure di protezione dell'ambiente più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

Tali misure possono anche includere, alle stesse condizioni, il divieto di combustione degli oli usati.

Articolo 17

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

 

Articolo 17

Ciascuno Stato membro comunica periodicamente alla Commissione le proprie conoscenze tecniche nonché l'esperienza ed i risultati che derivano dall'applicazione delle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva.

La Commissione trasmette agli Stati membri un resoconto generale di tali informazioni.

Articolo 18

Le disposizioni adottate dagli Stati membri in virtù della presente direttiva possono essere applicate progressivamente alle imprese di cui all'articolo 6, esistenti al momento della notifica di questa direttiva, nel termine di quattro anni a decorrere da tale notifica.

Articolo 18

Gli Stati membri redigono ogni tre anni una relazione sulla situazione dell'eliminazione degli oli usati nei loro paesi e la trasmettono alla Commissione.

Articolo 18

Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti.

Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/Cee. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni ad essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

Articolo 19

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Allegato1

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1975.

 

Dichiarazione

Articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 75/439/Cee

Il Consiglio ritiene che il limite di cui all'articolo 10, paragrafo 3, rappresenti effettivamente un limite massimo risultante dal procedimento di rigenerazione. Tenendo presente l'opportunità di eliminare i Pcb/Pct dall'ambiente, ovunque sia possibile, esso invita gli Stati membri a compiere ogni sforzo per rimanere molto al di quà di tale limite. Inoltre invita la Commissione a rivedere detto limite ed a presentare opportune proposte per un nuovo limite entro cinque anni dalla notifica della presente direttiva.

Note redazionali

1.

Allegato aggiunto dalla direttiva 87/101/Cee e successivamente abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2000/76/Ce, a decorrere dal 28 dicembre 2005.

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