Comunicazione Commissione Ce 20 giugno 2008
Risultati valutazione rischi e strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: ossido di zinco, solfato di zinco, bis(ortofosfato) di trizinco
Commissione delle Comunità europee
Comunicazione 20 giugno 2008, n. 2008/C 155/01
(Guue 20 giugno 2008 n. C 155)
Comunicazione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: ossido di zinco, solfato di zinco, bis(ortofosfato) di trizinco
(Testo rilevante ai fini del See)
Il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti prevede la comunicazione di dati, la definizione di priorità, la valutazione dei rischi e, ove necessario, l'elaborazione di strategie per limitare i rischi delle sostanze esistenti.
Nell'ambito del regolamento (Cee) n. 793/93 le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione a norma del regolamento (Ce) n. 2268/95 della Commissione, relativo al secondo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (Cee) n. 793/93:
— ossido di zinco,
— solfato di zinco,
— bis(ortofosfato) di trizinco.
Lo Stato membro relatore designato a norma del regolamento summenzionato ha concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente in relazione alle sostanze in questione, a norma del regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, e ha proposto una strategia per limitare i rischi in conformità al regolamento (Cee) n. 793/93.
Il comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (Sctee) e il comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (Scher) sono stati consultati e hanno espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dallo Stato membro relatore. I pareri sono stati pubblicati sul sito Internet dei due comitati scientifici.
L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (Cee) n. 793/93 stabilisce che il risultato della valutazione dei rischi e la strategia raccomandata per limitare i rischi sono adottati a livello comunitario e pubblicati dalla Commissione. La presente comunicazione, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/468/Ce della Commissione, presenta i risultati delle valutazioni dei rischi e le strategie per limitare i rischi delle sostanze summenzionate.
I risultati della valutazione dei rischi e le strategie per limitare i rischi di cui alla presente comunicazione, sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (Cee) n. 793/93.
Allegato