Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 7 febbraio 2008, n. 372

Rifiuti - Bonifiche - Siti di interesse nazionale - Ordinanza ex articolo 244, Dlgs 152/2006 -  Competenza del Ministero - Non sussiste

La competenza per l'emissione dell'ordinanza di diffida a provvedere ai sensi del titolo V, Dlgs 152/2006 rimane in capo alla provincia anche se diretta ad un impianto ubicato in un sito di interesse nazionale.
Non è pertanto condivisibile la tesi secondo cui, dopo la dichiarazione di interesse nazionale di un sito, tutte le competenze sono assorbite dal Ministero dell'ambiente, stante il tenore letterale della norma e l'interpretazione sistematica di essa con quelle relative alle procedure di bonifica.
Lo afferma il Tar Puglia (sentenza 7 febbraio 2008, n. 372) argomentando che l'articolo 244 non contiene elementi testuali da cui desumere una devoluzione di tale competenza dalla provincia al Ministero, e nel contempo che l'articolo 252 devolve alla competenza del Ministero la sola procedura di bonifica, e non anche ogni altra in materia.

Tar Puglia

Sentenza 7 febbraio 2008, n. 372

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia — Lecce

nelle persone dei Signori:

(omissis)

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

Visto il ricorso (...) proposto da: (...) s.p.a.

contro

Provincia di Taranto

e contro

Autorità portuale di Taranto

e contro

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio — Roma (in persona del Ministro, p.t., n.c.)

e contro

Arpa Puglia, n.c.;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

— dell'ordinanza n. 1 reg. ord. del 7/12/2006 avente ad oggetto "(...) S.p.A. — Movimentazione di pet-coke sul Molo Polisettoriale — Ordinanza ai sensi dell'articolo 244 del Dlgs 152/06" adottata dal Direttore del settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto;

— di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ed in specie, ove occorra:

— della nota prot. n. 45895 del 10/10/06, a firma del Direttore del settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto;

— della nota prot. n. 50510 del 31/10/06, a firma del Direttore del settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto;

— della nota prot. n. 50726 del 2/11/06 del Direttore del settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto;

— delle note prot. n. 53179 del 15/11/06 e prot. n. 58028 del 06/12/06 del Direttore del settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto;

— della nota dell'Arpa — Puglia — Dipartimento provinciale di Taranto prot. n. 3471 R/06 del 25/10/06, menzionata nell'ordinanza provinciale impugnata;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di:

Autorità portuale di Taranto

Provincia di Taranto

Considerando che con il ricorso introduttivo sono dedotti i seguenti motivi:

1) Nullità per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 21-septies della legge 241 del 1990 e degli articoli 1346 e 1418 C.c. — Violazione degli articoli 23, 41 e 42 Cost. — Violazione dell'articolo 21-ter della legge 241 del 1990 — Violazione, erronea e falsa interpretazione ed applicazione dell'articolo 244 del Dlgs 152 del 2006;

2) Incompetenza — Violazione degli articoli 239, 240, 242, 244 e 252 del Dlgs 152 del 2006 — Violazione del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo del settore;

3) Violazione dell'articolo 244, comma 2 del Dlgs 152 del 2006 — Violazione, erronea e falsa interpretazione ed applicazione degli articoli 16 e 17 della legge 241 del 1990;

4) Violazione del giusto procedimento amministrativo — Violazione dell'articolo 3 della legge 241 del 1990 — Difetto di motivazione — Eccesso di potere per sviamento;

5) Eccesso di potere per erronea presupposizione — Carenza di istruttoria — Illogicità manifesta — Violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza;

6) Violazione, erronea e falsa interpretazione ed applicazione dell'articolo 244 del Dlgs 152 del 2006 — Violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa — Carenza di istruttoria e illogicità dell'azione amministrativa sotto altro profilo — Violazione del principio ‘chi inquina paga';

7) Violazione degli articoli 240 e 244 del Dlgs 152 del 2006 e carenza di istruttoria sotto ulteriore profilo.

Vista l'ordinanza n. 22/07 (resa all'esito della Camera di consiglio del 10 gennaio 2007), con cui questo Tribunale ha respinto l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, proposta in via incidentale dalla ricorrente;

Vista l'ordinanza n. 2954/07 (resa all'esito della Camera di consiglio del 12 giugno 2007), con cui la sesta sezione del Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza del Tribunale da ultimo richiamata;

Data per letta all'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2007 la relazione del Referendario (...) e uditi, altresì, gli avvocati (...) (per la società ricorrente) e (...) (per l'Avvocatura distrettuale dello Stato);

Considerando in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto

La società ricorrente riferisce di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di impresa portuale per conto terzi per il carico, lo scarico, il trasbordo, il trasporto e la movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale in un'area del porto di Taranto, giusta autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità portuale in data 18 luglio 1998 (successivamente rinnovata).

Riferisce, altresì, di essere titolare sin dal 1998 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, giusta determinazione del competente Dirigente regionale adottata in data 11 dicembre 2001.

Risulta agli atti che in data 14 luglio 2006 il Nucleo Sommozzatori della Regione Carabinieri Puglia ebbe a svolgere una verifica al fine di stabilire se sul fondo marino adiacente alla piazzola del molo polisettoriale di Taranto, in uso al Consorzio Terminal Rinfuse di Taranto per la movimentazione del pet-coke (carbone da petrolio), fosse depositata polvere di tale materiale.

All'esito della verifica in parola, i verbalizzanti riferivano di aver prelevato in situ campioni di acqua e materiale fangoso, e precisamente:

— n. 4 contenitori di acqua di mare prelevata a circa 13 mt. di profondità e a circa 3 mt. di distanza dalla banchina in questione;

— n. 4 contenitori di fango prelevato a circa 13 mt di profondità in 4 distinti punti (a circa 10 mt. ciascuna, per un fronte di circa 50 mt.), posti ad una distanza di 3 mt. dalla medesima banchina.

I reperti in questione venivano analizzati dal Cnr — Istituto ambiente marino costiero di Taranto, il quale accertava il superamento dei limiti di concentrazione di metalli e di Ipa (idrocarburi policiclici aromatici) fissati dal Dm 6 novembre 2003, n. 367 ('Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Dlgs 11 maggio 1999, n. 152').

Con nota in data 6 ottobre 2006, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto rappresentava che, nell'ambito dell'indagine penale relativa all'inquinamento determinato dall'attività di movimentazione di pet-coke sul Molo polisettoriale di Taranto nella porzione in uso all'odierna ricorrente, i prelievi di materiale effettuati dai Carabinieri e le analisi successivamente svolte dal Cnr avevano evidenziato (nei fanghi e nell'acqua prelevata) un'altissima concentrazione di alcuni metalli e di Ipa, inquinanti caratteristici del pet-coke, nonché particolarmente dannosi per la salute.

Nella nota in questione (indirizzata al Presidente della provincia, all'assessorato all'ambiente della regione Puglia, nonché all'Autorità portuale di Taranto) si evidenziava che la concentrazione in questione "va attribuit[a] sia all'azione di scolo delle acque contaminate direttamente in mare, nonché alla diffusione delle polveri di pet-coke in atmosfera (attività inquinante (…) contestata nel suddetto procedimento in sede di sequestro preventivo alla (...) e confermata dal Tribunale del riesame) [, per cui] si sollecita l'intervento degli Enti destinatari della presente in quanto legittimati, ciascuno secondo le proprie competenze, al rilascio e/o alla revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale".

Pertanto, con l'impugnata nota in data 31 ottobre 2006 la Provincia di Taranto comunicava all'odierna ricorrente l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione delle determinazioni previste dall'articolo 244 del Dlgs 152 del 2006 (si tratta delle ordinanze da emanarsi nell'ipotesi in cui i livelli di contaminazione risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione).

Con nota in data 27 ottobre 2006, la Regione Puglia invitava l'odierna ricorrente ad adottare "le necessarie iniziative per la messa in sicurezza di emergenza, in analogia con quanto ordinariamente attivato in caso di sversamento di sostanze inquinate sul suolo, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152/2006".

La nota regionale in parola veniva impugnata dalla ricorrente con il ricorso (...).

Con due distinte note rispettivamente in data 13 novembre 2006 e 17 novembre 2006, l'odierna ricorrente per un verso chiedeva ai competenti Uffici provinciali di accedere agli atti del procedimento al fine di meglio impostare le proprie controdeduzioni in ordine alla richiamata comunicazione di avvio e per altro verso esponeva numerose riserve sull'operato della Provincia

Nell'occasione, la ricorrente sottolineava che l'area su cui essa opera (e lo specchio d'acqua ad essa prospiciente) era stata da tempo dichiarata ‘sito di interesse nazionale' ai fini della bonifica con Dpr 23 aprile 1998 (con la conseguenza che la situazione di inquinamento non poteva che essere originata in epoca anteriore al 1998).

Essa lamentava, inoltre, che dal tenore della comunicazione di avvio del procedimento si evinceva che la Provincia avesse ormai deciso di adottare le determinazioni ivi anticipate.

Sotto tale profilo, la ricorrente ritiene significativo il contenuto dell'impugnata nota provinciale n. 50726 del 2 novembre 2006 (evidentemente, stilata prima ancora di ricevere le deduzioni istruttorie da parte della società (...)), con la quale il competente Responsabile di Settore della Provincia, nel relazionare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in ordine alle problematiche connesse con la posizione dell'odierna ricorrente, anticipava nei fatti l'imminente emanazione dell'ordinanza di cui all'articolo 244 del Dlgs 152 del 2006.

Nell'ambito della medesima nota in data 2 novembre 2006, la Provincia di Taranto richiamava i contenuti di una relazione tecnica richiesta ad un consulente esterno (componente della Conferenza nazionale rifiuti e bonifiche presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare — d'ora in poi: 'il Ministero dell'Ambiente').

La relazione in questione si esprimeva, in particolare:

— in ordine all'applicabilità nel caso di specie della normativa nazionale e regionale in tema di Via;

— in ordine all'inquinamento determinato dalla movimentazione di pet-coke sul molo polisettoriale di Taranto.

Con l'impugnata ordinanza in data 7 ottobre 2006, il competente Direttore del settore ecologia ed ambiente della Provincia di Taranto, dopo aver indicato l'odierna ricorrente come "responsabile dell'inquinamento rilevato a circa 3 metri di distanza dalla banchina in esame ed a 13 mt. circa di profondità dal mare determinato a seguito della movimentazione del pet-coke effettuato presso il Terminal Rinfuse (…)", diffidava la ricorrente a conformarsi entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza a quanto disposto dal Titolo V della Parte IV del Dlgs 152 del 2006 (si tratta del complesso di disposizioni in tema di ‘Bonifica di siti contaminati' contenute nel c.d. ‘Codice dell'Ambiente').

Nella specie, la provincia di Taranto riferiva che il provvedimento in questione era fondato:

A) da un lato, sulle informazioni rese note dalla Procura della Repubblica in relazione all'indagine relativa all'inquinamento determinato dall'attività di movimentazione di pet-coke da parte della ricorrente sul Molo Polisettoriale di Taranto presso il sito Terminal Rinfuse;

Sotto tale profilo, il provvedimento impugnato evidenziava che dalle analisi svolte sui campioni prelevati dai Cc nel luglio del 2006 era emerso quanto segue:

— per quanto concerne i campioni di sedimenti marini, risultavano superate le concentrazioni standard di qualità per i sedimenti marini di cui alla tabella 2, allegato A al Dm 367 del 2003, cit., con particolare riguardo agli Ipa e ad alcuni metalli (in particolare: arsenico);

— per quanto concerne i campioni di acqua di mare di fondo, risultavano superati i valori relativi alle concentrazioni standard di cui alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del Dlgs 152 del 2006, con particolare riguardo agli Ipa (valore di quattro volte superiore rispetto alla concentrazione standard) e all'arsenico (valore di quattro volte superiore rispetto alla concentrazione standard);

B) dall'altro, sulle informazioni contenute in una relazione di servizio stilata dalla polizia provinciale di Taranto a seguito di sopralluogo in data 26 marzo 2004 sull'area concessa alla ricorrente.

In particolare, a seguito del sopralluogo in parola era emerso che, in relazione all'area adibita allo stoccaggio di carbone (pet-coke) in uso alla ricorrente (di superficie superiore a 2.000 mq.), non erano stati realizzati i necessari accorgimenti volti ad impedire ovvero ad aggravare lo stato di contaminazione del sito.

Ed infatti, all'esito del richiamato sopralluogo era emerso:

— che la ricorrente non aveva posto in essere "adeguati sistemi di raccolta delle acque meteoriche", dal momento che i pozzetti erano "insufficienti a contenere le acque riferite a fenomeni metereologici anche di piccola portata";

— che la ricorrente non aveva posto in essere quanto necessario onde evitare che la movimentazione sulla banchina del pet-coke producesse emissioni polverose in atmosfera.

Ed infatti, nell'occasione la Polizia provinciale aveva accertato che "l'attività di carico e scarico del pet-coke è sicuramente soggetta a produzione di emissioni polverose in atmosfera e pertanto autorizzata, ma non risulta compiutamente corredata da tutti i sistemi tecnologicamente adeguati alla riduzione delle emissioni in quanto [il materiale filmante idoneo ad impedire la diffusione della polveri] era esteso solo in parte, o comunque non rimesso al termine quotidiano dei lavori, così come vi è il mancato uso della vasca di contenimento all'uopo realizzata. Prova ne è la diffusione in tutta l'area delle polveri e del fango da esse prodotto associato all'acqua, ben oltre la superficie dotata di cordolo che era in alcuni punti è anche in pessime condizioni di tenuta con accumuli consistenti di polveri di carbone al suo esterno, anche sotto forma di fango, ed anche sul ciglio del molo, con infiltrazione in una condotta interrata tramite le griglie mal coperte dalla guaina ivi poggiata".

Il provvedimento provinciale in parola (e gli atti ad esso prodromici) veniva impugnato dalla società (...), che ne contestava la legittimità con sette articolati motivi.

Si costituiva in giudizio l'Autorità portuale di Taranto (rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato), la quale concludeva in via principale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in via gradata, per la sua integrale reiezione.

Si costituiva, altresì, la Provincia di Taranto, la quale concludeva a propria volta per l'integrale rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 22/07 (resa all'esito della Camera di consiglio del 10 gennaio 2007), questo Tribunale ha respingeva l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, proposta in via incidentale dalla ricorrente;

Con successiva ordinanza n. 2954/07 (resa all'esito della Camera di consiglio del 12 giugno 2007), la Sesta Sezione del Consiglio di Stato respingeva l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza del Tribunale da ultimo richiamata.

All'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2007 i Difensori delle Parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

 

Diritto

1. In via preliminare il Collegio ritiene di esaminare il motivo di ricorso basato sull'asserita incompetenza della Provincia all'adozione dell'impugnata ordinanza ex articolo 244, Dlgs 152 del 2006 (si tratta del secondo motivo — pag. 12 e segg. del ricorso introduttivo -).

Nella tesi della ricorrente, atteso che il provvedimento di cui sopra concerne un 'sito di interesse nazionale', tale dichiarato ai sensi dell'articolo 252 del Dlgs 152 del 2006 (la dichiarazione in parola è avvenuta con Dpr 23 aprile 1998 e la perimetrazione dell'area è avvenuta con successivo Dm 10 gennaio 2000), la conseguenza sarebbe nel senso che le competenze in tema di procedure di bonifica (nonché — scilegge — in tema di adozione delle ordinanze ex articolo 244) spetterebbero in via esclusiva al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (tanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 239, comma 3, 242 e 252 del Dlgs 152, cit.) e non alla Provincia.

Ancora, nell'adottare l'impugnata ordinanza, la Provincia avrebbe omesso di tenere in adeguata considerazione il fatto che in relazione all'area di cui è causa sia stato già approvato un piano di caratterizzazione elaborato dall'Icram (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, ente pubblico di ricerca e sperimentazione vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

Operando in tal modo, la Provincia di Taranto si sarebbe "[sostituita] illegittimamente all'unica Autorità competente a decidere, valutare, imporre e definire simili interventi, ossia il Ministero medesimo" (pag. 16 del ricorso).

Più in generale, nel caso di specie la provincia avrebbe adottato il provvedimento impugnato in assenza dei presupposti legittimanti di cui è menzione all'articolo 244 del più volte richiamato Dlgs 152 del 2006.

Oltretutto, il provvedimento in questione conterrebbe un'insanabile antinomia in quanto dapprima impone l'adozione di misure ex se sottratte alla competenza provinciale e, in secondo luogo, prefigura (per il caso di inottemperanza a quanto ivi previsto) l'adozione di "provvedimenti sostitutivi da parte delle Autorità competenti".

Nella tesi di parte attrice, infatti, il provvedimento impugnato risulterebbe illegittimo in parte qua in quanto avrebbe omesso di tenere in considerazione che neppure i provvedimenti sostitutivi in parola non potrebbero comunque essere adottati dalla Provincia, rientrando altresì (a seconda del tipo di misura) fra le competenze del Ministero dell'Ambiente ovvero della Regione.

Sotto tale profilo, inoltre, risulterebbe violato il principio di leale collaborazione istituzionale (di cui è menzione — inter alia — al comma 12 dell'articolo 242, Dlgs 152, cit.) per avere la Provincia omesso nella specie di consultare previamente le altre amministrazioni competenti all'adozione dei paventati provvedimenti sostitutivi.

Le ragioni di doglianza sin qui richiamate possono essere esaminate congiuntamente al quinto motivo di ricorso.

Con tale motivo, la società (...) lamenta che nella specie la Provincia di Taranto non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza per cui il Ministero dell'Ambiente avesse già in precedenza incaricato l'Icram di redigere apposito piano di caratterizzazione relativo all'area di cui è causa e che l'Istituto in parola avesse già approvato il progetto preliminare del piano in parola (documento approvato, senza prescrizioni, in sede di Conferenza di servizi decisoria del 18 aprile 2003).

Nella tesi di Parte attrice, il contenuto dell'ordinanza impugnata risulterebbe in contrasto con il progetto di piano di caratterizzazione predisposto dall'Icram e, comunque, porrebbe la ricorrente nella ben difficile situazione di scegliere se ottemperare alle prescrizioni dell'uno ovvero dell'altro documento.

I motivi in questione, nel loro complesso, non possono essere condivisi.

In particolare, il Collegio osserva che non appaia nella specie condivisibile la tesi secondo cui, laddove i presupposti per l'adozione delle ordinanze di cui all'articolo 244 del 'Codice ambientale' si siano verificati in relazione a siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del medesimo Codice, la conseguenza sarebbe nel senso di spostare la competenza alla relativa adozione, radicandola in capo al Ministero dell'Ambiente.

Al riguardo, si osserva in primo luogo che l'esame della disposizione normativa maggiormente rilevante per la risoluzione della vicenda di causa (il richiamato articolo 244) non contenga alcun elemento testuale volto a deporre nel senso che la competenza provinciale all'adozione dell'ordinanza ivi contemplata debba essere invece riconosciuta al Ministero dell'Ambiente quante volte si tratti di siti di interesse nazionale ai sensi del successivo articolo 252.

In secondo luogo, si osserva che la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo da ultimo citato (che, pure, viene invocata dalla società ricorrente a supporto delle proprie argomentazioni) non fornisca alcun elemento volto a deporre nel senso della competenza ministeriale all'adozione delle ordinanze di cui all'articolo 244 del ‘Codice'.

Al contrario, la disposizione in questione (con previsione di valenza derogatoria la quale, in applicazione di generali principi, non può essere fatta oggetto di interpretazione estensiva) stabilisce che la competenza ministeriale all'adozione dei provvedimenti rientranti nel campo di operatività del Titolo V della Parte IV del Dlgs 152 risulti limitata alle sole procedure di bonifica (di cui al comma 1, lettera p) dell'articolo 240 del ‘Codice') e non anche all'adozione delle ordinanze di cui al successivo articolo 244.

Ad ogni modo, ad avviso del Collegio, il vigente quadro normativo in tema di adozione delle ordinanze del tipo di quella odiernamente impugnata richiede una lettura sistematica delle disposizioni dinanzi richiamate, al fine di evitare aporie interpretative.

In particolare, l'interpretazione sistematica in questione deve coniugare sotto il profilo applicativo:

— da un lato, l'articolo 244 (il quale devolve senza altra indicazione alla Provincia la competenza all'adozione delle ordinanze ivi contemplate) e

— dall'altro, l'articolo 252 (il quale — nel rinviare al precedente articolo 242 — devolve al Ministero dell'Ambiente la sola competenza in materia di ‘procedure di bonifica' in relazione ai siti di interesse nazionale).

A tal fine, è utile rammentare la nozione di ‘procedure di bonifica' (intese, ai sensi del comma 1, lettera p) dell'articolo 240, come "l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr)").

Ci si domanda, quindi, se la nozione in parola sia tale da comprendere anche gli interventi di cui al più volte richiamato articolo 244 (con la conseguenza che l'ambito applicativo degli articoli 242 e 252 sarebbe effettivamente tale da ricomprendere anche quello di cui all'articolo 244, con la conseguenza di ‘inglobare' anche le competenze provinciali richiamate dalla disposizione da ultimo richiamata).

Ad avviso del Collegio, la risposta al quesito deve essere negativa.

Al riguardo, si ritiene che la più corretta interpretazione del combinato disposto delle norme dinanzi richiamate deponga nel senso che altra cosa è l'adozione delle ordinanze di cui all'articolo 244 (ipotesi che contempla presupposti suoi propri e delinea, conseguentemente, competenze amministrative di specie), mentre altra cosa è il complesso delle procedure operative ed amministrative di cui agli articoli 242 e 252 (ipotesi che contempla diversi presupposti e, correlativamente, delinea diverse competenze amministrative).

Fra le indubbie differenze che caratterizzano le previsioni in questione (e che, conseguentemente, giustificano una diversa disciplina positiva) si richiameranno:

a) la circostanza per cui l'ordinanza di cui all'articolo 244 del Codice presuppone l'inerzia dei soggetti provati nell'adottare le procedure di operative ed amministrative conseguenti al superamento delle Csc, mentre — al contrario — la previsione di cui all'articolo 242 presuppone, appunto, l'attivazione dei soggetti privati;

b) la circostanza per cui la disciplina ex articolo 244 concerne l'avvio della procedura disciplinata dal titolo V della Parte IV del ‘Codice' (e sul richiamato presupposto dell'inerzia dei soggetti privati), mentre la disciplina di cui all'articolo 242 concerne l'approvazione del piano di interventi proposti dal responsabile dell'inquinamento (o di altro soggetto obbligato a provvedervi), ossia la fase — per così dire — ‘esecutiva' che prende origine dalla predisposizione del piano di caratterizzazione delle aree e si snoda attraverso l'adozione della altre misure disciplinate nell'ambito del medesimo articolo 242.

Ne consegue che, attesa l'indubbia distinzione fra le discipline delle due richiamate disposizioni (tanto in ordine ai presupposti applicativi, quanto al carattere degli atti e dei provvedimenti che esse disciplinano), non sia in alcun modo condivisibile l'argomento volto ad affermare che, nel caso di siti di interesse nazionale la competenza all'adozione delle ordinanze ex articolo 244 risulterebbe devoluta al Ministero dell'Ambiente.

Per i motivi sin qui esposti, non possono trovare accoglimento neppure le ulteriori ragioni di doglianza (articolate nell'ambito del secondo e del quinto motivo di ricorso) fondate su una sorta di presunta inconciliabilità ontologica fra l'adozione da parte della Provincia dell'impugnata ordinanza e la devoluzione all'Icram dell'incarico di redigere un piano di caratterizzazione relativo all'area di cui è causa.

Ed infatti, anche tale presunta inconciliabilità appare esclusa in radice se solo si tenga presente la profonda differenza che sussiste fra l'adozione delle ordinanze ex articolo 244 e la predisposizione dei piani di caratterizzazione di cui all'articolo 242 (differenza che, in base a quanto in precedenza osservato, concerne i presupposti per l'esercizio del potere, nonché le modalità stesse di esercizio dello stesso).

Pertanto, attesa la notevole differenziazione che caratterizza gli atti in questione anche per quanto concerne la tempistica prevista per la relativa adozine, non si ritiene che sussistano nella specie i presupposti per censurare la lamentata (ma, in concreto, insussistente) inconciliabilità.

2. Con il primo motivo di ricorso, la società (...) lamenta sotto numerosi profili il carattere asseritamene indeterminato del provvedimento impugnato, il quale risulterebbe conseguentemente nullo per indeterminatezza dell'oggetto, ovvero illegittimo — ed annullabile — per violazione dell'articolo 21-ter della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii., in tema di necessaria indicazione delle modalità di esecuzione degli obblighi rinvenienti da un provvedimento costitutivo di obblighi.

In particolare, dal tenore del provvedimento impugnato non emergerebbe in alcun modo né il quid degli interventi da realizzare ai sensi degli articoli 239 e segg. del Dlgs 152 del 2006, né tantomeno il quomodo degli interventi medesimi (cioè a dire, le modalità operative e le cautele tecniche stabilite per la realizzazione di tali interventi).

Il motivo, nel suo complesso, non può trovare accoglimento.

Si osserva in primo luogo al riguardo che la previsione di cui all'articolo 21-septies della legge 241 del 1990 (nel testo introdotto ad opera dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, secondo cui "è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali (…)"), laddove letta secondo le coordinate ermeneutiche ritraibili dagli articoli 1418 e 1325 e 1346 del C.c., comporta che la nullità del provvedimento amministrativo non possa essere pronunciata nelle ipotesi in cui il contenuto dispositivo dell'atto (ovvero, più in generale, il suo oggetto) sia quanto meno determinabile in base al complessivo tenore dello stesso.

Ebbene, riconducendo i paradigmi normativi in questione alle peculiarità del caso di specie, il Collegio osserva che dal contenuto dell'impugnato provvedimento emergevano certamente gli elementi necessari e sufficienti a stabilire (quanto meno) la determinabilità del suo contenuto prescrittivo.

In particolare (come già osservato in sede di pronuncia cautelare), il contenuto degli obblighi ricadenti in capo al soggetto verosimilmente responsabile dell'inquinamento a seguito dell'adozione delle ordinanze ex articolo 244, cit. è nella specie desumibile con sufficiente determinatezza laddove si riguardi in primis al comma 2 dell'articolo 242 del Dlgs 152, cit. (secondo cui il responsabile dell'inquinamento attua in primo luogo le misure di prevenzione necessarie in relazione al caso concreto e svolge in secondo luogo un'indagine preliminare, al fine del successivo ripristino della zona contaminata).

In secondo luogo, il contenuto di tali obblighi è desumibile anche dai ‘considerando' dell'ordinanza impugnata, da cui si evince che alla contaminazione del sito avevano certamente contribuito (fra l'altro): a) l'insufficienza dei pozzetti per lo smaltimento delle acque meteoriche; b) il mancato uso della vasca di contenimento, nonché: c) la cattiva copertura delle griglie poste in prossimità del ciglio del molo.

Si tratta di circostanze che, lette alla luce dell'articolo 240, comma 1, lettera i) del Dlgs 152, cit., consentono con sufficiente precisione alla ricorrente di stabilire quali siano le prime iniziative volte ad impedire quanto meno l'aggravamento dell'inquinamento già esistente sull'area.

3. Con il terzo motivo di ricorso, la società (...) lamenta che l'impugnata ordinanza risulterebbe viziata per un error in procedendo, derivante dal non avere la Provincia di Taranto rispettato le prerogative del Comune di Taranto nel corso dell'iter finalizzato all'adozione dell'impugnata ordinanza.

Ed infatti, risulterebbe nella specie violata la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 244 del Dlgs 152, a tenore del quale l'ordinanza ivi disciplinata viene adottata "sentito il comune".

Parte attrice non nega che nella specie la Provincia abbia comunque richiesto l'apporto partecipativo del Comune di Taranto (si veda la nota provinciale n. 45895 del 10 ottobre 2006 con cui si è richiesto — inter alios — al Comune di Taranto "di espletare le opportune valutazioni, prescritte dall'articolo 244 comma 2 [del Dlgs 152 del 2006], preliminari all'emissione della suddetta ordinanza entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della presente").

Tuttavia, la ricorrente afferma che nel caso di specie la richiesta dell'apporto comunale abbia avuto luogo con modalità e termini talmente stringenti da impedire nei fatti che il richiamato apporto fosse in concreto fornito secondo canoni di effettività.

Ne deriverebbe, sotto tale profilo, la violazione degli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2 della legge 241 del 1990, trattandosi di valutazione tecnica che deve essere rilasciata da un'Amministrazione "preposta alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini" (pag. 20 del ricorso introduttivo).

Il motivo non può essere condiviso.

Si osserva in primo luogo al riguardo che l'apporto partecipativo richiesto al Comune territorialmente competente ai sensi del comma 2 dell'articolo 244, Dlgs 152, cit. non è certamente da qualificarsi alla stregua di un parere (con la conseguenza che non possano trovare nella specie applicazione le previsioni di cui all'articolo 16 della legge 241 del 1990 ed i termini ivi previsti), non essendo il Comune qualificabile in alcun modo come ‘organo consultivo delle pubbliche amministrazioni'.

In secondo luogo, l'apporto in questione non sembra neppure sussumibile alla categoria delle valutazioni tecniche di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 241, cit., per l'assorbente ragione che il Comune interviene nel procedimento di cui all'articolo 244, cit. non già quale amministrazione ex se preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, ma nella ben diversa veste di ente esponenziale degli interessi localizzabili sul territorio (interessi la cui concreta tutela viene devoluta ex lege ad altri enti ed organi).

Ancora, la circostanza per cui l'apporto partecipativo delineato dal comma 2 dell'articolo 244, cit. non sia riconducibile ad alcuna delle figure delineate dagli articoli 16 e 17 della legge 241, risulta confermato dalla stessa litera legis la quale delinea l'apporto in questione con terminologia di carattere piuttosto anodino (la norma si limita a stabilire che l'ordinanza sia adottata "sentito il comune") e certamente non idonea a richiamare, sotto il profilo sistematico, le importanti conseguenze procedimentali che Parte attrice ritiene nella specie di ravvisare.

Ad ogni modo, non si ritiene che il complesso delle circostanze nella specie rilevanti mostri l'avvenuta violazione delle prerogative partecipative del comune di Taranto (con particolare riguardo al termine particolarmente breve — sette giorni — nella specie fissato per far pervenire il proprio apporto).

Ed infatti, avendo riguardo per un verso al carattere non determinante dell'apporto comunale delineato dalla norma in questione e per altro verso al carattere di urgenza che ordinariamente caratterizza l'adozione delle ordinanze ex articolo 244, cit. (anche per la gravità delle situazioni di compromissione ambientale che ne costituiscono il presupposto), non si ritiene che il breve termine in tal modo fissato risulti irragionevolmente breve e, comunque, di entità tale da impedire nei fatti la partecipazione comunale.

Ciò a tacere del fatto che fra la data in cui la Provincia ha richiesto l'apporto comunale (10 ottobre 2006) e la data in cui l'impugnata ordinanza è stata in concreto adottata (7 dicembre 2006) è intercorso un periodo di quasi due mesi, senza che il Comune di Taranto abbia fatto pervenire le proprie valutazioni, sia pure in una data successiva a quella inizialmente fissata dalla Provincia intimata.

4. Con il quarto motivo di ricorso la società (...) lamenta sotto altro profilo le carenze istruttorie che avrebbero inficiato l'iter di formazione del provvedimento impugnato.

In particolare, l'operato della Provincia risulterebbe immotivato ed affetto da sviamento per essersi discostato senza motivazioni di sorta dal contenuto dell'apporto consultivo di tipo tecnico fornito da un consulente esterno dell'amministrazione Provinciale.

Il parere in questione aveva, infatti, espresso riserve in ordine all'emanazione di un'ordinanza ex articolo 244 per almeno tre ragioni, rispettivamente collegate:

— alle peculiarità della situazione in oggetto, concernente un sito di interesse nazionale;

— alla circostanza per cui le contaminazioni di cui in narrativa erano verosimilmente risalenti nel tempo ed occorreva accertare se esse fossero interamente addebitabili alle attività svolte in loco dalla ricorrente;

— alla circostanza per cui appariva sconsigliabile un intervento settoriale, scisso da una più organica azione ministeriale di disinquinamento dell'area.

Un ulteriore profilo di eccesso di potere emergerebbe dalla circostanza per cui, oltre un mese prima dell'adozione dell'impugnata ordinanza (2 novembre 2006 — 7 dicembre 2006) — ossia, in una fase in cui l'istruttoria procedimentale era ancora in corso di svolgimento — l'amministrazione provinciale avesse già anticipato alla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale l'imminente emanazione dell'ordinanza ex articolo 244.

La circostanza in questione paleserebbe una sorta di preconcetto ed illegittimo atteggiamento dell'amministrazione provinciale, pregiudizialmente volto ad emanare comunque l'ordinanza in parola, a prescindere dagli esiti concreti dell'attività istruttoria, la quale sarebbe conseguentemente risultata svuotata nel suo contenuto concreto.

Il motivo, nel suo complesso, non può essere condiviso.

Quanto all'asserita, irragionevole discrasia fra il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato ed il parere del perito privato in data 30 ottobre 2006, il Collegio ritiene di condividere le deduzioni svolte dalla Difesa provinciale, la quale sottolinea che la valenza del documento in questione ai fini dell'istruttoria procedimentale sia fortemente da ridimensionare (così come la sua valenza ai fini di una pronuncia giudiziale in termini di eccesso di potere).

Ed infatti, se da un lato la Difesa provinciale non nega che il parere in questione fosse incluso nel dossier concernente la vicenda di cui è causa, dall'altro è innegabile che almeno due circostanze depongano nel senso di non annettere un valore eccessivo al documento in questione ai fini di valutare le vicende di causa.

Ed infatti, da un lato si osserva che l'apporto tecnico del consulente privato non è in alcun modo richiesto dalla disciplina positiva del procedimento volto all'emanazione dell'ordinanza ex articolo 244, cit.; dall'altro lato si osserva che la valenza ai fini istruttori del documento in questione risulti nella specie ulteriormente depotenziata dalla circostanza che il parere in questione risulta reso semplicemente "a seguito di richiesta verbale".

Ad ogni modo, anche a voler ritenere che la Provincia abbia nella specie realizzato un error in procedendo per non aver fornito puntuali motivazioni in ordine al motivo per cui il parere in parola (comunque, contenuto nel dossier di cui è causa) non era stato in alcun modo preso in considerazione, la conseguenza non può comunque essere quella dell'annullamento dell'ordinanza impugnata (che di tanto avrebbe omesso di fornire puntuale motivazione).

Ed infatti, fermo restando che (per quanto sin qui detto e per quanto in seguito si dirà) risulta nella specie dimostrato che il contenuto dispositivo dell'ordinanza impugnata non avrebbe in concreto potuto essere diverso da quello infine adottato, la conseguenza è che nella specie possa farsi attuazione della previsione di cui al comma 2 dell'articolo 21-octies della legge 241 del 1990, a tenore del quale "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento (…) qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

L'applicabilità della norma in questione al caso di specie emerge con evidenza se solo si consideri che l'attività della Provincia (emanazione dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 244) risultava di contenuto vincolato, una volta che fosse accertato in concreto — anche sulla scorta di valutazioni tecnico-discrezionali — il ricorrere dei presupposti tecnico-fattuali per la relativa emanazione (laddove è evidente che la nozione di discrezionalità cui fa riferimento l'articolo 21-octies, cit. è quella di carattere amministrativo, e non quella c.d. tecnica, connotata da differenti presupposti e caratteri — in tal senso: Tar Lecce, Sez. II, sent. 6 dicembre 2005, n. 5750; id., Sez. I, sent. 24 maggio 2007, n. 1990 -).

Per le medesime ragioni non può trovare accoglimento l'ulteriore, richiamato motivo di ricorso, secondo cui l'illegittimità del provvedimento impugnato emergerebbe dal contenuto della nota provinciale in data 2 novembre 2006 la quale (ben prima dell'adozione del provvedimento impugnato) aveva anticipato alla Procura della Repubblica preso il Tribunale di Taranto l'imminente adozione dell'ordinanza ex articolo 244.

Anche sotto tale profilo, il carattere sostanzialmente corretto delle determinazioni da ultimo adottate, nonché la convergenza di elementi istruttori che caratterizzavano la fattispecie ben prima dell'adozione dell'atto impugnato depongono univocamente nel senso della non annullabilità di tale atto per i motivi nella specie addotti dalla ricorrente.

5. Con il sesto motivo di ricorso, la società (...) lamenta sotto numerosi ulteriori profili l'asserita carenza di istruttoria ed illogicità che avrebbe nella specie caratterizzato l'azione amministrativa tradottasi nell'adozione dell'impugnata ordinanza.

In particolare, la Provincia avrebbe nella specie omesso di svolgere le opportune indagini (cui, pure, sarebbe stata tenuta ai sensi del comma 2 dell'articolo 244, Dlgs 152, cit.) "volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento [dei valori di Csc, n.d.E.]".

Ed infatti, il provvedimento impugnato avrebbe immotivatamente rivolto alla ricorrente gli obblighi di conformazione al complesso delle previsioni di cui al Titolo V della Parte IV del 'Codice' senza svolgere un'adeguata istruttoria preliminare:

— in ordine al se i rilevati fenomeni di inquinamento fossero effettivamente addebitabili all'odierna ricorrente (da identificarsi quale responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'articolo 244, cit.);

— in ordine al se i medesimi fenomeni non potessero essere ricondotti all'attività di altri soggetti (es.: all'attività della società (...), che sverserebbe in mare gli scarichi provenienti dai propri processi siderurgici a pochi metri dalla banchina in concessione alla società (...));

— in ordine al se i ripetuti fenomeni non potessero essere addebitabili ad altri fenomeni (es.: l'effetto di correnti e spostamenti di masse d'acqua dovute anche al solo traffico navale della zona portuale).

Il motivo, nel suo complesso, non può essere condiviso.

Ed infatti, il Collegio ritiene che nel caso di specie le risultanze in atti consentissero alla Provincia di Taranto di addebitare oltre ogni ragionevole dubbio (se pure, forse, in modo non esclusivo) all'attività di movimentazione di pet-coke svolta dalla ricorrente sulla banchina in concessione il superamento dei valori di soglia relativi ad alcune sostanze e metalli di sicura pericolosità per l'ambiente e per la salute dell'uomo (in particolare: gli Ipa, il cromo ed il nichel).

Del resto, la circostanza secondo cui nel medesimo specchio d'acqua e nei medesimi fanghi di fondo marino fossero presenti anche altri elementi e metalli, verosimilmente non riconducibili all'attività della ricorrente (in specie: l'arsenico ed il mercurio), nonché la circostanza secondo cui altre imprese potrebbero avere a propria volta contribuito al superamento dei valori di Csc in relazione agli Ipa, al cromo ed al nichel (in aggiunta agli affetti derivanti dall'attività di movimentazione di pet-coke), nulla toglie alla riferibilità dell'inquinamento in parola (anche, ovvero solo) in capo all'odierna ricorrente, né sottrae legittimità ad un provvedimento il quale risulta correttamente fondato sull'identificazione della ricorrente quale soggetto che, con la propria attività ha certamente contribuito in modo determinante al superamento dei valori di Csc in relazione alle richiamate sostanze e metalli.

Le conclusioni in questione, d'altronde, appaiono del tutto coerenti con il principio di precauzione, come enunciato sin dalla Conferenza di Rio del 2004 (secondo il documento conclusivo della Conferenza — articolo 15 — "in caso di rischi di danni gravi o irreversibili, l'assenza di certezza scientifiche non deve servire come pretesto per rinviare l'adozione di misure efficaci volte a prevenire il decrado dell'ambiente").

In buona sostanza (ed in corretta applicazione del principio da ultimo richiamato), una volta accertato che l'attività di movimentazione di pet-coke da parte della ricorrente aveva certamente contribuito in modo determinante (ovvero, addirittura esclusivo) al superamento dei valori di Csc in relazione a taluni inquinanti, per ciò stesso l'adozione dell'ordinanza di cui all'articolo 244 ne risulta sistematicamente giustificata, non potendo deporre in senso opposto né la circostanza per cui era possibile che all'ulteriore peggioramento della situazione ambientale (in relazione ai medesimi inquinanti) avessero concorso anche altri soggetti operanti nell'area, né tanto meno la circostanza secondo cui nell'area in parola sarebbero altresì presenti ulteriori e diversi fenomeni di inquinamento, verosimilmente non riconducibili all'attività dell'odierna ricorrente, ma a quella di altre società.

Quanto al primo dei profili da ultimo richiamati, del resto, si osserva che risulta dalle analisi in atti come in alcuni casi le concentrazioni di Ipa esistenti in loco (eziologicamente riconducibili anche — se non esclusivamente — all'attività di movimentazione del pet-coke da parte della ricorrente) risultano superiori di circa cento volte rispetto ai parametri di cui alla pertinente disciplina.

Il che, come è evidente, destituice ulteriormente di fondamento l'argomento secondo cui non sarebbe nella specie dimostrato che l'attività di movimentazione di pet-coke da parte della ricorrente (ossia, un'attività certamente idonea a determinare rilevanti dispersioni e concentrazioni di Ipa) risulti ex se idonea a determinare il superamento dei valori di Csc.

Quanto alle circostanze che inducono il Collegio a ritenere indubitabile che l'attività di movimentazione di pet-coke (come concretamente svolta dalla ricorrente) abbia determinato (in modo determinante, se non esclusivo) il richiamato superamento dei valori di Csc, si evidenzia quanto segue:

— neppure la difesa di parte attrice nega che la dispersione di Ipa, cromo e nichel sia (secondo le acquisizioni scientifiche) attribuibile all'attività di movimentazione di pet-coke (seppure, tale difesa contesta che nella specie risulti dimostrato il quantum di concentrazione concretamente addebitabile alla ricorrente, nonché il carattere esclusivo di tale addebitabilità);

— dai verbali di ispezione della Polizia provinciale (marzo 2004) era emerso che le condizioni concrete del molo in concessione alla società (...), nonché la mancata o inadeguata realizzazione di sistemi tecnici volti ad impedire l'emissione degli inquinanti nell'ambiente circostante fossero concretamente addebitabili alla condotta della ricorrente.

Risulta, infatti, agli atti — inter alia — che il cordolo di cemento volto a contenere le acque piovane contaminate in un'area dotata di pendenze atte a convogliarle verso appositi pozzetti risultava in più punti "in pessime condizioni di tenuta, con accumuli consistenti di polveri di carbone al suo esterno, anche sotto forma di fango, ed anche sul ciglio del molo, con infiltrazione in una condotta interrata tramite le griglie mal coperte dalla guaina ivi poggiata").

Risulta, ancora, che gli stessi pozzetti erano comunque "insufficienti a contenere le acque riferite a fenomeni metereologici anche di piccola portata" (circostanza, questa, puntualmente richiamata nel provvedimento impugnato).

Ed ancora, risulta che "l'attività di carico e scarico del pet-coke è sicuramente soggetta a produzione di emissioni polverosi in atmosfera e pertanto autorizzata, ma non risulta compiutamente corredata di tutti i sistemi tecnologicamente adeguati alla riduzione delle emissioni in quanto (…) vi è il mancato uso della vasca di contenimento all'uopo realizzata. Prova ne è la diffusione in tutta l'area delle polveri e del fango da esse associato all'acqua, ben oltre la superficie dotata di cordolo, che era in alcuni punti anche in pessime condizioni (…)" (anche tale circostanza viene puntualmente richiamata nel provvedimento impugnato).

Ebbene, la ricorrente non fornisce alcun elemento volto ad contestare le gravi inadempienze nella specie riscontrate a suo carico, ovvero a dimostrare di avere medio tempore realizzato accorgimenti tecnici volti a migliorare la situazione in atto ed a mitigare le relative conseguenze sull'ambiente.

Al contrario, essa si limita ad affermare il carattere piuttosto datato delle contestazioni in questione, nonché la carenza di prove in ordine alle proprie responsabilità per lo stato di comprommissione ambientale dell'area.

Tuttavia, quanto al primo profilo deve osservarsi che se è rimasta invariata nel periodo 2004-2007 la carenza di strumenti tecnologici di contenimento delle conseguenze ambientali dell'attività svolta e se è rimasta invariata (ovvero, si è medio tempore aggravata) la situazione di compromissione ambientale, la logica conseguenza è nel senso della permanente attualità delle situazioni verificate nel corso del 2004 e della conseguente necessità di porvi rimedio.

Quanto al secondo profilo, si ribadisce che, una volta accertata al di fuori di ogni ragionevole dubbio la riferibilità della compromissione in questione a carico della ricorrente, essa non possa proficuamente addurre (al fine di sottrarsi all'applicazione delle misure di cui all'articolo 244, cit.) né la carenza di prove minute in ordine al carattere esclusivo — e non concorrente con altri — della propria responsabilità, né tanto meno la circostanza secondo cui altre fonti di inquinamento (diverse da quelle riferibili alla ricorrente) avrebbero potuto contribuire a determinare diverse conseguenze di carattere pregiudizievole per l'ambiente.

Gli argomenti sin qui svolti (fondati sulla certa — se pure non esclusiva — addebitabilità delle conseguenze ambientali esaminate anche dalla Procura della Repubblica di Taranto all'odierna ricorrente) rendono inessenziali, ai fini del decidere:

— sia la disamina in ordine al carattere di onere reale degli interventi di cui al più volte richiamato titolo V (disamina che non assume rilievo determinante ai fini del decidere, una volta appurato che l'ordinanza impugnata risulta correttamente fondata sul presupposto della diretta responsabilità della società ricorrente);

— sia la disamina in ordine al possibile (se pure, non verosimile) concorso che, ai fini dell'inquinamento di cui causa, potrebbe esser stato determinato dall'effetto di correnti e spostamenti di masse d'acqua dovute anche al solo traffico navale della zona portuale.

6. Neppure può trovare accoglimento il settimo motivo di ricorso, fondato sulla circostanza secondo cui la Provincia di Taranto, nell'adottare l'ordinanza impugnata, si sarebbe limitata a prendere quale presupposto il mero superamento dei valori di Csc, senza procedere ad alcuna valutazione in concreto in ordine al rischio che tale superamento avrebbe potuto procurare alla salute umana (secondo la logica sottesa all'enucleazione della nuova figura dei valori di Csr — Concentrazioni soglia di rischio -).

Sotto tale profilo, appare dirimente osservare che il presupposto normativo per l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 244, cit., è appunto rappresentato dall'avvenuto superamento dei valori di Csc (in tal senso, il comma 1 della norma, secondo cui tale presupposto consiste in ciò, che "le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (…)").

Ciò a tacere della circostanza per cui dall'esame della documentazione in atti (e delle analisi svolte dal Cnr) emerge un superamento dei valori di soglia — quanto meno — degli Ipa (per i quali esiste in letteratura medica una evidenza sperimentale di cancerogenicità) di entità talmente superiore rispetto ai rispettivi valori di soglia, da non lasciare residuare dubbi di sorta in ordine alla sussistenza in loco di rischi concreti per la salute dell'uomo conseguenti alla situazione di inquinamento in atto.

Per i motivi esposti, il ricorso di cui in oggetto deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso

lo respinge.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida (omissis)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita ad opera dell'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2007.

Pubblicata mediante deposito in segreteria il 07 febbraio 2008

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