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Provvedimento Agenzia delle entrate 14 dicembre 2007

Comunicazione, per via telematica, dei dati acquisiti nell'attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (legge 296/2006 - comma 106)

Atti internazionali/nazionali correlati

La presente pronuncia è correlata ai seguenti provvedimenti

Altre pronunce sullo stesso argomento


Agenzia delle entrate

Provvedimento 14 dicembre 2007

(Gu 28 dicembre 2007 n. 300)

Comunicazione, per via telematica, dei dati acquisiti nell'attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

Il Direttore dell'Agenzia

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Soggetti obbligati alla comunicazione

Gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società loro concessionarie che gestiscono la tariffa di igiene ambientale effettuano annualmente le comunicazioni all'Agenzia delle entrate dei dati in loro possesso relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, secondo le disposizioni del presente provvedimento.

 

2. Dati oggetto della comunicazione

2.1 Sono oggetto di comunicazione i soli dati, di cui al tracciato record allegato al presente provvedimento, rilevanti ai fini dei controlli e relativi ad ogni immobile insistente sul territorio comunale per il quale il servizio è istituito.

2.2 I dati riguardano nello specifico:

dati identificativi del soggetto che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti (denominazione, codice fiscale);

dati identificativi (denominazione, codice fiscale)

dell'occupante-detentore dell'immobile;

dati relativi all'immobile occupato o detenuto.

 

3. Modalità di trasmissione

3.1 I soggetti obbligati alla comunicazione devono trasmettere, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 del presente provvedimento, i dati richiesti di cui al punto 2, utilizzando il servizio Entratel, come specificato nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e nel decreto 31 luglio 1998, e successive modificazioni, nonch é dei relativi allegati, avvalendosi anche degli intermediari abilitati al servizio. Per effettuare la trasmissione telematica di tali comunicazioni, i soggetti obbligati sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.

3.2 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre MegaByte.

3.3 È consentita la trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato purch é esso si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione avvenga, previo annullamento del file precedentemente inviato, non oltre un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire, utilizzando l'apposita procedura di annullamento, prevista in ambiente Entratel.

 

4. Modalità della trasmissione sostitutiva

4.1 L'Agenzia delle entrate, a seguito dell'implementazione delle procedure di controllo della qualità dei dati contenuti nelle comunicazioni, invita, con lettera raccomandata, i soggetti che hanno effettuato una delle comunicazioni obbligatorie all'Anagrafe tributaria, a trasmettere una comunicazione integrativa o sostitutiva della precedente.

4.2 La trasmissione di un file in sostituzione o integrazione di un altro precedentemente inviato, viene effettuata tramite le modalità standard previste dai Servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

 

5. Termini per le comunicazioni1

5.1. Le comunicazioni di cui al punto 2 relative agli anni solari 2007 e 2008, sono effettuate entro il 31 ottobre 2009.2

5.2. Le comunicazioni di cui al punto 2 relative all'anno solare precedente sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.

5.3. Le comunicazioni relative agli anni successivi al 2007 sono trasmesse solo in caso di variazione dei dati di cui al tracciato record.

 

6. Trattamento dei dati

6.1 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. "data warehouse", che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.

6.2 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

 

7. Sicurezza dei dati

7.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, è garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in reteè previsto l'inserimento di un ulteriore codice Pin personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi "asimmetriche" che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

7.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonch é della conservazione delle copie di sicurezza.

 

8. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

Motivazioni

Le disposizioni del presente provvedimento rispondono all'esigenza di rendere più incisiva l'azione di contrasto ai fenomeni di evasione realizzati attraverso la locazione di unità immobiliari non rilevate ai fini dell'imposta di registro e/o non dichiarate ai fini delle imposte sul reddito.

A tale scopo i gestori del servizio di smaltimento rifiuti, non trasmettono all'Agenzia delle entrate tutti i dati in loro possesso ma esclusivamente le informazioni minime necessarie per effettuare i controlli.

In particolare, le informazioni relative alle singole unità immobiliari ottenute dai gestori del servizio di smaltimento rifiuti, che contengono i dati sui soggetti che risultano occupanti o detentori delle medesime, sono utili per essere confrontate con le informazioni messe a disposizione dall'Agenzia del territorio, facenti riferimento alle identiche unità, che contengono i dati relativi ai proprietari delle stesse. Per poter realizzare tale comparazione è necessario che i soggetti obbligati comunichino i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivato il servizio. La mancata rispondenza tra occupante/detentore e proprietario dell'immobile segnala, presuntivamente, la presenza di un contratto di affitto che necessita di apposita registrazione e che fornisce reddito per il dante causa dello stesso.

 

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68 comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.

Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazione e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.

Deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 106, 107 e 108.

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 14 dicembre 2007

 

Allegato 1

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Note redazionali

1.

Articolo così sostituito dal provvedimento Agenzia delle entrate 14 febbraio 2008.

Il testo precedente era il seguente: "5. Termini per le comunicazioni
5.1 Le comunicazioni di cui al punto 2 relative all'anno solare precedente, a partire da quelle concernenti il periodo 2007, sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.
5.2 Le comunicazioni relative agli anni successivi al 2007 vanno trasmesse solo in caso di variazione dei dati di cui al tracciato record. ".

2.

Punto così sostituito dal provvedimento Agenzia delle entrate 9 maggio 2009.

Il testo precedente così recitava: "Le comunicazioni di cui al punto 2 relative all'anno solare 2007 sono effettuate entro il 30 aprile 2009.".

Le parole "30 aprile 2009" erano state inserite dal provvedimento Agenzia delle entrate 24 ottobre 2008, in sostituzione delle precedenti "31 dicembre 2008".

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