Deturpamento di bellezze naturali, il danno è "in re ipsa" solo se lamentato dalla Pa
Territorio
Il privato deve dimostrare la concreta perdita patrimoniale in cui sia incorso, fornendone quanto meno gli elementi minimi affinché il Giudice possa equitativamente quantificare il danno.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza 7695/2008), in relazione a un caso di azione civile per risarcimento danni proposta nei confronti di un Sindaco, già condannato in sede penale — anche al pagamento di una provvisionale — per aver rilasciato concessioni di ristrutturazione illegittime (articoli 724 e 323 C.p.).
Visto che il Giudice penale si è limitato in tale sede a pronunciarsi sull'astratta potenzialità lesiva dei comportamenti illeciti e sull'ammissibilità in via di principio dell'azione risarcitoria, la Suprema Corte ha rigettato la richiesta di risarcimento presentata in sede civile da un privato confinante, in quanto lo stesso non ha provato il pregiudizio concretamente arrecato al proprio fondo dalle costruzioni abusivamente erette.