News - Aggiornamento normativo

Territorio

Milano, 27 marzo 2008

Sul territorio vigila sempre il Giudice amministrativo

Territorio

(Alessandro Geremei)

La movimentazione del terreno, il disboscamento e il mutamento di colture in atto rientrano indiscutibilmente nel concetto di "uso del territorio", sottoposto alla giurisdizione esclusiva di Tar e Consiglio di Stato.

 

A ricordarlo sono le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 6525/2008) che hanno rimesso le parti in causa, relativa a sanzioni irrogate dalla Regione per "alterazione dello stato dei luoghi"(articolo 151 del Dlgs 490/1999, ora articolo 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Dlgs 42/2004), innanzi al Tar territorialmente competente.

 

Il Dlgs 31 marzo 1998, n. 80, difatti, riserva in via esclusiva al Giudice amministrativo la materia urbanistica, la quale concerne a sua volta tutti gli aspetti dell'uso del territorio, in cui indubbiamente rientrano le attività oggetto della causa (movimentazione di terra e riduzione della superficie boscata in area vincolata) nonché, pena l'incoerenza del sistema, tutte le questioni relative ai provvedimenti sanzionatori collegati.

documenti di riferimento
Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Dlgs 29 ottobre 1999, n. 490

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Stralcio

Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite 12 marzo 2008, n. 6525

Territorio - Alterazione dello stato dei luoghi - Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo - In materia urbanistica e di uso del territorio - Rientra

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