Sul territorio vigila sempre il Giudice amministrativo
Territorio
La movimentazione del terreno, il disboscamento e il mutamento di colture in atto rientrano indiscutibilmente nel concetto di "uso del territorio", sottoposto alla giurisdizione esclusiva di Tar e Consiglio di Stato.
A ricordarlo sono le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 6525/2008) che hanno rimesso le parti in causa, relativa a sanzioni irrogate dalla Regione per "alterazione dello stato dei luoghi"(articolo 151 del Dlgs 490/1999, ora articolo 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Dlgs 42/2004), innanzi al Tar territorialmente competente.
Il Dlgs 31 marzo 1998, n. 80, difatti, riserva in via esclusiva al Giudice amministrativo la materia urbanistica, la quale concerne a sua volta tutti gli aspetti dell'uso del territorio, in cui indubbiamente rientrano le attività oggetto della causa (movimentazione di terra e riduzione della superficie boscata in area vincolata) nonché, pena l'incoerenza del sistema, tutte le questioni relative ai provvedimenti sanzionatori collegati.
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Stralcio
Territorio - Alterazione dello stato dei luoghi - Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo - In materia urbanistica e di uso del territorio - Rientra