Cassazione su quantità stoccabile di sostanze pericolose
Rischio incidenti rilevanti (Seveso)
La sostituzione della tabella relativa alle quantità stoccabili di sostanze pericolose è una modifica della fattispecie penale, e non una mera integrazione che si limita a (meglio) definire l'ambito oggettivo della condotta.
Lo precisa la Cassazione con una delle prime pronunce in materia di rischio di incidente rilevante (sentenza 25 febbraio 2008, n. 8374) con riguardo alle fattispecie delittuose di cui agli articoli 6 e 7, Dlgs 334/1999 (relative ad omissioni di attività di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti).
Nel caso di specie, l'integrale sostituzione della Tabella I, allegata al Dlgs 334/1999 con la Tabella A, allegata al Dlgs 238/2005 si configura come ipotesi di successione della legge penale nel tempo, cui deve essere applicato il principio di cui all'articolo 2 C.p. (applicazione della legge più favorevole al reo), in quanto alla modifica consegue una minore severità della norma incriminatrice.
Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - (cd. "Seveso") - Attuazione direttiva 96/82/Ce e successive modifiche ed integrazioni
Controllo pericoli incidenti rilevanti sostanze pericolose - cd. "Seveso bis"
Rischio di incidente rilevante - Articoli 6 e 7 del Dlgs 334/1999 - Sostituzione tabelle - Sanzioni