Dlgs 152/2006, in arrivo deroghe su responsabilità danno ambientale
Danno ambientale e bonifiche
Anche l'esercizio della "gestione dei rifiuti di estrazione" tra le attività che consentiranno, unitamente all'assenza di colpa e dolo, di scavalcare la responsabilità oggettiva per il danno ambientale.
È l'effetto che sortirà la modifica al Dlgs 152/2006 prevista dal decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/21/Ce sulla gestione di rifiuti derivanti da attività estrattive, schema di Dlgs licenziato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 febbraio 2008.
Il Dlgs in itinere prevede infatti l'inserimento della "gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della direttiva 2006/21/Ce" tra le attività previste dall'allegato 5 alla Parte VI (quella sul danno ambientale) del Dlgs 152/2006 ed in relazione all'esercizio delle quali l'articolo 308 del medesimo Dlgs 152/2006 concede all'eventuale responsabile di un danno ambientale la possibilità di provare l'assenza di colpa o dolo al fine di sottrarsi al pagamento dei costi di intervento.
Attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce