Ordinanza di diffida in materia di bonifica, sempre competente la Provincia
Danno ambientale e bonifiche
La competenza per l'emissione dell'ordinanza di diffida a provvedere ai sensi del titolo V, Dlgs 152/2006 rimane in capo alla provincia anche se diretta ad un impianto ubicato in un sito di interesse nazionale.
Non è pertanto condivisibile la tesi secondo cui, dopo la dichiarazione di interesse nazionale di un sito, tutte le competenze sono assorbite dal Ministero dell'ambiente, stante il tenore letterale della norma e l'interpretazione sistematica di essa con quelle relative alle procedure di bonifica.
Lo afferma il Tar Puglia (sentenza 7 febbraio 2008, n. 372) argomentando che l'articolo 244 non contiene elementi testuali da cui desumere una devoluzione di tale competenza dalla provincia al Ministero, e nel contempo che l'articolo 252 devolve alla competenza del Ministero la sola procedura di bonifica, e non anche ogni altra in materia.
Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale (Legge istitutiva del MUD)