Pneumatici, per individuazione come rifiuti decisivo il "disfarsi"
Rifiuti (Giurisprudenza)
Se viene provata la volontà del "disfarsi" è escluso che uno pneumatico possa essere individuato come "usato" o "ricostruito", ma esso va inquadrato come rifiuto e il deposito incontrollato è reato.
La Cassazione (sentenza 6 febbraio 2020, n. 5010) ha confermato la condanna dell'imputato condannato ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 per il reato di deposito incontrollato di rifiuti, nella specie pneumatici usati di autovetture depositati in una corte annessa a un edificio in un Comune in Provincia di Chieti. Il ricorrente contestava la natura degli pneumatici da inquadrare come "pneumatici usati" e ricordava come il Dm 9 gennaio 2003 in esecuzione della legge 179/2002 avesse escluso la natura di rifiuto per gli pneumatici ricostruibili.
La Suprema Corte però ha ribattuto che decisiva per la configurabilità della condotta vietata è la prova della volontà del "disfarsi" degli pneumatici da parte dell'imputato, la quale qualifica come "rifiuto" gli stessi (articolo 183, comma 1, Dlgs 152/2006). Nessuno spazio per la qualificazione degli pneumatici come "ricostruibili" mancando per la stessa alcun conforto probatorio.
Rifiuti - Pneumatici usati di autovetture depositati in una corte annessa a un edificio - Qualificazione - Individuazione come rifiuto - Richiamo alla definizione di rifiuto (N.d.R.: articolo 183, comma 1, Dlgs 152/2006) - Volontà del "disfarsi" - Sussistenza - Distinzione dallo pneumatico ricostruibile- – Dm 9 gennaio 2003 - Sussistenza - Illecito di deposito incontrollato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Dm 5 febbraio 1998 - Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall'elenco di rifiuti non pericolosi
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