Deposito incontrollato rifiuti, risarcimento danno ambientale allo Stato
Rifiuti (Giurisprudenza)
Soggetti diversi dallo Stato non possono agire in giudizio nei confronti del responsabile del reato di gestione illecita di rifiuti, lamentando il degrado ambientale dell'area trasformata in discarica.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 20 gennaio 2020, n. 1997 in merito alla responsabilità, ex articolo 256, comma 2 del Dlgs 152/2006, del proprietario di un terreno in cui era stato depositato illecitamente materiale inerte proveniente da scavo, e successivamente livellato alterando lo stato dei luoghi in una zona dell'aquilano dichiarata di notevole interesse pubblico. La legittimazione in via esclusiva ai fini del risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente, spetta infatti al Ministero dell'Ambiente e agli enti preposti alla tutela del vincolo.
Gli altri soggetti possono agire in sede penale esercitando l'azione civile, ex articolo 2043 del C.c., per ottenere il risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivante dalla lesione di diritti come quello alla salute, dovuti alla stessa condotta illecita. Ma la pretesa risarcitoria per il pregiudizio arrecato alla vita quotidiana, per il turbamento psicologico e il nocumento alla salute dei singoli, causati dall'esposizione a sostanze inquinanti, in seguito alla trasformazione dell'area — un tempo ricca di vegetazione ed animali — in discarica, deve essere sufficientemente motivata e provata, diversamente il danno morale non può essere accolto.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Codice civile - Stralcio - Norme attinenti alla normativa ambientale ed alla sicurezza sul lavoro
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