Abbandono rifiuti, omesso ripristino è reato anche se area è sequestrata
Rifiuti (Giurisprudenza)
Lo stato di abbandono dei rifiuti in un'area sottoposta a sequestro giudiziario non può avere efficacia scriminante della mancata ottemperanza a un'ordinanza sindacale di ripristino dello stato dei luoghi.
A ribadire il principio è la Corte di Cassazione nella sentenza 47097/2019, con la quale, in scia alla sentenza 33585/2015, ribadisce come l'ottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, emessa ai sensi dell'articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006, risulti "esigibile" anche nel caso di sequestro dell'area; in tale ipotesi, il destinatario deve richiedere al Giudice una autorizzazione ad accedere ai luoghi al fine di provvedere alla rimozione dei rifiuti.
Nel caso specifico, relativo a una condanna inflitta dal Tribunale di Lucca ai sensi dell’articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006, per mancata ottemperanza ad un'ordinanza di rimozione dei rifiuti, il Comune, aveva altresì concesso termini congrui e ripetutamente prorogati per l'adeguamento. La Cassazione non ha potuto quindi che dichiarare inammissibile il ricorso confermando la condanna alla pena di venti giorni di arresto.
Rifiuti – Abbandono – Sequestro area – Ordinanza del Sindaco di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006 – Mancata ottemperanza – Configurazione del reato di cui all’articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Rifiuti – Abbandono illecito – Sequestro area - Ordinanza sindacale di ripristino ex articolo 192, Dlgs 152/2006 – Non ottemperanza - Reato di mancata ottemperanza all’ordine sindacale ex articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006 – Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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