Sicurezza sul lavoro, responsabilità Rspp non sostituisce datoriale
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
La responsabilità del datore di lavoro non viene meno in presenza del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) nel luogo di lavoro.
Secondo quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione con sentenza 12 dicembre 2019, n. 50346 il ruolo che il Rspp svolge all'interno della struttura aziendale è un ruolo non gestionale ma di consulenza, ex articolo 32, Dlgs 81/2008, la cui responsabilità può essere solo concorrente con quella del datore di lavoro (che tra gli obblighi non delegabili ha quello di nomina del Rspp ex articolo 17, Dlgs 81/2008), i cui compiti riguardano sia la parte gestionale che amministrativa dell'azienda in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, ex articoli 2 e 64, Dlgs 81/2008.
Nella fattispecie in oggetto la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato piemontese, confermando l'obbligo al pagamento di € 3.800 di ammenda per 6 contravvenzioni ex Dlgs 81/2008.
Sicurezza sul lavoro - Esercizio dei poteri direttivi, ex articolo 299, Dlgs 81/2008 - Compiti e obblighi del datore di lavoro, ex articolo 64, Dlgs 81/2008 - Gestione dell'impresa - Differenza con figura del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) (N.d.R.: articolo 32, Dlgs 81/2008) - Ruolo di consulenza - Responsabilità concorrente ma non sostitutiva di quella del datore - Sussistenza
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi
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