Acque di frantoio, illecito utilizzo è reato penale
Acque (Giurisprudenza)
L'illecito utilizzo delle acque di frantoio in difformità dalle norme regionali è reato ai sensi dell'articolo 137 del Dlgs 152/2006 e non illecito amministrativo.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza 18 ottobre 2019, n. 42925 che ha confermato la condanna del titolare di un'azienda in Basilicata che effettuava l'utilizzazione agronomica di circa 3 mc di acque di vegetazione prodotte dalle operazioni di molitura ed eccedenti la capacità di 8,66 mc delle vasche di accumulo istallate presso il frantoio, in assenza della comunicazione preventiva al Sindaco del Comune prevista dalla legge regionale Basilicata 255/2007.
Di fronte alla doglianza secondo la quale il comportamento configurasse un illecito amministrativo e non un reato penale, la Suprema Corte ha invece ricordato che ai sensi dell'articolo 137, comma 9, Dlgs 152/2006 chi non ottempera alle prescrizioni stabilite dalle Regioni (come nel caso di specie) commette il reato penale ex articolo 137, comma 1 del citato Dlgs 152/2006. Pertanto costituisce reato l'utilizzo agronomico di acque di vegetazione di frantoi effettuata in contrasto con le prescrizioni imposte dalla Regione, comprese quelle prescrizioni – come la comunicazione preventiva – previste per il controllo dell'attività.
Acque - Scarichi - Utilizzazione agronomica acque di vegetazione dei frantoi - Disposizione regionale che prevede la preventiva comunicazione al Comune - Violazione - Articolo 137, comma 9, Dlgs 152/2006 - Responsabilità di natura penale e non amministrativa - Articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Lo strumento dell'Osservatorio di Reteambiente che guida all'applicazione della normativa
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941