Responsabili tecnici rifiuti, "dispensa" non è totale
Albo gestori ambientali (Prassi)
Il titolare d’impresa che ricopre il ruolo di responsabile tecnico rifiuti dispensato da verifiche di idoneità per il suo settore di attività, deve sostenere la verifica completa se intende gestire altri settori.
È quanto chiarisce il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali (circolare 16 ottobre 2019, n. 10) interpretando l'articolo 13, comma 3, del Dm 120/2014, secondo il quale il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione è dispensato dalle verifiche di idoneità previste per tale funzione, in combinato disposto con la deliberazione attuativa dell'Albo gestori 6/2017, che ha quantificato l'esperienza richiesta nel settore di attività oggetto dell'iscrizione in un arco temporale di almeno 20 anni (con possibili interruzioni intermedie non superiori a 4 anni).
Sulla base della normativa in questione, sottolinea il Comitato nel rispondere a una richiesta di chiarimenti relativa agli obblighi di verifica dei legali rappresentanti "dispensati" che intendano svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività rispetto a quelli oggetto dell'iscrizione, "risulta del tutto evidente" come i soggetti in questione debbano sostenere la verifica iniziale costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie di imprese e da almeno un modulo specialistico (come previsto dalla delibera 4/2019 dello stesso Comitato nazionale).
Responsabili tecnici dispensati dalle verifiche di idoneità - Articolo 2, comma 5, delibera 6/2017 - Charimenti
Responsabile tecnico - Requisiti e verifiche d'idoneità - Articoli 12 e 13, Dm 120/2014
Responsabile tecnico - Formazione - Criteri, modalità e calendario di svolgimento delle verifiche - Articolo 13, Dm 120/2014 - Abrogazione deliberazioni 7/2017 e 10/2017
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