Uso agronomico digestato, Consiglio di Stato "riabilita" il Dm 25 febbraio 2016
Energia (Giurisprudenza)


La scelta del MinAmbiente di ammettere, nel disciplinare il digestato per usi agronomici, solo i materiali il cui impiego risulta privo di rischi ambientali/sanitari, non è illogica né irragionevole.
Alla luce di tali motivazioni, il Consiglio di Stato (sentenza 6093/2019) ha deciso di accogliere il ricorso presentato dal MinAmbiente e riformare la sentenza 6906/2018 con la quale il Tar del Lazio, su ricorso di una società produttrice di biodiesel, aveva deciso di annullare — ordinando al Dicastero di provvedere alla sua modifica — il decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nella parte in cui preclude l'uso agronomico del digestato prodotto in biodigestori alimentati con glicerina grezza prodotta da impianti di biodiesel alimentati esclusivamente da residui vegetali.
Secondo il Giudice amministrativo di secondo grado, il Tar non ha preso in considerazione i possibili rischi derivanti dalla provenienza del materiale vegetale da cui deriva la glicerina grezza.
Considerato inoltre che gli operatori del biodiesel non sono soggetti agli obblighi e ai controlli sanitari previsti per gli operatori della filiera alimentare, che nella glicerina grezza possono confluire composti indesiderati provenienti dai materiali di partenza (come i metalli pesanti) e che negli impianti di produzione di energia entrano anche materiali inidonei al consumo (con il conseguente rischio dell'utilizzazione di un sottoprodotto come fertilizzante che agisce in via diretta sulla catena alimentare), la scelta discrezionale di tipo precauzionale dell'amministrazione non può essere censurata.
Legge Finanziaria 2007 - Stralcio - Misure in materia di acquisti "verdi" della Pa, Tarsu, sacchetti di plastica, energia, tassazione biocarburanti, bonifiche, efficienza energetica in edilizia
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue - Produzione e utilizzazione agronomica del digestato - Qualifica del digestato come sottoprodotto - End of Waste del digestato equiparato - Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
Acque - Energia - Produzione e utilizzazione agronomica del digestato - Dm 25 febbraio 2016 - Digestato prodotto in biodigestori alimentati con glicerina grezza prodotta da impianti di biodiesel alimentati esclusivamente da residui di origine vegetale - Preclusione all'utilizzo agronomico- Articoli 22 e 20 e l'allegato IX del Dm 25 febbraio 2016 - Illegittimità - Sussistenza - Contrasto con la normativa europea e nazionale
Digestato – Utilizzazione agronomica – Articolo 52, Dl 83/2012 – Presupposti per qualifica come sottoprodotto – Dm 25 febbraio 2016 attuativo – Mancata ricomprensione della glicerina grezza – Rischi derivanti dalla provenienza del materiale vegetale da cui deriva la glicerina grezza – Sussistenza – Scelta dell'amministrazione di ammettere i soli materiali il cui impiego deve ritenersi sicuramente privo di rischi – Applicazione del principio di precauzione - Legittimità - Sottoprodotti – Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 – Qualifica che necessita di particolare cautela - Sussistenza
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