Acque di vegetazione da frantoio, spandimento su area incolta non è "fertirrigazione"
Rifiuti (Giurisprudenza)
Perché sia configurabile la "fertirrigazione", sottratta alla disciplina sui rifiuti, occorre l'esistenza di colture sull'area interessata dallo spandimento delle acque di vegetazione da frantoio.
La Cassazione nella sentenza 23 agosto 2019, n. 36367 ha confermato la condanna del titolare di un'azienda della Puglia condannato per abbandono di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 per avere smaltito nel proprio fondo delle acque di lavaggio delle olive e di vegetazione. Nel caso di specie era accertato uno spandimento continuo ed incontrollato e destinato ad un solo determinato punto di un terreno agricolo coperto da "macchia mediterranea" e quindi privo di coltivazioni in atto.
Ora, hanno ricordato i Supremi Giudici, i presupposti della "fertirrigazione" che consentono di derogare alla disciplina sui rifiuti, sono l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture, nonché l'assenza di dati che evidenzino un'utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione come, nel caso di specie, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Acque di lavaggio delle olive e di vegetazione - Fertirrigazione - Condizioni - Esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento - Adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti -Assenza di dati sintomatici di un'utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione -Insussistenza dei requisiti richiesti - Reato di abbandono rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
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