Elettrosmog, autorizzazione impianto trasmissione "copre" titolo edilizio
Inquinamento (altre forme di) (Giurisprudenza)
Ai sensi del Dlgs 259/2003 l'autorizzazione "semplificata" alla installazione di un impianto di trasmissione di onde radio assorbe ogni titolo abilitativo, compreso quello edilizio ex Dpr 380/2001.
Così si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza 20 agosto 2019, n. 5756 respingendo l'impugnazione di un gruppo di cittadini contro l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di trasmissione di onde radio in Veneto. I Magistrati amministrativi hanno ricordato che l'autorizzazione rilasciata – anche per silentium – per la realizzazione di un impianto di trasmissione ai sensi dell'articolo 87 del Dlgs 259/2003 assorbe in sé e sintetizza ogni altra autorizzazione, comprese le autorizzazioni edilizie ex Dpr 380/2001. Unico limite al "favor" del Legislatore per lo sviluppo di questi impianti è il rispetto delle disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, aspetto che non rileva nel caso di specie.
Quanto al parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) è lo stesso Dlgs 259/2003 a chiarire che tale parere non rileva ai sensi del perfezionamento del titolo autorizzatorio ma solo ai fini della concreta attivazione dell'impianto. Pertanto l'eventuale illegittimità del parere reso dall'Arpa non incide comunque sulla legittimità della installazione della torre-traliccio.
Elettrosmog - Installazione di impianto di trasmissione - Autorizzazione - Articolo 87, Dlg 259/2003 - Effetti - Sostituzione di ogni titolo autorizzatorio compreso quello edilizio - Parere dell'Arpa - Necessità ai fini del perfezionamento del titolo autorizzatorio - Esclusione
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