Servizio idrico, illegittimo canone comunale sui tubi interrati
Acque (Giurisprudenza)
È illegittimo il regolamento comunale che impone al gestore del servizio idrico un canone non ricognitorio per uso della sede stradale in relazione al periodo successivo all'interramento di tubi dell'acqua.
Secondo il Tar Toscana (sentenza 22 luglio 2019, n. 1143) la delibera comunale ha violato l'articolo 27 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada) laddove ha imposto al gestore del servizio idrico integrato un canone quale corrispettivo per utilizzo della sede stradale anche nel periodo successivo all'interramento dei tubi. Infatti la ragione del canone risiede nella preclusione alla generale fruizione della risorsa pubblica costituita dalla strada.
Ma l'Ente locale non può imporre il canone a fronte di tipologie e modalità di utilizzo della strada, come quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati per l'erogazione del servizio idrico, che non precludono ordinariamente la generale fruizione della risorsa pubblica. Una imposizione può essere consentita solo in relazione al periodo temporale nel quale viene eseguito l'intervento di posa dei tubi, ma non c'è alcuna valida giustificazione per il periodo successivo (che può essere anche pluridecennale) durante il quale la presenza nel sottosuolo dell'infrastruttura di servizio a rete non impedisce né limita la pubblica fruizione della sede stradale.
Acque - Servizio idrico - Gestore del servizio idrico integrato - Posa dei tubi nel sottosuolo - Regolamento comunale che impone al gestore un canone non ricognitorio per l'uso della sede stradale anche successivamente all'intervento di interramento dei tubi - Violazione dell'articolo 27, Dlgs 285/1992 - Sussistenza
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