Bruciare polverino in legno per collaudo caldaia non è gestione illecita rifiuti
Rifiuti (Giurisprudenza)
Utilizzare polverino in legno per bruciarlo in una caldaia al solo fine di collaudare l'impianto non è gestione illecita di rifiuti stante la assoluta occasionalità della condotta.
La Corte di Cassazione (sentenza 14 giugno 2019, n. 26291) ha annullato la sentenza di condanna del titolare di un'azienda della lavorazione del legno in Emilia Romagna che era stato ritenuto responsabile di smaltimento illecito di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006) per avere smaltito polverino in legno derivante dalla sua attività di impresa in un bruciatore al servizio del riscaldamento della struttura. La Corte ha constatato che dagli atti emergeva la assoluta occasionalità della condotta in quanto il polverino in legno era stato bruciato in occasione di tre tentativi di collaudo dell'impianto. La condotta dell'imputato non era dunque quella di smaltire il polverino in legno per riscaldare lo stabile (questa sì illecita senza autorizzazione) ma quella di verificare il funzionamento dell'impianto al fine di un successivo collaudo e futura utilizzazione.
Il fatto che in tutte le tre occasioni di collaudo si era avuto un risultato non ritenuto appagante ai fini della verifica di funzionamento dell'impianto esclude la volontà di una condotta che solo in apparenza figurava come collaudo ma che in realtà era diretta allo smaltimento dei rifiuti. Manca quindi, secondo la Suprema Corte, la condotta tipica del reato di gestione illecita di rifiuti, venendo in rilievo invece il requisito della assoluta occasionalità della condotta che impedisce il perfezionarsi dell'illecito.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Smaltimento illecito di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Configurabilità del reato - Presupposti - Assoluta non occasionalità della condotta - Smaltimento polverino di legno attraverso abbruciamento in una caldaia ai fini del mero collaudo dell'impianto - Smaltimento assolutamente occasionale - Configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti - Esclusione
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