Rifiuti da avaria mezzo di trasporto, inquadramento alla Corte Ue
Rifiuti (Documentazione Complementare)
I residui causati da un incendio divampato su un mezzo di trasporto dovrebbe essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento 1013/2006/Ce in materia di spedizioni di rifiuti.
È quanto afferma l'Avvocatura generale Ue (conclusioni presentate il 23 gennaio 2019 nella causa C-419/17) nel presentare alla Corte di Giustizia Ue una causa nata dall'incendio in alto mare di una nave portacontainer che si è vista intimare dalle autorità tedesche l'avvio di una procedura di notifica, ai sensi del regolamento 1013/2006/Ce, con riferimento ai residui derivanti dall'avaria sotto forma di rottami di metallo e di acqua di spegnimento mischiata a fanghi e residui di carico della nave.
Secondo l'Avvocatura generale Ue, invece, la fattispecie in questione rientra sotto l'ombrello dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) dello stesso regolamento 1013/2006/Ce, in base alla quale sono esclusi dal campo di applicazione dello stesso i "rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti".
Nessuno dei termini utilizzati dal Legislatore europeo, sottolineano le conclusioni, implica che i rifiuti "esclusi" debbano essere stati prodotti nell'ambito della regolare attività delle navi.
Spedizioni di rifiuti - Abrogazione del regolamento 259/93/Ce
Rinvio pregiudiziale - Interpretazione relativa al campo di applicazione del regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni di rifiuti - Residui dovuti a un'avaria in alto mare - Articolo 1, paragrafo 3, lettera b), regolamento 1013/2006/Ce - Esclusione dall'ambito di applicazione per i rifiuti prodotti a bordo di navi - Sussistenza
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