Albo gestori, chiarimenti su capacità finanziaria
Albo gestori ambientali (Prassi)
Ex Dm 120/2014 l'esibizione di generiche "referenze bancarie" non è più sufficiente per dimostrare il possesso della capacità finanziaria richiesta per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali.
Con l'entrata in vigore del Dm 120/2014, attuale regolamento dell'Albo gestori, il previgente riferimento a "referenze bancarie" (quindi attestabili anche da imprese autorizzate all'esercizio del credito o dell'intermediazione finanziaria), contenuto nelle regole relative ai requisiti di capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo, è stato sostituito con un chiaro richiamo degli "affidamenti bancari", cioé uno strumento "tecnicamente definito e riferibile ai soli istituti bancari".
L'applicazione di tale principio, già pacifica per le imprese di trasporto rifiuti (categorie 1, 4 e 5) a seguito della deliberazione 5/2016, viene ora ribadita dal Comitato nazionale dell'Albo (circolare 26 settembre 2018, n. 150) anche con riferimento alle attività di intermediazione/commercio di rifiuti (categoria 8), di bonifica dei siti (categoria 9) e di bonifica dei beni contenenti amianto (categoria 10).
Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5 - Abrogazione deliberazioni 1/2003, 3/2012 e 6/2012
Iscrizione all'Albo gestori ambientali - Requisito di capacità finanziaria
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