News - Aggiornamento normativo

Sicurezza sul lavoro

Milano, 4 settembre 2018 - 17:15

Sicurezza sul lavoro, responsabile chi esercita di fatto poteri di garante

Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)

(Maria Letizia Signorini)

Sicurezza sul lavoro, responsabile chi esercita di fatto poteri di garante

In caso di infortuni sul lavoro la responsabilità grava ex articolo 299, Dlgs 81/2008 su colui che esercita di fatto i poteri giuridici propri del datore di lavoro o degli altri garanti della sicurezza.

 

La Corte di Cassazione con sentenza 31 agosto 2018, n. 39324 ha evidenziato che nelle strutture aziendali complesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio, basandosi sulle funzioni concretamente esercitate e non sulla qualifica rivestita. In tale contesto sono generalmente riconducibili alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo.

 

Nel caso in esame la Corte Suprema si è pronunciata su una questione affrontata nel merito da un Tribunale siciliano e vertente su un infortunio causato dall'uso di una leva non adatta al lavoro che doveva essere svolto.

documenti di riferimento
Dlgs 9 aprile 2008, n. 81

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")

Sentenza Corte di Cassazione 31 agosto 2018, n. 39324

Sicurezza sul lavoro – Infortunio del lavoratore – Reato di lesioni personali colpose (N.d.R.: ex articolo 590 C.p.) - Responsabilità del soggetto espressamente deputato alla gestione del rischi nelle strutture aziendali complesse - Posizioni di garanzia ex articolo 299, Dlgs 81/2008 - Esercizio di fatto di poteri direttivi – Rilevanza – Configurabilità a titolo generale di differenti ambiti di responsabilità in capo a preposto, dirigente e datore di lavoro – Sussistenza

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