MinLavoro, chiarimenti su conformità dispositivi "vigilanza" lavoratori ferrovie
Sicurezza sul lavoro (Prassi)
I dispositivi adottati per il controllo della "vigilanza" del macchinista nell'esercizio della sua attività devono essere oggettivamente conformi alle disposizioni dettate dal Dlgs 81/2008.
Il MinLavoro ha reso il 18 luglio 2018, interpello n. 6 avente come oggetto le disposizioni riguardo l'esigenza di monitorare la "vigilanza" dell'operatore, sottolineando che nell'ambito del trasporto ferroviario l'assenso di conformità dei dispositivi per il controllo della vigilanza del macchinista da parte del Ministero dei trasporti e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, non determina di per sé una presunzione di conformità alle disposizioni previste dal Dlgs 81/2008.
Il Dicastero ha ricordato l'obbligo giuridico che le aziende hanno di garantire l'incolumità dei lavoratori adottando misure e dispositivi idonei al controllo della cd. "vigilanza" durante l'attività del macchinista attraverso l'adozione di strumenti adeguati, come previsto dagli articoli 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili) e 28 (Oggetto della valutazione dei rischi), Dlgs 81/2008.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro - Vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza - Idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati - Articolo 15, Dlgs 81/2008
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