Agenzie regionali protezione ambiente (Arpa), qualifica sanitaria è incostituzionale
Disposizioni trasversali/Aua (Giurisprudenza)
La Consulta ha bocciato la legge della Regione Sicilia che, qualificando l'Arpa quale Ente del settore sanitario, ha violato il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria.
A tal fine, la Corte Costituzionale (sentenza 172/2018) ricorda come le competenze in materia di vigilanza e controllo dell'ambiente a livello locale, in precedenza spettanti al servizio sanitario nazionale, sia state affidate già a partire dal 1994 (ex legge 61/1994) alle locali Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa).
Le funzioni in questione, sottolinea il Giudice a conferma del ragionamento, sono solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu.
Considerato inoltre che, anche alla luce dei principi posti dalla recente legge 132/2016, il sistema di finanziamento, di qualificazione e di controllo delle agenzie ambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli Enti del settore sanitario, la Consulta ha quindi deciso di dichiarare la incostituzionalità dell'articolo 54 della Lr Sicilia 16/2017 che, avendo implicato l’assunzione, a carico del bilancio regionale, di oneri aggiuntivi derivanti da un "ente estraneo alle prestazioni di assistenza sanitaria", ha violato il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria.
Sanità pubblica - Qualificazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) come Ente del settore sanitario - Violazione del principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria - Sussistenza - Incostituzionalità
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente
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