Fresato di asfalto, spandimento incompatibile con riutilizzo
Rifiuti (Giurisprudenza)
Spandere e compattare sul suolo il fresato bituminoso proveniente dalla asportazione del manto stradale è un'attività di smaltimento che quindi non può essere qualificata come stoccaggio finalizzato a un successivo riutilizzo.
A stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza 24865/2018, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una condanna per smaltimento non autorizzato di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006), inflitta dal Tribunale di Lagonegro (PZ) al legale rappresentante di un'impresa operativa su un cantiere autostradale responsabile di aver depositato e compattato su un terreno adiacente, senza alcuna autorizzazione, circa 1700 metri cubi di fresato bituminoso prodotti dal cantiere.
La Corte ha respinto la tesi del ricorrente in giudizio secondo il quale il fresato, lungi dall'essere smaltito in maniera illecita, sarebbe stato semplicemente stoccato sull'area prima del trasferimento in altro luogo. Le modalità di spandimento del materiale, che avevano occupato una superficie superiore ai 2mila metri quadri per un'altezza di circa 80 centimetri, sono infatti state ritenute dal Giudice incompatibili – in quanto illogiche e del tutto antieconomiche — con il successivo riutilizzo dello stesso.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Cantiere autostradale - Asportazione manto stradale - Fresato di asfalto - Spandimento su area adiacente il cantiere e compattamento - Modalità incompatibili con la qualifica di stoccaggio ai fini del successivo riutilizzo - Smaltimento non autorizzato - Reato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Configurabilità
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