Laterizi, agli impianti si applica disciplina incenerimento rifiuti
Rifiuti (Documentazione Complementare)
Agli impianti che producono laterizi e che utilizzano nel ciclo produttivo anche rifiuti costituiti da fanghi di cartiera si applicano i limiti di emissione in atmosfera previsti per gli impianti incenerimento rifiuti.
Il MinAmbiente si è espresso — nell'aprile 2018 — in merito a quesiti relativi ai valori limite di emissione derivante dall'esercizio di impianti di laterifici. In particolare, richiamando una riunione (30 novembre 2017) del tavolo di coordinamento per l'applicazione sul territorio nazionale della disciplina Ippc, il MinAmbiente ha confermato che i limiti di emissione di cui al titolo III-bis, Parte IV, Dlgs 152/2006 (incenerimento e coincenerimento) sono applicabili agli impianti produttivi di laterizi.
Infatti, ai sensi dell'articolo 214, Dlgs 152/2006 nel caso di procedure di recupero di rifiuti (ed è il caso di laterifici in cui vengono recuperati fanghi di cartiera) esige che i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento rifiuti.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Impianti che producono laterizi - Disciplina applicabile - Articolo 214, Dlgs 152/2006 - Limiti emissioni in atmosfera - Limiti ex titolo III-bis, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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