Sicurezza sul lavoro, per rischio interferenziale risponde il committente
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
In presenza di appalto di lavori il committente risponde della gestione del rischio interferenziale a cui può soggiacere un lavoratore ex articolo 26, Dlgs 81/2008.
La Corte di Cassazione con sentenza 5 giugno 2018, n. 25133 ha ricordato che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, Dlgs 81/2008 vigente all'epoca dei fatti (e attualmente trasfuso nell'articolo 26, Dlgs 81/2008) tra gli obblighi del committente vi è quello di una particolare valutazione del rischio in caso di più ditte o lavoratori autonomi operanti in uno stesso cantiere, e di fornire a questi soggetti informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Nel caso in esame il committente campano aveva l'obbligo di valutare il rischio e di informare le ditte appaltatrici sui rischi dei lavori affidati in appalto, in questo modo si sarebbe evitato il decesso del lavoratore il cui corpo era stato attraversato da una forte corrente elettrica, mentre era intento ad operare un getto di calcestruzzo reggendo in mano il tratto terminale del braccio di un'autopompa, a causa di un contatto con la linea elettrica passante sopra il cantiere.
Sicurezza sul lavoro - Morte del lavoratore - Responsabilità del committente – Omessa gestione rischio interferenziale - Articolo 3, comma 5, Dlgs 81/2008 (in continuità normativa con articolo 26, Dlgs 81/2008) - Obbligo di valutazione dei rischi e di informazione - Sussistenza
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
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