Trasporto ambulante Aee non autorizzato, reato anche sub "vecchia" disciplina Raee
Rifiuti (Giurisprudenza)
Gestione illecita di rifiuti per i cd. "robivecchi" per trasporto elettrodomestici non autorizzato anche sotto il vigore della previgente disciplina sui rifiuti elettrici ed elettronici.
Secondo la Cassazione (sentenza 4 maggio 2018, n. 19153) il reato di gestione illecita di rifiuti si configura anche per raccolta e trasporto ambulante salva l'applicabilità della deroga prevista dall'articolo 266, comma 5 del Dlgs 152/2006. La deroga però opera solo se il soggetto sia in possesso del titolo previsto per il commercio ambulante e se i rifiuti oggetto del suo commercio non sono riconducibili per le loro peculiarità a categorie autonomamente disciplinate.
Nel caso di specie gli elettrodomestici trasportati senza autorizzazione dagli imputati erano riconducibili a categorie autonomamente disciplinate già ai sensi della disciplina sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) normata dal previgente Dlgs 151/2005 successivamente abrogata dal Dlgs 49/2014. Non è vero dunque quanto dedotto in ricorso che tali rifiuti sarebbero stati autonomamente disciplinati per la prima volta dal citato Dlgs 49/2014.
Rifiuti - Trasporto - Commercio ambulante - Deroghe - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Elettrodomestici - Riconducibilità dei rifiuti a categorie non autonomamente disciplinate - Applicabilità anche sub precedente disciplina Raee del Dlgs 155/2005 - Sussistenza
Riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti - Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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