Discariche, gestione post chiusura resta dell’usufruttuario
Rifiuti (Giurisprudenza)
La responsabilità del gestore su manutenzione e controllo - anche post chiusura – di una discarica autorizzata non può essere traslata su soggetti diversi, quali i proprietari del terreno concesso in usufrutto.
Con questa motivazione il Consiglio di Stato (sentenza 2195 pubblicata il 12 aprile 2018) ha confermato l'annullamento di una ordinanza con cui il Sindaco di Taranto aveva intimato ai ricorrenti in giudizio, proprietari di un terreno concesso in usufrutto a terzi, di provvedere alla rimozione e allo smaltimento del percolato accumulato nella stessa.
Secondo il CdS, nel caso specifico esulavano i presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza ex articolo 192 del Dlgs 152/2006, potere che va circoscritto alle ipotesi di accumuli incontrollati di rifiuti con esclusione quindi delle discariche regolarmente autorizzate (anche se poi sequestrate causa le emissioni odorigene, come nel caso giunto in giudizio).
Così facendo il Sindaco ha sostanzialmente "obliterato" il Dlgs 36/2003 sulle discariche, disciplina che stabilisce una specifica responsabilità per il gestore anche con riferimento alle procedure di chiusura degli impianti, assistendo tali obblighi attraverso specifiche garanzie finanziarie.
Discariche - Accumulo di percolato - Ordinanza di rimozione - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Illegittimità - Disciplina sulle discariche - Dlgs 36/2003 - Specifica responsabilità del gestore - Esclusività - Terreno concesso in usufrutto - Responsabilità proprietari - Insussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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