Appalti "sotto soglia", obbligatorio non invitare gestore uscente
Appalti e acquisti verdi (Giurisprudenza)
Il Consiglio di Stato ha ribadito ancora una volta che ai sensi del Codice contratti pubblici Dlgs 50/2016, negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria è obbligatorio non invitare il gestore uscente.
I Giudici amministrativi nella sentenza 3 aprile 2018 n. 2079 si sono occupati della gara in procedura negoziata ex articolo 36 del Dlgs 50/2016 indetta da un Comune della Toscana per l'affidamento del servizio di ripristino della viabilità del manto stradale. Il Tar aveva annullato la gara perché era stato invitato il gestore uscente in violazione del principio di rotazione sancito dal Codice appalti. Il Consiglio di Stato ha confermato l'assunto dei Giudici del merito.
Il principio di rotazione, ha ricordato il Consiglio di Stato, è volto a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quello degli appalti "sotto soglia", nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi di rendite di posizione anticoncorrenziali, specie nei piccoli Comuni, da parte di operatori che già si sono aggiudicati in precedenza la fornitura o il servizio. I Giudici amministrativi hanno affermato che il Comune non doveva invitare il gestore uscente o in alternativa, invitarlo motivando puntualmente le ragioni per le quali riteneva di non poter prescindere dall'invito, motivazione che non si riscontra nel caso di specie.
Appalti - Affidamento - Contratti "sotto soglia comunitaria" - Articolo 36, Dlgs 50/2016 - Principio di rotazione - Obbligatorietà - Sussistenza - Esclusione del gestore uscente - Legittimità
Codice dei contratti pubblici - Attuazione direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue su concessioni e appalti pubblici
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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