Materiali da demolizione, sono rifiuti e non sottoprodotti
Rifiuti (Giurisprudenza)
L'attività di demolizione edifici o strade non rientra tra i processi di produzione che possono dare origine ad un sottoprodotto ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 ed i relativi residui vanno qualificati come rifiuti.
La Corte di Cassazione, con sentenza 23 febbraio 2018, n. 8848 ha enunciato il principio secondo cui l'attività di demolizione di manufatti non è finalizzata alla produzione di alcunché, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti (articolo 183, Dlgs 152/2006) e non come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis, Dlgs 152/2006.
Nel caso di specie, l'imputato romagnolo effettuava attività di raccolta e stoccaggio di materiali (inerti, legno, ferro) provenienti da demolizione, senza le prescritte autorizzazioni, invocando l'applicazione del regime di sottoprodotti. I Giudici hanno confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006, non potendo mai qualificare come sottoprodotti i materiali derivanti da demolizione.
Rifiuti - Materiali da demolizione - Natura giuridica - Qualifica di “rifiuto” ex articolo 183, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Qualifica di “sottoprodotto” ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Insussistenza - Condizione dell’origine da processo produttivo - Mancanza - Gestione senza autorizzazione prevista per i rifiuti - Reato ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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