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Roma, 14 febbraio 2018 - 18:00

Classificazione rifiuti: le cose cambiano, ma pochi se ne accorgono

Rifiuti (Commenti e Approfondimenti)

(Claudio Rispoli)

Nessuna innovazione normativa, la disciplina rimane quella che è.

 

Purtroppo però cambia, o meglio, evolve, la normativa su cui la classificazione dei rifiuti trova il suo fondamento ufficiale: il regolamento 1272/2008 (cd. Clp).

 

Infatti, tra i numerosi Adeguamenti al progresso tecnico (Atp) che ha subito il regolamento Clp, le modifiche introdotte dai seguenti regolamenti:

 

  • 2016/918/Ue, (VIII Atp) in vigore dal 4 luglio 2016, che si applica dal 1° febbraio 2018
  • 2016/1179/Ue, (IX Atp) in vigore dal 9 agosto 2016, che si applica dal 1° marzo 2018 (fatta eccezione per la soppressione della tabella 3.2 all'allegato VI che si applica dal 1° giugno 2017)

 

hanno ricadute sulla classificazione dei rifiuti.

 

In particolare, i contenuti del IX Atp risultano estremamente impattanti poiché, questo regolamento, classifica (o ri-classifica) delle sostanze frequentemente presenti in molte tipologie di rifiuti.

Pertanto, flussi di rifiuti importanti sia quantitativamente sia economicamente, rischiano di subire un drastico rallentamento (o blocco) dovuto al cambio di classificazione da non pericolosi a pericolosi, sconvolgendo bruscamente equilibri consolidati, compromettendo le possibilità di recupero possibili in molti casi, svuotando così di senso quella “economia circolare” tanto (giustamente) auspicata.

Inoltre, si imporranno requisiti diversi per la loro gestione, variazioni nei costi e la necessità di verificare ed adeguare rapporti di prova, valutazioni, certificazioni e quant'altro.

L'allarme lo avevamo lanciato molto tempo fa1 e l'avevamo sempre ribadito nei nostri numerosi seminari, ove venivano descritti casi reali.

 

Non è questa la sede per una disamina puntuale delle ricadute pratiche del regolamento in questione, tra tutte basta ribadire che i fattori M introdotti per i composti del rame determinano un drastico abbassamento delle soglie di concentrazione per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14, questo

— sia che si classifichi con i criteri Adr (come da legge 125/2015);

— sia che vengano utilizzati i vecchi criteri della direttiva 67/548 (che qualcuno si ostina ad adottare);

— sia che si adotti in toto il Clp.

 

Solo il regolamento 2017/997/Ue esclude dalle formule di calcolo i fattori M (che sono invece obbligatori per gli altri criteri citati), ma questo non è applicabile fino al prossimo 5 luglio.

 

Con grande ritardo, anche i competenti uffici della Commissione europea si sono avveduti di quanto stava accadendo, come risulta dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni 16 gennaio 2018 "Comunicazione sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti".

 

In tale documento, la situazione è spiegata nel dettaglio, sono presi ad esempio proprio i composti del rame e anche il DEHP [(Bis(2-ethylhexyl) phthalate = ftalato di bis(2-etilesile)].

 

Tra l'altro, è ammesso anche il sostanziale disallineamento dell'Elenco europeo dei rifiuti (Eer) rispetto al Clp (anche questo è un tema da noi più volte trattato).

L'invito è, dunque, alla massima attenzione: gli adeguamenti al Clp vanno approfonditi con cautela, accertando le ricadute sulle situazioni specifiche.

È evidente che solo con un aggiornamento costante è possibile fare fronte alla evoluzione normativa: laboratori e consulenti dovranno sensibilizzare le aziende che non dispongono delle competenze tecniche indispensabili, sostenendole nell'inevitabile processo di adeguamento.

Note redazionali

1.

Sia consentito il rimando a Claudio Rispoli, "Classificazione dei rifiuti: prospettive" in "Rifiuti - Bollettino di informazione normativa" n. 244/245 di novembre-dicembre 2016.

documenti di riferimento

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