Tarsu, niente esonero per rifiuti speciali se contribuente non lo chiede
Rifiuti (Giurisprudenza)
Il diritto all'esenzione o riduzione della tassa rifiuti in relazione alla produzione di rifiuti speciali va dimostrata dal contribuente in dichiarazione, irrilevante la mancata assimilazione da parte del Comune.
La Corte di Cassazione (sentenza 30 gennaio 2018, n. 2271) ha confermato il proprio orientamento in materia di Tarsu, rigettando le conclusioni della Commissione tributaria che aveva annullato l'avviso di accertamento per il pagamento della tassa rifiuti notificato a una azienda da un Comune in Provincia di Lodi. Secondo i Giudici il fatto che il Comune non abbia previsto tramite regolamento una assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani non esonera di per sé tali rifiuti dalla tassa perché ai sensi dell'articolo 62 del Dlgs 507/1993 presupposto del tributo è il possesso di superfici idonee alla produzione di rifiuti.
La deroga all'imposizione non è automatica, spetta al contribuente provare che una determinata parte di superficie è produttiva di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. Per i Giudici è irrilevante che la società abbia provato di aver affidato, negli anni oggetto dell'accertamento, rilevanti quantità di rifiuti speciali a ditte specializzate per il loro smaltimento e recupero. Quel che conta è presentare una dichiarazione al Comune in cui si afferma il verificarsi del presupposto per l'esenzione o riduzione del tributo. In mancanza il pagamento è dovuto.
Rifiuti - Tassa smaltimento rifiuti urbani - Applicazione - Rifiuti speciali - Assenza di provvedimento comunale di assimilazione agli urbani - Conseguenze - Esenzione dalla tassa - Esclusione - Presupposto applicativo - Articolo 62, Dlgs 507/1993 - Superfici atte a produrre rifiuti - Esenzione relativa alle parti che relative alla produzione di rifiuti speciali - Presupposto - Dimostrazione - Onere del contribuente
Stralcio - Capo III - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)
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