News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 5 febbraio 2018 - 12:35

Traffico illecito rifiuti, reato prescinde da danno ambientale

Rifiuti (Giurisprudenza)

(Alessandro Geremei)

Traffico illecito rifiuti, reato prescinde da danno ambientale

Tra i presupposti del delitto di traffico illecito di rifiuti, sanzionato ai sensi dell'articolo 260 del Dlgs 152/2006, non rientrano né il danno ambientale, né la minaccia grave di tale danno.

 

A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 791/2018) che ha respinto il ricorso contro una sentenza con cui il Tribunale di Taranto ha condannato il titolare di un'impresa che, seppur iscritta per il recupero in forma semplificata ex Dm 5 febbraio 1998, si limitava a stoccare in sito gli ingenti quantitativi di rifiuti inerti raccolti.

 

La previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma 4 dell'articolo 260 (in base alla quale il Giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno/pericolo per l'ambiente), sottolinea la Suprema Corte, senza mutare la natura del reato di traffico illecito che rimane "di pericolo presunto", si riferisce alla sola eventualità in cui il danno/pericolo si sia effettivamente verificato.

 

Qualora le conseguenze dannose non possano presumersi sulla base della tipologia dei rifiuti, come nel caso giunto in giudizio (gli inerti da demolizione non sempre comportano fenomeni di percolazione o di rilascio di sostanze pericolose), il Giudice, prima di subordinare la condizionale al ripristino, ha l'obbligo di accertarle.

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Corte di Cassazione 11 gennaio 2018, n. 791

Rifiuti - Traffico illecito - Delitto - Articolo 260, comma 1, Dlgs 152/2006 - Natura di reato di pericolo presunto - Presupposti - Danno ambientale - Non richiesto - Previsione di ripristino ambientale - Articolo 260, comma 4, Dlgs 152/2006 -  Accertamento conseguenze dannose - Obbligatorietà

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598