Traffico illecito rifiuti, reato prescinde da danno ambientale
Rifiuti (Giurisprudenza)
Tra i presupposti del delitto di traffico illecito di rifiuti, sanzionato ai sensi dell'articolo 260 del Dlgs 152/2006, non rientrano né il danno ambientale, né la minaccia grave di tale danno.
A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 791/2018) che ha respinto il ricorso contro una sentenza con cui il Tribunale di Taranto ha condannato il titolare di un'impresa che, seppur iscritta per il recupero in forma semplificata ex Dm 5 febbraio 1998, si limitava a stoccare in sito gli ingenti quantitativi di rifiuti inerti raccolti.
La previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma 4 dell'articolo 260 (in base alla quale il Giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno/pericolo per l'ambiente), sottolinea la Suprema Corte, senza mutare la natura del reato di traffico illecito che rimane "di pericolo presunto", si riferisce alla sola eventualità in cui il danno/pericolo si sia effettivamente verificato.
Qualora le conseguenze dannose non possano presumersi sulla base della tipologia dei rifiuti, come nel caso giunto in giudizio (gli inerti da demolizione non sempre comportano fenomeni di percolazione o di rilascio di sostanze pericolose), il Giudice, prima di subordinare la condizionale al ripristino, ha l'obbligo di accertarle.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Traffico illecito - Delitto - Articolo 260, comma 1, Dlgs 152/2006 - Natura di reato di pericolo presunto - Presupposti - Danno ambientale - Non richiesto - Previsione di ripristino ambientale - Articolo 260, comma 4, Dlgs 152/2006 - Accertamento conseguenze dannose - Obbligatorietà
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