Traffico illecito rifiuti, per mezzi anche confisca "equivalente"
Rifiuti (Giurisprudenza)
È obbligatoria la confisca dei mezzi di trasporto usati per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260, Dlgs 152/2006; la legge 68/2015 ha previsto, in via subordinata, la confisca per equivalente.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 19 gennaio 2018, n. 2284, confermato come sia sempre obbligatoria la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati per il reato di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti ex articolo 260, Dlgs 152/2006. L'introduzione nell'articolo citato, da parte della legge 68/2015, del comma 4-bis che prevede la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono prodotto o profitto del reato, non significa che prima del 2015 (periodo in cui era stato commesso il reato) non vi fosse la confisca obbligatoria degli autoveicoli (fattispecie non specificata dal nuovo comma dell’articolo 260, Dlgs 152/2006).
Invero, la novella normativa ha previsto la confisca per equivalente, ossia quando il reo fornisce una somma di denaro equivalente al prodotto o profitto del reato in luogo degli stessi.
Nel caso di specie, pertanto la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato lombardo, condannato per aver abusivamente gestito un traffico illecito di rifiuti (rotaie ferroviarie fuori uso) e al quale erano stati confiscati 15 automezzi utilizzati per il trasporto stesso.
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente - Modifiche al C.p. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale - Modifiche al Dlgs 152/2006
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Traffico illecito rifiuti - Articolo 260, Dlgs 152/2006 - Confisca autoveicolo usato per il traffico - Obbligatorietà -Legge 68/2015 - Introduzione confisca per equivalente - Conferma confisca obbligatoria - Sussistenza
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