Appalti, sui contratti secretati più ampia discrezionalità P.A.
Appalti e acquisti verdi (Giurisprudenza)
La particolare disciplina degli appalti "secretati" ex articolo 162 del Dlgs 50/2016 lascia alla P.A. una più ampia discrezionalità nel valutare le offerte e il requisito di affidabilità dei partecipanti alla gara.
Lo ha ricordato il Tar Campania nella sentenza 7 dicembre 2017, n. 5786 con cui ha rigettato le doglianze dell'impresa ricorrente nell'ambito di una gara per l'affidamento di un servizio di sorveglianza e intercettazione ambientale commissionato da una Procura della Repubblica e rientrante senz'altro tra i contratti "secretati" ex articolo 162 del Dlgs 50/2016.
Tale disciplina, in ragione della peculiare delicatezza del servizio da affidare, lascia alla Pubblica Amministrazione una grande libertà nello svolgimento delle gare "segretate" pur nel rispetto, ai sensi del citato articolo 4 del medesimo codice, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. In questo senso va valutato anche l'affidamento dei partecipanti alla gara ex articolo 80 del Dlgs 50/2016. Tale libertà della P.A. non è sindacabile dal Giudice se non per manifesta illogicità.
Codice dei contratti pubblici - Attuazione direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue su concessioni e appalti pubblici
Appalti pubblici - Contratti secretati - Articolo 162, Dlgs 50/2016 - Deroghe alla disciplina del Codice contratti pubblici - Peculiare discrezionalità dell'Amministrazione in tali tipologie di gare - Sussistenza - Requisito dell'affidabilità del partecipante alla gara - Articolo 80, Dlgs 50/2016 - Particolare importanza nei contratti secretati - Sindacabilità delle scelte dell'Amministrazione - Limiti
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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