Rifiuti, ignoranza norme non esclude colpa gestione illecita
Rifiuti (Giurisprudenza)
Chi intende svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti deve informarsi sugli adempimenti da espletare, viceversa incorre in una responsabilità per gestione non autorizzata di rifiuti.
La Suprema Corte ha con sentenza 29 novembre 2017, n. 53684 ribadito come, in tema di elemento psicologico del reato, l’ignoranza da parte dell’agente sulla normativa di settore e sull’illiceità della propria condotta è idonea a escludere la sussistenza della colpa, solo se indotta da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della P.a. Viceversa non si può ritenere che l’agente possa invocare la scriminate dell’errore scusabile ex articolo 5, C.p. per la complessità della normativa ambientale e di conseguenza, in assenza delle dovute autorizzazioni, è ritenuto responsabile di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006.
Nel caso in esame, la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi, non pericolosi e urbani ingombranti in Sicilia, effettuato senza la prescritta autorizzazione e invocando la buona fede senza provare un fattore positivo della P.a., rientra nell’attribuzione per colpa di gestione illecita di rifiuti.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Gestione illecita ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Complessità normativa - Ignoranza scusabile ex articolo 5 Codice penale - In caso di assenza del un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della P.a - Insussistenza
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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